14.05.2015 – Anticorruzione: incarichi fiduciari, va assicurata l’indipendenza dall’organo nominante

Anticorruzione: incarichi fiduciari, va assicurata l’indipendenza dall’organo nominante

di Massimiliano Atelli

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Con una recente sentenza il Tar Sardegna ha chiarito che è vero, per un verso, che secondo un tradizionale orientamento giurisprudenziale, le nomine e designazioni di cui all’articolo 50, commi 8 e 9, Tuel (secondo cui «8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico») dovrebbero considerarsi di carattere strettamente fiduciario, riflettendo un giudizio di affidabilità sulle qualità e le capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato.

Il principio di diritto 

Tuttavia, questo principio non può trovare applicazione quando sia la nomina sia il successivo annullamento della stessa sono stati effettuati, non già da organi politici in senso stretto, bensì  da commissari straordinari, cioè da organi che, pur concentrando in sé i poteri amministrativi degli organi di indirizzo politico dell’Ente, sono titolari di un mandato specifico, di natura essenzialmente liquidatoria, nell’ambito di un Ente “in scioglimento”. Ne consegue che, anche a prescindere dall’esatto perimetro dei poteri commissariali, non sempre di facile determinazione, le nomine effettuate da un Commissario sono certamente prive di quella “coloritura politico-fiduciaria” che caratterizza le nomine effettuate da un Sindaco o da un Presidente della Provincia.

In secondo luogo, ha aggiunto il Tar Sardegna, perché un recente e condivisibile “filone giurisprudenziale” evidenzia come, nell’ambito dell’eterogenea categoria degli “incarichi fiduciari”, solo alcuni di essi (in particolare gli incarichi di carattere “sostanzialmente politico”, come ad esempio quello di Assessore) siano del tutto sottratti al dovere di motivazione, mentre gli altri vi restano soggetti, specialmente in fase di revoca (cfr., ad esempio, Tar Lazio, Roma, 8 settembre 2014 sentenza 815, secondo cui “la natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, ….non comporta l’esclusione dell’obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l’entrata in vigore della Legge n. 241/1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi cd. a motivo libero….”; cfr. anche Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, n. 6388): in sostanza l’esercizio del potere di revoca non può avveniread libitum, ma necessita di una motivazione rapportata alla fiduciarietà dell’incarico, volta a illustrare le ragioni concrete per le quali il comportamento del rappresentante non sia stato conforme agli indirizzi dell’ente che l’ha nominato o, comunque, tale da far venir meno il rapporto di fiducia.

Del resto questa impostazione trova conferma nell’intervento normativo operato dal Dlgs 8 aprile 2013, n. 39, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), che ha introdotto nuove e molteplici ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, tra le quali quelle relative ai rapporti tra la carica di Sindaco, di Presidente della provincia e di Consigliere comunale o provinciale da una parte e la carica di “Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti” dall’altra (cfr. artt. 7 e 11); difatti, nell’impedire al Sindaco e al Presidente della Provincia di “sedere in prima persona” negli organi di amministrazione di un ente privato controllato dall’amministrazione, il legislatore denota una chiara volontà di “slegare”, almeno in certa misura, le due cariche, così da garantire che la seconda possa essere esercitata in modo indipendente dalla prima, ancorché pur sempre nell’interesse dell’ente nominante; pertanto le norme che regolano il conferimento e la revoca di questo tipo di incarichi (tra cui l’articolo 50 del Dlgs n. 267/2000) devono essere gioco forza interpretate alla luce della nova disciplina “anticorruzione”, riconoscendo ai titolari di incarichi fiduciari quel minimo di indipendenza dall’organo nominante che tale disciplina implicitamente impone, con la conseguenza che l’eventuale decisione di revocare un incarico fiduciario già attribuito dovrà essere adeguatamente motivata, nei termini in precedenza esposti.

Il caso 

Nella specie, una persona veniva designata dal Presidente della Provincia per rappresentare gli imprenditori operanti nella stessa Provincia all’interno dell’Assemblea Generale del Consorzio Industriale Provinciale Nord-Est Sardegna.

A seguito della successiva soppressione della medesima Provincia, la Giunta regionale aveva nominato il Commissario Straordinario della suddetta soppressa Provincia. Quest’ultimo, aveva riconfermato la persona nominata quale delegata presso l’Assemblea Generale del Consorzio di cui sopra, che aveva provveduto a rieleggerla formalmente componente del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente la Giunta regionale, nel frattempo insediatasi, aveva revocato in autotutela l’incarico al Commissario Straordinario, nominando al suo posto altra persona. A sua volta quest’ultimo, annullava in autotutela il decreto di nomina nell’Assemblea generale adottato dal precedente Commissario straordinario, ritenendo che all’affidamento di tale incarico si estendessero, in via derivata, i vizi (carenza di titoli legittimanti) che inficiavano la nomina di quest’ultimo e che avevano indotto la Giunta regionale a revocarlo dall’incarico di Commissario.

Argomenti, spunti e considerazioni 

La decisione presa dalla Sezione II del Tar Sardegna con la sentenza n. 718 del 23 aprile 2015 persuade.

Non soltanto nella parte in cui conferma che, nell’ambito degli incarichi fiduciari, vi sono quelli soggetti a motivazione (ancorché debole), specialmente in fase di revoca. Nel senso che non potendo l’esercizio del potere di revoca avvenire ad libitum, occorre una motivazione – non già adeguata e congrua in termini assoluti, bensì più semplicemente – rapportata alla fiduciarietà dell’incarico, volta a illustrare le ragioni concrete per le quali il comportamento del rappresentante non sia stato conforme agli indirizzi dell’ente che l’ha nominato o, comunque, tale da far venir meno il rapporto di fiducia.

Ma anche nella parte in cui il Tar Sardegna fa l’importante e innovativa precisazione secondo la quale questa impostazione – cioè, quella distinzione di fondo –  trova conferma nell’intervento normativo operato dal Dlgs 8 aprile 2013, n. 39, in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), che ha introdotto nuove e molteplici ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, tra le quali quelle relative ai rapporti tra la carica di Sindaco, di Presidente della provincia e di Consigliere comunale o provinciale da una parte e la carica di “Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti” dall’altra (cfr. articoli 7 e 11); difatti, nell’impedire al Sindaco e al Presidente della Provincia di “sedere in prima persona” negli organi di amministrazione di un ente privato controllato dall’amministrazione, il legislatore denota una chiara volontà di “slegare”, almeno in certa misura, le due cariche, così da garantire che la seconda possa essere esercitata in modo indipendente dalla prima, ancorché pur sempre nell’interesse dell’ente nominante. Da questa premessa, ad avviso dei giudici sardi, discende che le norme che regolano il conferimento e la revoca di questo tipo di incarichi (tra cui l’articolo 50 del Dlgs n. 267/2000) devono essere gioco forza interpretate alla luce della nova disciplina “anticorruzione”, riconoscendo ai titolari di incarichi fiduciari quel minimo di indipendenza dall’organo nominante che tale disciplina implicitamente impone, con la conseguenza che l’eventuale decisione di revocare un incarico fiduciario già attribuito dovrà essere adeguatamente motivata, nei termini in precedenza esposti.

 

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