14/04/2021 – La disciplina applicabile alla cessione dei crediti derivanti dai cd. appalti esclusi nella ricostruzione operata dal Tribunale di Agrigento

 

Con la sentenza n. 324/2021, depositata il 10 marzo 2021, il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella causa tra un Comune della provincia e una banca cessionaria di un credito cedutole da una società operante nel settore della fornitura di energia elettrica (avendolo quest’ultima maturato a titolo di corrispettivo per la predetta fornitura di energia in favore del Comune in questione) ha ritenuto solo parzialmente fondata l’opposizione proposta dall’amministrazione comunale avverso il decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale, con cui si era ingiunto all’ente locale il pagamento, in favore della banca cessionaria, di una determinata somma nella relativa predetta qualità di cessionaria del credito de quo.

Nel dettaglio, l’ente opponente ha convenuto in giudizio la banca cessionaria rappresentando al Tribunale di non aver avuto notizia della cessione di credito da parte della società fornitrice di energia elettrica nei confronti della banca.

Al riguardo, la società opposta ha precisato di aver notificato l’atto di cessione all’ente comunale e che quest’ultimo non ha offerto prova di aver rifiutato la cessione nel termine di 45 giorni.

Con espresso riferimento a tale motivo dell’opposizione promossa dal Comune, il Giudice, richiamando opportunamente in via preliminare che “in linea generale va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un’inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nell’ambito del quale ciascuna delle parti assume la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l’ingiunzione, l’onere di provare l’esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell’obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi”, e prendendo e dando atto che nella fattispecie per cui è causa parte opposta ha provato il credito producendo l’atto di cessione con cui si è resa cessionaria dei crediti indicati nell’allegato allo stesso atto e l’estratto autentico notarile, ha rilevato che “secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, alle cessioni di crediti vantate nei confronti di un Comune va ritenuta applicabile la disciplina dettata dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e dal successivo R.D. 23 maggio 1924, n. 827, atteso che la Pubblica Amministrazione, ai fini dell’applicazione della relativa disciplina, va intesa nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono” (sul punto, si richiamano i pronunciamenti giurisprudenziali di seguito riportati: Cass. Sez. III, sentenza 981/2002; sempre nel senso dell’applicabilità agli enti locali, Cass. civ. n. 11041 del 1996).

Si osserva come la disciplina richiamata prenda le mosse dagli artt. 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), e dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) artt. 69, 506 e 508, specificandosi, in particolare, che l’art. 69 del R.D. n. 2440 del 1923, nel delineare i principi generali degli istituti in esame, stabilisce la forma che la cessione deve assumere e la sua modalità di comunicazione, prevedendo al terzo comma che: “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”, mentre, poi, l’art. 70, co. 3, del sopra citato R.D., introduce, dal canto suo, una deroga al principio privatistico della liberà cedibilità del credito, sancito dall’art. 1260 del codice civile, stabilendo che “per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti devono essere osservate le disposizioni dell’art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248”, il quale, a sua volta, prevede che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto sequestro né convenirsi cessione se non vi aderisca l’amministrazione interessata”.

Viene in particolare rilevato come lo scopo della disciplina normativa illustrata (che contrariamente alla regola generale contenuta nel codice civile prevede il consenso del debitore ceduto/pubblica amministrazione per l’efficacia della cessione di credito), dalla giurisprudenza sia individuato nella finalità di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in essa considerati, impedendo che nel corso degli stessi l’appaltatore o il contraente possa privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture, ritenendo, dunque, necessario il consenso del debitore ceduto affinché la P.A., committente ed interessata a che l’appaltatore conservi i mezzi per l’adempimento di appalti pubblici o forniture pubbliche che lei stessa gli ha in parte fornito, possa controllare a chi venga ceduto il credito.

Si pone, tuttavia, in evidenza che la disposizione richiamata (art. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, ed il divieto di cessione del credito senza l’adesione della P.A.) si applica solamente ai rapporti di durata come l’appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l’esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l’amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto (così, Cass. civ., n. 18339/2014).

Considerando, pertanto, il Tribunale di Agrigento la disciplina descritta applicabile alla fattispecie per cui è causa, sia sotto il profilo soggettivo (essendo applicabile a tutte le articolazioni della P.A., ivi compresi gli enti locali) sia sotto il profilo oggettivo (fondandosi il credito ceduto alla banca opposta su un contratto di forniture e somministrazioni di energia elettrica) nonché in considerazione della circostanza che tale normativa è espressamente richiamata nell’atto di cessione, nondimeno, sebbene la cessione di credito in favore della banca cessionaria abbia rispettato il requisito di forma di cui all’art. 69, co. 3 R.D. n. 2440 del 1923 (in quanto la cessione è stata effettuata con scrittura privata autenticata dal notaio), non si ritiene soddisfatto il requisito del necessario assenso formale del Comune ceduto, pure destinatario della notifica della cessione, ai sensi degli articoli 69 e 70 del R.D. n. 2440 del 1923.

Sotto diverso profilo, non si considera invece fondata la tesi richiamata dal creditore-opposto secondo cui in relazione alla cessione per cui è causa si deve ritenere applicabile la disciplina di cui al (pre)vigente d.lgs n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che all’art. 117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone(va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione…” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.

Al riguardo si sostiene discenderne che la predetta disciplina – poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 – dell’efficacia e opponibilità salvo rifiuto da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (cd. meccanismo del silenzio assenso) sia limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, rilevandosi come peraltro il codice dei contratti non trovi applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006).

In questi settori c.d. esclusi – afferma il Giudice adìto – “deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, anche richiamata nel contratto di cessione del credito versato in atti”.

In considerazione della ricostruzione normativa operata nei descritti termini, e dei dati fattuali di cui si è dato atto, il Tribunale di Agrigento ha pertanto ritenuto che la cessione in favore della banca opposta non abbia acquisito efficacia nei confronti dell’Amministrazione comunale, in quanto per l’appunto non espressamente accettata da parte della P.A. interessata.

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