14/02/2023 – Milleproroghe: assunzioni a tempo determinato anche senza PIAO

Nell’ambito dei lavori attualmente in corso al Senato per la conversione in legge del decreto Milleproroghe si registra il deposito di un emendamento che prevede l’inserimento di un comma 12-ter all’interno dell’art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni) del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre scorso.

Il comma de quo, laddove approvato, consentirebbe di superare una delle diverse criticità scaturenti dall’entrata a regime del piano integrato di attività e organizzazione – cd. Piao, introdotto, come noto, dall’art. 6 del d.l. n. 80 del 2021 e reso successivamente operativo in forza dell’emanazione del D.P.R. n. 81/2022 e del D.M. n. 132/2022.

Invero, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale, assorbito dal Piao, presupposto per poter procedere ad assunzioni di personale e presupponendo quest’ultimo l’approvazione del bilancio di previsione relativo al medesimo triennio (finanziario) di riferimento (stante il meccanismo di automatico differimento del termine per la relativa approvazione agganciato all’eventuale rinvio del termine ordinario stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione di cui all’art. 8, comma 2 del D.M. n. 132/2022), in assenza di bilancio e, pertanto, di Piao, gli enti locali si sarebbero ritrovati, per come ad oggi nella gran parte si ritrovano, nell’impossibilità di poter procedere ad assunzioni (eccezion fatta per le eventuali assunzioni già programmate nel Piao 2022/2024 a valere sul 2022 ed avviate entro la fine del medesimo esercizio finanziario in forza delle aperture al riguardo offerte dalla magistratura contabile, purché perfezionantesi entro il termine di scadenza stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio successivo).

Detto gravemente impattante effetto preclusivo sulla vita gestionale degli enti locali derivante dall’impasse venutasi a creare in forza della assenza di un idoneo coordinamento tra il Piao e gli altri strumenti di programmazione finanziaria, da un lato, e, tra Piao e documenti dallo stesso assorbiti, dall’altro, non par lasciare indenni neppure le cd. assunzioni flessibili di cui all’innesto all’interno dell’art. 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo del d.l. n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016), operato dall’art. 3-ter, comma 1 del d.l. n. 80/2021 (conv. in l. n. 113/2021), recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del PNRR, in forza del quale era in sostanza stato superato il divieto assunzionale scaturente dal mancato rispetto del termine di approvazione del bilancio, del rendiconto, del bilancio consolidato e della loro trasmissione a BDAP in relazione ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del PNRR ovvero ritenute necessarie per l’esercizio di talune funzioni fondamentali (protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, servizi del settore sociale), fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei  limiti  di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Ed ecco che si coglie appieno la grande utilità pratica dell’approvazione dell’emendamento in argomento, il quale par concretizzare l’auspicato riscontro allo da più parti stimolato intervento normativo in materia.

In forza dell’approvando comma 12-ter di cui trattasi, in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione del bilancio, agli enti locali sarebbe ora consentito – nelle more della approvazione del Piao – aggiornare la sotto-sezione relativa alla programmazione del fabbisogno del personale, e ciò – si badi bene – al solo fine di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al surrichiamato ultimo periodo del comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. n. 113/2016 (convertito in legge n. 160/2016), il tutto, ancora una volta, compatibilmente con gli stanziamenti del bilancio e nel rispetto delle regole per l’assunzione degli impegni di spesa durante l’esercizio provvisorio.

Si rimuoverebbe dunque, per tale via, l’ostacolo al riguardo venutosi a creare con l’entrata a regime del Piao, consentendosi espressamente un aggiornamento, peraltro finalisticamente vincolato, unicamente della sotto-sezione del Piao relativa alla programmazione del fabbisogno del personale, il che non par che confermare – sotto un profilo giuridico-sistematico – l’impossibilità di procedersi ad una approvazione del Piao “per stralci” senza il supporto di una apposita norma abilitativa, in piena aderenza ai noti e mai superati principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di necessità di una norma attributiva di un potere alla pubblica amministrazione, cui faccia da contraltare una norma regolativa dello stesso, discendente dal principio di legalità inteso nella sua accezione sostanziale fatta propria dalla Corte Costituzionale.

Giuseppe Vinciguerra, Segretario Generale Comune di Aragona

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