14/02/2019 – Rimborso delle spese legali ad un amministratore locale. Somme rimborsabili

Rimborso delle spese legali ad un amministratore locale. Somme rimborsabili.

 Anno 2018
     trimestre 1
Ambito Attività amministrativa
Materia Atti e procedimenti amministrativi
Oggetto

Rimborso delle spese legali ad un amministratore locale. Somme rimborsabili.

Massima

Sul presupposto che ricorrano tutte le condizioni richieste dalla legge regionale 53/1981 affinché il Comune proceda al rimborso delle spese legali a favore di un amministratore locale, segue che lo stesso ha diritto ad essere rimborsato dall’Ente locale delle spese sostenute per il proprio difensore di parte e di quelle, ulteriori ed eventuali, di mera domiciliazione, nonché – si ritiene – delle spese inerenti alla consulenza tecnica d’ufficio relativamente alla sua quota.

Funzionario istruttore BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, consiglio autonomie locali ed elettorale

Testo completo del parere

Il Comune chiede un parere in materia di rimborso delle spese legali spettanti ad un amministratore locale. Più in particolare, la fattispecie riguarda la richiesta avanzata al Comune da un ex sindaco con riferimento ad un processo civile in relazione al quale lo stesso dichiara di aver sostenuto spese legali per la propria difesa in giudizio, in qualità di terzo chiamato, comprendenti le somme dovute al proprio legale di fiducia e quelle dovute al domiciliatario,[1] nonché le spese sostenute per la consulenza tecnica d’ufficio che il giudice ha posto a carico solidale delle parti in causa, in eguale misura tra loro[2]. 

Sentita l’Avvocatura della Regione, di seguito si formulano le seguenti considerazioni giuridiche le quali hanno valenza circoscritta alla fattispecie concreta in esame, senza che dalle stesse possano trarsi principi con valenza generale ed astratta. 

Dalla documentazione fornita risulta che il Comune, con propria deliberazione, ha riconosciuto il diritto dell’ex amministratore locale al rimborso delle spese legali sostenute, disponendo il formale impegno e liquidazione delle risorse corrispondenti alle somme sostenute dall’ex sindaco per il proprio difensore di fiducia, comprensive di quelle di domiciliazione.[3] Nella medesima delibera giuntale il Comune ha invece rinviato “ogni decisone relativamente all’importo di € ….. per la quota parte degli oneri di nomina del C.T.U. sulla base del parere che sarà espresso “ dallo scrivente Ufficio, atteso che “non si rintraccia nella citata norma regionale [cfr. art. 151 della legge regionale 53/1981] alcun chiaro riferimento alla possibilità di accogliere l’istanza di rimborso”. 

Circa la normativa di riferimento si osserva che l’articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 prevede che “In caso di instaurazione di giudizio civile, penale o amministrativo di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, a causa ovvero in occasione di queste, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di congruità da parte dell’Ordine degli avvocati territorialmente competente […]”. 

Con la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 23 il legislatore regionale, all’articolo 2, comma 2, ha precisato che: “In via di interpretazione autentica dell’articolo 151, comma 1, della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni, si intende che a tutti i soggetti ivi indicati spetta il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute nei giudizi ivi previsti compresi i giudizi contabili, nei limiti ritenuti congrui da parte dell’Ordine degli avvocati territorialmente competente”. 

Stante la previsione di cui al comma 2 ter dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981[4] la disposizione in commento (comma 1 del medesimo articolo), benché dettata con precipuo riferimento agli amministratori regionali, si applica anche agli amministratori degli enti locali. 

Da ultimo, si riporta, per la parte di interesse relativamente al caso in esame, il comma 1 quater dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981 il quale recita che: “La Regione rimborsa le spese legali sostenute per un solo difensore e quelle eventuali di mera domiciliazione sostenute da altro difensore. […]”. 

Dalla normativa sopra riportata segue che tra le spese rimborsabili dal Comune rientrano quelle sostenute dall’amministratore locale per il proprio difensore di parte nonché quelle ulteriori, ed eventuali, di mera domiciliazione. 

Quanto alle spese per la consulenza tecnica d’ufficio che, nel caso di specie, sono state sostenute dall’ex amministratore locale relativamente alla sua quota, si ritiene che anche esse rientrino tra le spese rimborsabili. A sostegno di un tanto depone la dizione lessicale utilizzata dalla legge regionale 53/1981 laddove, all’articolo 151, comma 1, parla di “spese sostenute per la difesa in giudizio”. Tale locuzione è stata poi meglio esplicitata dalla legge regionale 23/2016 che, all’articolo 2, comma 2, chiarisce che il diritto al rimborso comprende “il diritto al rimborso integrale di tutte le spese di difesa sostenute”. 

Con l’espressione “spese di difesa” si allude a tutte le spese che costituiscono il “costo del processo” e che comprendono sia le c.d. spese legali (per onorari e diritti del difensore) che le c.d. spese di giustizia. 

Tra queste ultime rientrano anche quelle sostenute per la difesa tecnica d’ufficio. In tal senso depone il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che, al Titolo VII si occupa degli “ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”. Che il consulente tecnico d’ufficio rientri tra gli ausiliari del giudice è confermato dal codice di procedura civile che si occupa di tale figura giuridica all’articolo 61 (Consulente tecnico)[5] inserito all’interno del Capo III rubricato “Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice”. 

Secondo il costante e consolidato orientamento della Corte di Cassazione[6] il mandato conferito al consulente tecnico d’ufficio ha natura “neutrale”, poiché l’accertamento ad esso demandato è diretto a far conoscere valutazioni, di cui il giudice può giovarsi per la risoluzione della controversia e che solo un esperto può fornire grazie al patrimonio esperienziale e culturale di cui dispone, sicché, attesa la finalità propria della consulenza, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione deve ritenersi resa nell’interesse generale della giustizia e, correlativamente, di quello comune delle parti. 

Nella stessa prospettiva si cita anche una sentenza sempre della Suprema Corte,[7] nella quale si afferma che “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, la prestazione del consulente tecnico d’ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa: la consulenza tecnica d’ufficio, fornendo un ausilio al giudice, costituisce – piuttosto che un mezzo di prova – un atto necessario del processo, che è compiuto nell’interesse generale della giustizia”. 

Le motivazioni sopra espresse chiariscono perché il giudice, nel definire la sentenza, dopo aver disposto in merito alle spese di lite ha posto quelle di consulenza tecnica d’ufficio a carico di tutte le parti in causa “in eguale misura”. 

Pertanto, nel caso di specie, anche alla luce di quanto sopra affermato, si ritiene che l’ex amministratore locale abbia diritto al rimborso delle somme dallo stesso versate costituenti quota-parte delle spese di consulenza tecnica d’ufficio. 

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[1] La nota spese relativa alle prestazioni eseguite per la difesa in giudizio dell’ex amministratore locale è stata dichiarata congrua dall’Ordine degli Avvocati cui la domanda di richiesta del parere di congruità era stata inoltrata. 

[2] Circa le somme dovute al consulente tecnico d’ufficio risulta che le stesse siano state divise pro quota tra le parti in causa di talché l’amministratore locale in riferimento chiede il rimborso della sola quota parte sullo stesso gravante. 

[3] Si fa presente che il dispositivo della sentenza emessa dal tribunale nella causa in riferimento ha condannato il convenuto opposto (ossia la controparte del Comune) alla rifusione delle spese processuali, costituenti una parte delle spese legali sostenute dall’ex sindaco, in favore di quest’ultimo. 

[4] In particolare, il comma 2 ter dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981 recita: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli amministratori degli enti locali e dei consorzi partecipati da tali enti, comunque denominati, agli amministratori degli enti regionali e di quelli previsti da legge regionale, nessuno escluso, nonché ai componenti degli organi di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione o dagli enti locali, le cui spese legali restano a carico dei rispettivi enti di appartenenza nei casi in cui ne è ammesso il rimborso”. 

[5] L’articolo 61, primo comma, c.p.c. recita: “Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”. 

[6] Tra le altre, Cassazione civ., sez. VI, sentenza del 13 maggio 2015, n. 9813; Cassazione civile, sez. II, sentenza del 19 ottobre 2009, n. 22122; Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 17 maggio 2012, n. 2842. 

[7] Cassazione civile, sez. II, sentenza del 15 settembre 2008, n. 23586.

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