14/02/2019 – contenuto e gli obblighi di programmazione della spesa di forniture e servizi (cosiddetto programma biennale) e novità nelle manovre finanziarie del 2019

Questo Comune sta approvando gli atti di programmazione per l’anno in corso. Quali sono i principali riferimenti circa il contenuto e gli obblighi di programmazione della spesa di forniture e servizi (cosiddetto programma biennale) e quali le novità nelle manovre finanziarie del 2019?

a cura di Simone Chiarelli

L’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all’art. 21D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018. Tale obbligo non è stato ulteriormente prorogato o sospeso né modificato e pertanto è valido anche per l’esercizio finanziario 2019.

L’art. 21, comma 6 del Codice degli appalti prevede infatti che:

– il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

– le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati:

– per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 513L. 28 dicembre 2015, n. 208;

– il programma biennale nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio.

Nel 2014 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 16 gennaio 2018, n. 14) è stata data attuazione alla normativa approvando il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.

Tale disciplina contiene:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

Dopo tale provvedimento non sono state introdotte novità e pertanto potrete/dovrete procedere alla redazione ed approvazione dell’aggiornamento annuale del programma biennale in tempo utile perché possa costituire allegato del Documento Unico di Programmazione (DUP) ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale a sua volta costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione (art. 170 TUEL).

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