14/02/2018 – Whistleblowing: attivo il sistema di segnalazione

Abbiamo già avuto occasione di trattare della nuova legge sul whistleblowing su questo portale. Ebbene, l’argomento rimane di attualità, sia per le conseguenze di natura organizzativa, oltre che ambientale, sia perché l’ANAC, con un recente comunicato apparso sul sito www.anticorruzione.it, ha ritenuto di dovere precisare i limiti di applicazione di questo istituto e annunciare l’avvio del sistema centralizzato di raccolta delle segnalazioni.

In apertura l’Autorità precisa che il sistema che viene attivato è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179. Si ribadisce, inoltre, che, a tal fine, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, precisando che la disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica.

La piattaforma, in particolar modo, si rivolge, non alle singole amministrazioni, ma direttamente a ciascun dipendente. E’ previsto, infatti che ogni singolo dipendente interessato, in occasione della segnalazione ad ANAC, ottenga un codice identificativo univoco, “key code”, che dovrà utilizzare per “dialogare” con Anac in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Peraltro si precisa che, proprio in ragione dell’anonimato della segnalazione, laddove il codice venga smarrito, non potrà essere più recuperato.

Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, infatti, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale consente al segnalante di “dialogare” con Anac in modo anonimo e spersonalizzato. Il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione.  

Nel comunicato si ribadisce che l’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti. Pertanto, prima di procedere a una segnalazione è opportuno verificare se questa abbia i requisiti di fondatezza previsti nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Una volta ricevuta la segnalazione, l’ANAC avvierà un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporrà l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Tuttavia, per evitare la trasmissione di note che non abbiano i requisiti richiesti nella determinazione richiamata e precisare in modo puntuale l’ambito di interesse, nello stesso comunicato viene data particolare enfasi a ciò che l’ANAC “non può fare”.

L’Autorità in base alla normativa attualmente vigente:

  • NON tutela diritti e interessi individuali;
  • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
  • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
  • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
  • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

È da segnalare, in particolar modo, il fatto che, allo scopo di fornire maggior tutela dell’identità del segnalante, l’applicazione dell’ANAC è accessibile anche tramite rete TOR . Si tratta di un network (TOR, è l’acronimo di The Onion Router), che garantisce l’anonimato grazie all’impiego di server particolari, i cosiddetti Onion Router per i quali il traffico dati non attraversa più la rete in modo tradizionale, viaggiando tra i client e i server, ma viene veicolata mediante un complesso e crittografato circuito virtuale instaurato tra una moltitudine di Onion Router.

Il protocollo di comunicazione all’interno della rete TOR è stato sviluppato per garantire la segretezza della comunicazione, l’integrità dei dati, ed è generato in modo da garantire che nessuno possa mettere in relazione l’utente stesso con la destinazione richiesta attraverso l’utilizzo di router che cancellano ogni traccia della comunicazione e che comunque ignorano la sorgente e la destinazione finale. Peraltro, la comunicazione è crittografata con una apposita chiave di sessione, che viene frequentemente sostituita per ridurre la possibilità di attacco.

L’attivazione di questo sistema conferma l’intento di ANAC di individuare gli ambiti di maggiore criticità, sul fronte della regolarità amministrativa, assicurando riservatezza e tutela del segnalante. Rimane da chiarire, sulla base di quanto annunciato, come il sistema potrà conciliare l’anonimato del segnalante con la sua qualificazione di “dipendente pubblico”, per evitare che il servizio possa essere impropriamente attivato da qualsiasi cittadino che potrebbe intasarlo con richieste pretestuose.

 

Santo Fabiano

 

http://www.marcoaurelio.comune.roma.it/-/whistleblowing-attivo-il-sistema-di-segnalazione-ad-anac?inheritRedirect=true&redirect=/prima-pagina

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