13/12/2018 – Sussistenza di un rapporto di pubblico impiego: non è sufficiente la qualificazione formale

Sussistenza di un rapporto di pubblico impiego: non è sufficiente la qualificazione formale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n.5646 del 2 ottobre 2018 si è pronunciato in merito ad un ricorso presentato da una ex collaboratrice di un Comune al fine di vedere riconosciuta in termini retributivi, previdenziali e assistenziali, la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, in conseguenza dell’attività prestata, quale assistente sociale, in forza di reiterate Convenzioni sottoscritte tra le parti.
I Giudici, richiamano un consolodato orientamento giurisprudenziale in base al quale indici rivelatori della presenza di un rapporto di pubblico impiego sono:
– un’attività svolta in modo continuativo per un apprezzabile lasso temporale;
– un compenso mensile e predeterminato;
– un servizio prestato in orario e giorni predeterminati;
– il riconoscimento implicito per le modalità di svolgimento del servizio che si tratti di lavoro subordinato: vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente;
– l’esclusività della prestazione lavorativa.
Nella fattispecie, non è stata fornita adeguata prova della sussistenza di tali indici, non essendo sufficienti a tal fine, gli ulteriori elementi non considerati dal giudice di prime cure a cui si è fatto riferimento nell’atto d’appello. Questi ultimi, tuttavia, non risultano idonei a dimostrare l’esclusività della prestazione lavorativa, l’esistenza in concreto di un effettivo vincolo di subordinazione gerarchica, la corrispondenza delle mansioni svolte a quelle della qualifica di cui si rivendica il trattamento retributivo.
Infine concludono i Giudici, nessun elemento a sostegno della tesi dell’appellante può trarsi dalla deliberazione consiliare, con la quale il Comune aveva riconosciuto che l’attività svolta avesse le caratteristiche di un rapporto di pubblico impiego, sia perché la configurabilità di un tale rapporto non dipende da come l’amministrazione l’abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali e perché comunque l’atto è stato annullato dall’organo di controllo.

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