13/11/2018 – Prescrizione in 5 anni per i tributi locali 

Prescrizione in 5 anni per i tributi locali 

Italia Oggi Sette – Lunedì, 12 Novembre 2018
Il potere di accertamento relativo al recupero di tributi locali, quali la tassa sui rifiuti, soggiace al termine di prescrizione di cinque anni anche a fronte della mancata tempestiva impugnazione dell’ atto di intimazione da parte del contribuente. La mancata opposizione, infatti, non muta il termine breve di prescrizione in termine ordinario decennale, poiché tale fenomeno si verifica solo allorquando il credito sia stato accertato con un provvedimento giudiziale definitivo. Sono le conclusioni espresse dalla Ctp di Cremona con la sentenza n. 160/01/18.
Il ricorso giunto all’ esame della commissione provinciale cremonese riguardava l’ impugnazione proposta da un contribuente contro avvisi di intimazione notificati dal comune di Castelleone e tutti afferenti tasse su rifiuti solidi urbani la cui pretesa fiscale, stando alla principale doglianza di parte, era da ritenersi prescritta per il decorso del termine quinquennale previsto.
La Ctp accoglieva quindi il ricorso, quantomeno per gli atti di recupero dei tributi locali, proprio con riferimento alla condivisibile eccezione di prescrizione. In ossequio al consolidato orientamento di Cassazione infatti (Cass. ord. 20425/2017) anche la Ctp di Cremona rileva che la mancata impugnazione della cartella di pagamento inerente a crediti per tributi locali comporta esclusivamente l’ irretrattabilità del credito tributario, ma non anche la conversione del termine di prescrizione in quello decennale.
Nemmeno era invocabile l’ applicazione analogica dell’ art. 2953 c.c., non consentita alla stregua della sola scadenza del termine previsto dalla legge in capo al debitore per proporre impugnazione alla pretesa tributaria, poiché l’ applicabilità di tale norma consegue solo all’ accertamento giudiziale definitivo del credito. Dal lato dell’ ente impositore nulla veniva provato con riferimento a eventuali atti interruttivi del termine prescrizionale dei 5 anni.
A questo punto la Ctp ne confermava l’ intervenuta prescrizione, dal momento che l’ ultima delle notifiche risaliva al 2006 e dichiarava, pertanto, estinti i crediti sottesi. Nel caso di specie, tuttavia, non risultava invece prescritto un ulteriore credito portato dall’ unica cartella notificata al contribuente dall’ Agenzia delle entrate di Cremona, relativa a imposta sostitutiva su plusvalenze, per la quale il termine prescrizionale decennale, considerando anche gli atti interruttivi, non poteva dirsi decorso e imponeva, in parte qua, il rigetto del ricorso.
() Il ricorrente precisava che i crediti vantati dai predetti enti creditori non erano mai stati oggetto di alcun accertamento giudiziale () le prime tre cartelle si riferivano al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani, cioè a un tributo locale per il quale la prescrizione prevista era quella quinquennale (v. sentenza n. 4283/2010 della Corte di cassazione). Con riguardo alle tre cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il 27/02/2003, 25/07/2005 e 24/07/2006, riferite alla tassa rifiuti solidi urbani con ente creditore il comune di Castelleone, vertendo la causa su tributi locali, la Commissione ritiene che sia applicabile la prescrizione quinquennale. Invero, la sola scadenza del termine previsto dalla legge a carico del debitore per opporsi al credito accertato in via amministrativa non permette l’ applicazione per analogia dell’ art. 2953 c.c., poiché tale norma può essere applicata solo nel caso di accertamento di credito tramite un titolo giudiziale divenuto definitivo. Ora, nel caso in esame, il comune, nelle proprie controdeduzioni, nulla ha dichiarato né provato riguardo a interventi eseguiti negli ultimi cinque anni al fine di interrompere la prescrizione, sicché i crediti portati dalle cartelle suindicate sono da considerare estinti per prescrizione. Neanche è condivisibile la tesi del concessionario per la riscossione che, nel caso specifico, sostiene l’ applicabilità della prescrizione ordinaria perché il credito si è cristallizzato per la mancata opposizione dei termini di legge della cartella di pagamento. Su punto, si richiama l’ ordinanza n. 20425/2017 con la quale la Corte di cassazione ha riaffermato che la mancata impugnazione della cartella di pagamento inerente ai crediti per tributi locali comporta esclusivamente l’ irretrattabilità del credito tributario, ma non anche la conversione del termine di prescrizione in quello decennale. () In merito alla richiesta di prescrizione del credito recato dalla quarta cartella di pagamento, relativo all’ imposta sostitutiva sulla plusvalenza da cessione di azienda, la Commissione rigetta la sollevata eccezione, ritenendo non applicabile a tale fattispecie la prescrizione quinquennale, e non scaduto il termine di prescrizione decennale. Infatti, i tributi erariali (Irpef, Ires, Irap, Iva e imposta di registro) sono soggetti alla prescrizione decennale, come statuito più volte dalla Corte di cassazione (es. n. 18110/2004). Il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui il tributo è dovuto per ogni annualità, oppure dall’ ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato ai sensi dell’ art. 2946 c.c. Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M. La Commissione annulla l’ avviso di intimazione relativamente alle tre cartelle seguenti ()

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