13/09/2023 – Principio dell’anonimato degli elaborati scritti e idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione. Pronuncia del Consiglio di Stato.

L’appellante sostiene che, nell’applicazione del principio dell’anonimato delle offerte, contemplato dall’art. 155 cit., dovrebbero tenersi in conto i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola non può essere intesa in senso assoluto ma occorre verificare la presenza di almeno due elementi: l’astratta idoneità del segno di riconoscimento a fungere da elemento di identificazione; l’intenzionalità, nel senso che deve essere provata l’intenzione del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

Si tratta di indirizzo maturato con riguardo alla valutazione delle prove scritte nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale, come osservato anche dall’Adunanza plenaria (nella sentenza 20 novembre 2013, n. 26), in relazione alle quali la giurisprudenza afferma costantemente che la regola dell’anonimato degli elaborati scritti non può essere intesa in modo tanto tassativo e assoluto, tale da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento. In sostanza, in questi casi la riconoscibilità dell’autore dell’elaborato ne presuppone l’intenzionalità, desunta, per via indiretta o presuntiva, dalla natura in sé dell’elemento riconoscibile e dalla sua suscettività oggettiva di comportare la riferibilità dell’elaborato stesso a un determinato soggetto (cfr. la citata sentenza dell’Ad. plen. n. 26 del 2013).

Nondimeno, le censure sono infondate anche se si aderisca a tali argomentazioni. In particolar modo, è dirimente la presenza (all’interno della c.d. “relazione di contesto”) del nominativo del consulente Omissis, idonea a rivelare la riconducibilità dell’offerta in capo a uno specifico concorrente (sia perché nella stessa relazione il consulente è indicato come «componente di questo gruppo di lavoro», sia perché il dato è confermato nel DGUE presentato dal raggruppamento Bollinger).

Ciò che occorre valutare, come anticipato, è la astratta idoneità del segno o dell’indicazione apposta dal concorrente a identificare il soggetto che ha predisposto l’offerta. E, nel caso di specie, non sembra dubbio che il nominativo del consulente sia particolarmente adeguato a consentire (in astratto, come precisato) la riconoscibilità dell’elaborato e la riconducibilità al suo autore (si veda in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137, secondo cui ciò che rileva non è nemmeno la identificabilità dell’autore dell’elaborato, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione).

A nulla rileva, pertanto, che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato (il che svaluta anche l’argomento dell’appellante secondo cui il contenuto del DGUE non avrebbe dovuto essere a conoscenza della commissione giudicatrice, che – quindi – non avrebbe potuto risalire all’offerente).

Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 5 settembre 2023, n. 8173.

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