13/07/2018 – La differenziazione dei premi opera anche per le posizioni organizzative?

La differenziazione dei premi opera anche per le posizioni organizzative?

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 13/7/2018)

“Il CCNL 21 maggio 2018 ha profondamente modificato la struttura della retribuzione di risultato dei funzionari incaricati nell’area delle Posizioni Organizzative.

Si passa, infatti, dalla previsione che il risultato fosse compreso in una forcella tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione, alla seguente nuova disciplina contenuta nel comma 4 dell’articolo 15 del CCNL 21 maggio 2018: “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.

Come si nota, non esiste più una sorta di “riserva” minima della retribuzione di risultato. Le posizioni organizzative sostanzialmente finiscono per competere tra loro nel ripartirsi lo speciale fondo della retribuzione di risultato, analogamente a quanto da sempre accade per le qualifiche dirigenziali.

Per attivare il nuovo sistema, occorre innanzitutto una prima operazione contabile: sommare l’insieme delle risorse previste nel bilancio (gli enti con la dirigenza dovranno invece stralciarle dal fondo per la contrattazione decentrata) e creare un importo unico.

La seconda operazione consiste nel decidere quanto destinare di questo fondo unico al risultato: la norma contrattuale dispone che comunque non si può andare al di sotto del 15%.

Lo strumento del decidere la soglia sembrerebbe quello della contrattazione decentrata.”

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