13/06/2022 – TFS: la guida per il trattamento di fine servizio

Per qualunque lavoratore prossimo a terminare il proprio rapporto di lavoro, è importante conoscere le principali informazioni riguardo alla propria buona uscita.

In modo particolare, è sempre utile scoprire preventivamente a quanto ammonta la propria quota, quali sono le modalità di erogazione, le tempistiche, e così via.

Indice dei contenuti

Cosa significa TFS?

Il TFS, cioè trattamento di fine servizio, rappresenta l’indennizzo corrisposto ai dipendenti pubblici statali per il completamento del proprio rapporto di lavoro.

Disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il trattamento viene applicato per tutti i lavoratori regolarmente assunti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2000.

Dal 2001 infatti, rientrano solo alcune categorie di lavoratori nel regime del TFS:

  • Militari;
  • Docenti e ricercatori universitari;
  • Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.

Per questo motivo, l’indennità corrisposta per tutti gli altri lavoratori dipendenti pubblici viene disciplinata invece dal regime del TFR.

Quando avviene la liquidazione?

Come previsto dalle disposizioni in vigore, per l’accesso alla propria quota del TFS, il lavoratore non deve presentare alcuna richiesta, in quanto le prestazioni vengono corrisposte d’ufficio.

In genere l’indennità viene corrisposta:

  • In una sola rata, se il totale lordo è pari o inferiore a 50.000€ 
  • In due rate, se il totale lordo è compreso tra i 50.000€ e i 100.000€
  • In tre rate, se il totale lordo è superiore a 100.000€ 

I tempi necessari per l’ottenimento del proprio indennizzo, normalmente si differiscono a seconda delle modalità di cessazione del proprio rapporto di lavoro:

  • In casi di inabilità o decesso il pagamento è previsto entro 105 giorni.
  • in caso di raggiungimento della pensione per limiti di età o anni di servizio, il pagamento è previsto non prima di 12 mesi. 
  • Per tutti gli altri casi, come il licenziamento, dimissioni volontarie, destituzione dall’impiego, ecc, il pagamento è previsto non prima di 24 mesi.

Differenza tra TFS e TFR

Una prima differenza tra TFS e TFR (Trattamento di Fine Rapporto), riguarda la tipologia di destinatario a cui si rivolge:

  • Il TFS interessa i soli dipendenti pubblici
  • Il TFR interessa i dipendenti pubblici e i dipendenti privati

Un’altra differenza, riguarda i diversi approcci nelle modalità di calcolo:

  • Il TFS ha carattere previdenziale e calcola l’ultima retribuzione percepita, differenziando i contributi che dovrà versare il datore di lavoro da quelli del lavoratore;
  •  Il TFR corrisponde a un salario differito, poiché accantona mese per mese una quota del salario che viene in seguito rivalutata ed erogata al termine del proprio servizio lavorativo.

Per via di quest’ultimo punto ai due trattamenti si applicano regimi fiscali differenti:

  • Per il TFS dipende dal tipo di indennità ricevuta;
  • Per il TFR viene calcolata un’aliquota media sugli ultimi 5 anni di servizio.

Infine, l’ultima differenza riguarda le modalità di erogazione e le tempistiche dei pagamenti:

  • Per il TFS, la buonuscita è prevista a seconda dei casi in una o più rate, non prima dei 12-24 mesi.
  • Il TFR invece viene corrisposto secondo le tempistiche previste dal proprio contratto collettivo di riferimento.

    In assenza di specifiche disposizioni legislative invece, viene erogato dal datore di lavoro in un’unica soluzione, nell’ultima busta paga ricevuta dal lavoratore.

Anticipo del TFS

Considerate le lunghe attese previste per il pagamento della propria buonuscita, è possibile  in particolari situazioni, fare richiesta per ottenere anticipatamente e in un’unica soluzione la propria quota di TFS.

Secondo l’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, possono presentare domanda autonomamente alle banche e agli intermediari finanziari che aderiscono al previsto accordo quadro ABI, i dipendenti pubblici che raggiungono il pensionamento:

  • Con trattamento di vecchiaia;
  • In forma anticipata;
  • In forma contributiva
  • Con quota 100.

 

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