13/05/2020 – Urbanistica. La ristrutturazione edilizia ricostruttiva delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2020

Urbanistica. La ristrutturazione edilizia ricostruttiva delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 70/2020
Pubblicato: 12 Maggio 2020
di Massimo GRISANTI
 
Con la sentenza n. 70 depositata il 24 aprile 2020 la Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17/12/2018, n. 59 e negli articoli 7 e 8 della legge della Regione Puglia 28/03/2019, n. 5 ha statuito che << … Allo stato attuale, quindi, la ristrutturazione ricostruttiva, autorizzabile mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è ammissibile purché siano rispettati i volumi, l’area di sedime del manufatto originario e, per gli immobili vincolati, la sagoma … >>.

I Giudici arrivano a tale affermazione dopo aver ricordato che attraverso le disposizioni del comma 1-ter dell’articolo 2-bis del Testo unico dell’edilizia, introdotte dal decreto legge n. 32/2019 cosiddetto «sblocca cantieri», in presenza di qualsiasi caso di ricostruzione di edifici legittimamente esistenti deve sussistere la coincidenza dell’area di sedime come definita nell’Allegato A, recante «Quadro delle definizioni uniformi» dello Schema di regolamento edilizio tipo, adottato a seguito di intesa in Conferenza unificata del 20 ottobre 2016.

A ben vedere, le disposizioni del comma 1-ter dell’art. 2-bis T.U.E. – riconosciute, dai Giudici della Consulta, esser ascrivibili ai principi fondamentali della materia del governo del territorio (v. punto 8.1.1. del Considerato in diritto) – sono perfettamente rispettose delle disposizioni contenute nel secondo comma dell’articolo 11 della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942 che impongono alle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano qualora la riedificazione esuli dall’essere esclusivamente una tecnica esecutiva di un intervento manutentivo.

Tuttavia, in ragione della rubricazione «Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati» dell’articolo 2-bis d.P.R. n. 380/2001, può ritenersi che l’ambito applicativo dei principi statuiti dai Giudici sia circoscritto ai soli casi in cui si verta di interventi edilizi da porre in essere in un contesto già edificato e laddove la riedificazione comporterebbe la violazione della disciplina delle distanze tra fabbricati vigente a regime.

In parole povere, il diritto al mantenimento delle posizioni preesistenti sussiste, in via generale, a condizione che l’edificio esistente sia stato costruito nel rispetto nel rispetto della disciplina delle distanze vigente ratione temporis.

Poiché la potestà legislativa statale esercitata con le disposizioni dell’articolo 2-bis d.P.R. n.  380/2001 attiene – come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 185/2016, «… Questa Corte ha costantemente affermato che «la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale …» – principalmente alla materia dell’ordinamento civile, atteso che la disciplina delle distanze tra fabbricati ha il nucleo fondante nell’articolo 873 del codice civile, è da ritenere che la ristrutturazione ricostruttiva debba rispettare anche il limite dell’altezza dell’edificio da demolirsi, o demolito, laddove questo (limite) sia stato imposto, al tempo della costruzione, dagli strumenti urbanistici o dalla legge in correlazione alla distanza tra fabbricati.

Invero, per pacifica giurisprudenza di legittimità la tutela ripristinatoria ex articolo 873 c.c. trova applicazione anche per le violazioni dell’altezza del fabbricato antistante qualora sia stata prescritta in correlazione alla distanza tra fabbricati (cfr. ex plurimis: Cass. civile, n. 272/1979; n. 5654/1980).

A tal proposito si ricordano, ad esempio, le disposizioni dell’articolo 41-quinquies, primo comma, lettera c) della legge urbanistica fondamentale n. 1150/1942 – «… c) l’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire; …» e quelle dell’articolo 9, terzo comma, del decreto interministeriale n. 1444/1968 «… Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa …».

Concludendo, è da ritenere che i Giudici abbiano ribadito la primazia dell’interesse pubblico all’igiene dell’abitato – così accordando tutela anche al diritto di proprietà privata, di riflesso – rispetto ad irragionevoli pretese di massimizzazione del patrimonio edilizio esistente.

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