13/05/2020 – L’autotutela va esercitata in termini «ragionevoli»

L’autotutela va esercitata in termini «ragionevoli»
di Ulderico Izzo
È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela adottato dopo oltre 4 anni, termine da ritenere non ragionevole a seguito della modifica dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990, introdotta dall’articolo 6 della legge 124/2015, la quale ha previsto un termine di 18 mesi per l’annullamento. Così si è espresso il Tar Sicilia, con la sentenza n.776/2020.
Il fatto

Un consorzio d’ambito territoriale ha disposto l’annullamento di una delibera, relativa al conferimento di un incarico professionale, dopo quattro anni, ritenendo che l’annullamento era dovuto in considerazione dell’obbligo di ripristinare la legalità inizialmente violata, mediante l’eliminazione di un atto affetto da vizi di illegittimità, essendo mancata la procedura comparativa. Il ricorrente ha ottenuto l’annullamento del provvedimento dalla giustizia amministrativa, la quale ha ritenuto il provvedimento non conforme al precetto vigente, medio tempore, dell’articolo 21-nonies della legge 241/1990.

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