13/05/2020 – In presenza di un conflitto di interesse anche potenziale spetta al Segretario comunale l’espressione dei pareri tecnico e contabile

In presenza di un conflitto di interesse anche potenziale spetta al Segretario comunale l’espressione dei pareri tecnico e contabile
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
 
Il caso, oggetto di intervento della magistratura amministrativa, concerne la riorganizzazione delle risorse umane in dotazione, in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), nella prospettiva del riassetto, in via di definizione, delle proprie funzioni fondamentali, ai fini della individuazione della nuova dotazione organica, alla luce della riduzione del 50% della spesa per il personale. La deliberazione di una Provincia, oggetto di censura da parte di un dirigente estromesso, ha riguardato la definizione di una macrostruttura basata su n. 2 posizioni dirigenziali. Al fine di definire l’eccedenza del personale dirigenziale, rispetto al numero di dirigenti previsti, l’Organo esecutivo optava per il criterio dell’anzianità di servizio dei dirigenti. Ai due dirigenti con maggiore anzianità di servizio venivano affidati rispettivamente il Settore “Affari istituzionali, Lavori pubblici e Infrastrutture” e “Politiche del personale, Programmazione economico-finanziaria, Politiche ambientali e Servizi generali”.
All’indomani della decisione, un dirigente estromesso dall’incarico e collocato in mobilità come soprannumerario, proponeva ricorso davanti al Tribunale amministrativo il quale lo accoglieva parzialmente. Secondo il Collegio amministrativo di primo grado, la procedura era viziata sia da un punto di vista formale per incompetenza, in quanto non preceduti dalla preventiva e necessaria deliberazione programmatica del Consiglio comunale; sia da un punto di vista sostanziale, in quanto il criterio selettivo prescelto per il collocamento del personale in mobilità non fosse supportato da idonea e congrua motivazione.
Al fine di adeguare i provvedimenti a quanto stabilito dal TAR l’Amministrazione Provinciale procedeva con deliberazione di Consiglio alla conferma della riorganizzazione in soli due settori dell’ente con le funzioni già definite nella precedente deliberazione dell’organo esecutivo, demandando al Presidente l’adozione degli atti consequenziali. Il dirigente estromesso, diffidava l’Ente evidenziando una possibile ragione di incompatibilità dei due dirigenti controinteressati, nel rilascio dei pareri di regolarità tecnica e contabile.
Nonostante l’avvertimento formulato i provvedimenti sono stati emessi e, quindi, oggetto di nuova impugnazione da parte del dirigente. Il TAR adito accoglieva parzialmente il ricorso disponendo l’annullamento dei provvedimenti per vizi formali e per carenza di motivazione sancendo l’obbligo dell’Amministrazione di determinarsi nuovamente, in via conformativa. In particolare il TAR rilevava i seguenti vizi degli atti impugnati: a) i due dirigenti, nominati per le due strutture conservate in sede di riorganizzazione delle funzioni, avrebbero dovuto astenersi dal rendere i pareri di regolarità tecnica e contabile nei procedimenti contestati, trovandosi in posizione di obiettivo conflitto di interessi, con conseguente illegittimità degli atti adottati; b) non si sarebbe idoneamente giustificata la scelta di non assegnare preventivamente, ed a titolo preferenziale, ad altre amministrazioni i dirigenti che si trovavano, al momento della organizzazione dei servizi, in posizione di fuori ruolo, di comando e di distacco; c) priva di congrua motivazione era l’individuazione e valutazione delle posizioni dirigenziali; d) non sarebbe stata adeguatamente valutata la specificità dei contenuti professionali degli incarichi dirigenziali da conferire e di quelli già ricoperti dai dirigenti da selezionare.
Avverso la sentenza del TAR, proponevano ricorso in Consiglio di Stato sia la Provincia sia uno dei controinteressati dirigenti restanti nella struttura e il dirigente estromesso avuto riguardo al contestato disconoscimento della tutela risarcitoria.
Le ragioni dei ricorrenti
I ricorrenti contestano, tra l’altro, la decisione della sentenza dei giudici amministrativi di primo grado, nella parte in cui la delibera sarebbe viziata dal conflitto di interesse in cui versavano i dirigenti che avevano espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile: trattandosi di attività di macro-organizzazione, di carattere generale e programmatico, il conflitto di interessi non avrebbe avuto, in tesi, i necessari caratteri della attualità e della immediatezza, idonei ad attivare, in concreto, l’obbligo di astensione.
Le precisazioni del Consiglio di Stato
Le doglianze dei ricorrenti sono state considerate infondate. Infatti, precisano i giudici amministrativi di appello, l’art. 49D.Lgs. n. 267/2000 impone che ogni deliberazione della Giunta e del Consiglio comunale (non concretante atto di indirizzo) sia corredata – già in sede di elaborazione della proposta – del parere di “regolarità tecnica” ed eventualmente, in caso di incidenza diretta o riflessa su profili economico-finanziari o patrimoniali, del parere di “regolarità contabile” del responsabile del servizio di ragioneria.
L’importanza di tale apporto tecnico è fatta palese:
a) dal carattere obbligatorio del parere (che “deve essere richiesto”: art. 49, comma 1);
b) dalla rilevanza ai fini dei “controlli interni” (cfr. art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000 cit.);
c) dalla autonoma responsabilizzazione, sul piano amministrativo e contabile, dei soggetti chiamati a formularli (cfr. art. 49, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
d) dalla loro attitudine condizionante (che impone, ove la Giunta e il Consiglio abbiano inteso discostarsene, un obbligo di qualificata e specifica motivazione: cfr. art. 49, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000);
e) dalla rilevanza delle situazioni di “conflitto di interessi” (cfr. art. 6-bis L. n. 241/1990), che strutturano il duplice obbligo di preventiva “segnalazione” (in caso di conflitto anche solo “potenziale”) e di “astensione”.
Nel caso di specie, pur in presenza di delibera a contenuto programmatico – la situazione – anche solo potenzialmente – conflittuale emergeva con obiettiva chiarezza, posto che la consistenza numerica dei dirigenti locali interessati dalle misure organizzative in fieri era di tale esiguità da lasciar intuitivamente presumere che il potenziale vantaggio dell’uno, anche in termini di prefigurazione dei criteri di selezione, si risolvesse in automatico o prevedibile svantaggio dell’altro.
In un tale contesto, si sarebbe, perciò, dovuto applicare, in difetto di altre figure di responsabili dei servizi, la regola “residuale” posta dall’art. 49, comma 2 per l’ipotesi di “mancanza” dei responsabili dei servizi (applicabile, per analogia, alla ipotesi di “astensione generalizzata”), con investitura, a fini ausiliari, del Segretario generale dell’Ente.
In merito alla mancata motivazione e incongruità della deliberazione, non può che essere confermata la decisione del primo giudice. Infatti, la sentenza ha ritenuto, per un verso, non congrua la modalità di strutturazione dei Settori destinati ad accorpare le funzioni fondamentali dell’Ente (apparendo non perspicuo l’accorpamento delle “politiche ambientali”, afferenti ad ambito essenzialmente tecnico, al secondo Settore e gli “affari istituzionali”, di carattere essenzialmente organizzativo-burocratico, al primo Settore) e, per altro verso, non idoneamente motivata la scelta di non valutare la specificità dei contenuti professionali degli incarichi dirigenziali da conferire e di quelli già ricoperti dai dirigenti da selezionare (ciò che ha portato l’Amministrazione ad escludere il dirigente, benché egli fosse l’unico funzionario tecnico qualificato, per titolo di studio, competenze professionali ed esperienza, a ricoprire incarichi nel Settore tecnico dei lavori pubblici e delle infrastrutture). Da questa incongruenza di distribuzione delle competenze, sono in effetti, derivate due conseguenze pregiudizievoli: una per il ricorrente, che si è visto precluso l’accesso agli organici provinciali come dirigente tecnico, ed l’altra per lo stesso Ente, che ha finito per perdere la figura professionale del dirigente tecnico.
La sentenza del Consiglio di Stato
Alla luce delle considerazioni che precedono, gli appelli della Provincia e del dirigente contro interessato devono essere complessivamente respinti

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