13/05/2020 – Il sindaco può ordinare la rimozione delle telecamere private se inquadrano zone soggette a pubblico passaggio

Il sindaco può ordinare la rimozione delle telecamere private se inquadrano zone soggette a pubblico passaggio
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
 
E’ legittima l’ordinanza del sindaco che ordina la rimozione di un impianto di videosorveglianza installato dal gestore privato di un centro residenziale ai varchi di ingresso del quartiere. Le riprese con impianti di videosorveglianza sulle zone soggette a pubblico passaggio possono essere effettuate infatti solo dagli organi di polizia o dai comuni per finalità di sicurezza urbana. Lo ha ribadito il Tar Lazio, sez. II-bis, con la sentenza n. 3316 del 17 marzo 2020. Un centro residenziale alle porte di Roma ha deciso di sostituire la guardiania con un impianto di videosorveglianza ed ha quindi proceduto ad installare telecamere e cartelli informativi senza richiedere alcuna autorizzazione. Il comune ha quindi ordinato la rimozione degli impianti lamentando l’interferenza con le competenze istituzionali dell’ente e contro questa misura inibitoria l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. Nel merito della trattazione il tar, dopo aver confermato l’interpretazione comunale sull’uso pubblico delle strade private del quartiere, ha ribadito che per la tutela della sicurezza urbana solo i comuni possono installare impianti di videosorveglianza sulle strade pubbliche e private ad uso pubblico. Lo dispone infatti espressamente l’art. 6 del dl 11/2009, convertito nella L. n. 38/2009. Secondo l’autorità Garante per la tutela dei dati personali, prosegue la sentenza, “l’impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio; per queste ultime sarebbe competente solo il comune a disporre l’installazione di impianti di videosorveglianza (…); se gli impianti utilizzati dai comuni sono destinati alla tutela della sicurezza urbana le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla direttiva n. 2016/680 (direttiva polizia) e non dal regolamento europeo n. 2016/679 (Gdpr). Anche i privati possono installare telecamere rivolte verso aree pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo formale col comune che limita l’uso delle riprese esterne ai soli comuni per fini di polizia con l’ulteriore precisazione che le forze di polizia locali hanno l’accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza”. In buona sostanza, conclude il collegio, i privati possono installare impianti di videosorveglianza solo nelle aree di stretta pertinenza della loro proprietà con esclusione delle zone soggette e pubblico transito. Nelle zone pubbliche o aperte al passaggio indiscriminato delle persone spetta ai comuni e gli altri organi istituzionalmente preposti alla gestione della sicurezza installare e gestire impianti di videosorveglianza.

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