13/04/2021 – Osservazioni critiche sulla incandidabilità degli amministratori locali a seguito di scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose

Abstract [It]: Scopo dell’articolo è porre in luce le i profili di irragionevolezza e, in chiave di riforma, l’opportunità di abrogare la norma (art. 143 comma 11 d.lgs. n. 267/2000) che prevede l’incandidabilità, oggi “generalizzata”, degli amministratori locali responsabili di aver dato causa allo scioglimento del consiglio per infiltrazioni mafiose. La tesi, sostenuta da un’angolazione retrospettiva, è che l’introduzione del comma 11, avvenuta con la prima radicale riforma dell’art. 143 TUEL (legge n. 94 del 2009), abbia non solo creato una inaccettabile figura di incandidabilità “straordinaria”, derivante da meri sospetti di permeabilità mafiosa, indipendente da comportamenti di rilevanza penale e non coordinabile, per le sue caratteristiche afflittive, con i diversi principi della “Legge Severino”. Il comma 11 ha anche rotto un equilibrio, ben determinato, che il legislatore aveva cercato di conferire alla figura dello scioglimento con il decreto-legge n. 164 del 1991; figura che risulta trasformata, per via della incandidabilità dei singoli, in un controllo antimafia sostanzialmente obbiettivo e non rispondente ad alcun principio di responsabilità giuridica dell’organo.

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