12/09/2018 – La valutazione non positiva per il dirigente pubblico da parte del nucleo valutazione non è un dimensionamento

La valutazione non positiva per il dirigente pubblico da parte del nucleo valutazione non è un dimensionamento

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista

Con la sentenza n. 19442, del 20 luglio 2018, la Corte di Cassazione nel rigettare il ricorso di un dirigente nei confronti dell’ente di appartenenza (si trattava di una provincia), ha affermato che non si può invocare il demansionamento nel caso in cui il nucleo di valutazione non dia una valutazione positiva all’operato del dirigente con successiva assegnazione ad un’altra struttura.

Il fatto

La Corte d’Appello, nel confermare la pronuncia del Tribunale, ha rigettato la domanda di un dirigente di un ente pubblico che chiedeva che fosse accertata l’illegittimità della valutazione negativa attribuita dai Nucleo di valutazione con riferimento all’attività dallo stesso svolta nell’anno 2002 e la conseguente illegittimità del decreto del Presidente dell’ente pubblico che lo aveva assegnato alla struttura di staff denominata Ufficio studi e ricerche della Segreteria tecnica del Presidente; nella domanda il dirigente ricorrente chiedeva il risarcimento del danno da demansionamento nella misura di Euro 50.000.

La Corte d’Appello ha ritenuto non provato il demansionamento, e, sul presupposto che non sussiste un diritto al mantenimento dell’incarico dirigenziale, ha attribuito il mancato conferimento di esso alla valutazione “non del tutto positiva” ottenuta per l’anno 2002, le cui ragioni erano rimaste incontestate da parte dello stesso dirigente ricorrente.

Il nucleo di valutazione: cenni

Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.

L’Organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività che in seguito analizziamo.

Esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo.

L’Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei

quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.

Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.

L’Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell’utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi dei premi ;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica ;

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Gli Organismi indipendenti di valutazione procedono, in particolare, alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche.

Nell’esercizio delle funzioni, l’Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell’amministrazione, utili all’espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Tale accesso è garantito senza ritardo. L’Organismo ha, altresì, accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno dell’amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

La validazione della Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito.

I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Presso l’Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse

necessarie all’esercizio delle relative funzioni.

Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

L’analisi della Cassazione

I giudici di legittimità evidenziano che, con il primo motivo, il ricorrente deduce “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”; la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in relazione al provvedimento relativo all’assegnazione in staff e avrebbe motivato in modo contraddittorio in ordine al mancato conferimento di un incarico dirigenziale, comportante la gestione di risorse umane, di pari dignità di quello rivestito in precedenza.

Con il secondo motivo il dirigente ricorrente, lamenta “Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio sotto diverso e autonomo profilo”; avendo, la domanda, prioritariamente ad oggetto la verifica del rispetto della procedura prevista per il conferimento degli incarichi dirigenziali, a nulla rileva l’affermazione del tutto lacunosa ed insufficiente, su cui la Corte avrebbe fondato il rigetto, secondo la quale il dirigente non sarebbe titolare di un diritto al rinnovo del contratto o alla conservazione dell’incarico precedentemente conferito.

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso, il dirigente ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.”; si richiama alla giurisprudenza della Cassazione per affermare che la norma civilistica troverebbe applicazione nei confronti della cd. dirigenza tecnica, cui il ricorrente apparteneva in base a una professionalità giammai divenuta oggetto di contestazione da parte avversa.

La Corte di Cassazione ritiene che la prima e la seconda censura, esaminate congiuntamente per connessione, sono inammissibili poiché non risulta prodotto il decreto dirigenziale relativo all’assegnazione presso l’ufficio di staff, che si suppone non avesse pari dignità rispetto a quello precedentemente ricoperto.

La terza censura è infondata; i giudici di legittimità evidenziano che la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto, cui intende dare continuità: “Nel lavoro pubblico alle dipendenze di un ente locale, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto I’attitudine professionale all’assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo e non consente, perciò, anche in difetto della espressa previsione di cui all’art. 19D.Lgs. n. 165 del 2001, stabilita per le Amministrazioni statali, di ritenere applicabile l’art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto di dirigente pubblico” (Cass. civ. n. 4621 del 2017).

La Corte di Cassazione, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso nei confronti della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità.

Cass. civ., Sez. lavoro, 20 luglio 2018, n. 19442

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