12/08/2017 – A proposito di abusivismo

 

L’abuso di necessità non è una trovata, ne’ un neologismo politico creato dal candidato alla presidenza della Regione per il M5S, ma una espressione creata nel 1994 dalla Corte Costituzionale la quale, nell’esaminare una legge regionale approvata dall’Ars ed impugnata dal Commissario dello Stato, la ritenne costituzionalmente legittima sul presupposto che l’interesse alla repressione dell’abusivismo edilizio e alla tutela del paesaggio che costituiscono valori costituzionali va contemperato con il diritto ad una vita dignitosa che presuppone il diritto ad una abitazione, pure esso di rilevanza costituzionale. In Sicilia esiste da 23 anni una legge ( l.r. 17/1994) che consente ai comuni, dopo aver acquisito al patrimonio indisponibile gli immobili abusivi non demoliti  nel termine di 90 giorni fissato dalle ordinanze comunali di demolizione, di concederli in abitazione agli autori dell’abuso a condizione che si tratti dell’unico immobile di cui essi dispongano e che l’immobile non sorga in zone di inedificabilità  assoluta o soggette a vincoli e che non arrechi grave danno urbanistico alle destinazioni di piano.  

Quindi, il dibattito seguito alle dichiarazioni di Cancelleri è stucchevole, sciocco, falso e dal sapore aspramente politico.  Eccovi la sentenza. Fra l’altro, è’ scritta in modo scorrevolissimo e contiene interessanti passaggi sulla vita reale:

Se il link non funziona vi do gli estremi : sentenza 169 del 1994.

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

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