12/06/2019 – Un portico senza finestre deve rispettare le distanze tra fabbricati previste dalla legge?

Un portico senza finestre deve rispettare le distanze tra fabbricati previste dalla legge?

Ancitel 11 giugno 2019, di alm
Analizzando la giurisprudenza vigente gli esperti del Servizio AnciRisponde confermano la prescrizione dei 10 metri ex D.M. 1444/1968
La costruzione di un portico in aderenza a un fabbricato principale, realizzato con tre pilastri in legno, con copertura in tavolato e aperto su tre lati, deve osservare l’obbligo del rispetto dei minimi 10 metri inderogabili, o possa essere considerato “parete cieca”, e quindi, con l’obbligo del rispetto dei minimi 6 metri previsti dal regolamento edilizio comunale, in presenza di pareti opponenti entrambe non finestrate? Apparentemente limitata a un particolare caso di specie, la domanda solleva invece una questione di rilevanza generale, tant’è che sono scesi in campo gli esperti del Servizio AnciRisponde per analizzarne tutti gli aspetti problematici alla luce della giurisprudenza vigente e fornire al Comune istante una calibrata risposta.
“Si rileva che la Cassazione civile – esordiscono nel ragionamento gli esperti – a partire dalla sentenza n. 27418 del 13.12.2005 abbia superato il proprio precedente orientamento, secondo cui la distanza minima di 10 metri fra pareti finestrate di edifici antistanti non sarebbe applicabile alla diversa situazione di un portico aperto fronteggiante l’edificio in costruzione (Cass. 17.12.1993 n. 12506), affermando che la verifica della distanza legale fra costruzioni deve essere effettuata tenendo conto del porticato secondo la regola del “vuoto per pieno”. In particolare – aggiungono – secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di distanze tra edifici, «al fine di verificare il rispetto della distanza legale nelle costruzioni, qualora una di esse sia provvista di porticato aperto, con pilastri allineati al muro di facciata, deve tenersi conto anche del porticato, secondo la regola del “vuoto per pieno”, in quanto, anche nel caso in cui tra i pilastri del porticato non siano realizzate pareti esterne di collegamento, la fabbrica possiede i requisiti di consistenza, solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo che ne fanno una costruzione soggetta alla disciplina sulle distanze» (in questo senso, Cass. civ., sez. II, 6.5.2014 n. 9679; Cass. civ., 26.7.2013, n. 18119; Cass. civ., 14.3.2011 n. 5934; Cass. civ. 13.12.2005, n. 27418). Il suddetto orientamento – spiega AnciRisponde – è stato richiamato e condiviso anche dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite del 03.02.2017, numero 339/2017 e data spedizione 02.05.2017; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, 23.12.2014, n. 2153; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. III, 09.01.2017, n. 2). Infatti, nella sopra citata pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana è stato ribadito e precisato quanto segue: «Ritiene questo Consiglio che la distanza tra edifici vada calcolata con riferimento a ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e, comunque, in relazione a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela. Essa va computata in relazione a tutti gli elementi costruttivi, anche accessori, qualunque ne sia la funzione, aventi i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione, ivi compresi i porticati aperti, secondo il criterio del “vuoto per pieno” (salvo che non si tratti di sporti e di aggetti di modeste dimensioni con funzione meramente decorativa e di rifinitura, tali da potersi definire di entità trascurabile rispetto all’interesse tutelato dalla norma riguardata nel suo triplice aspetto della sicurezza, della salubrità e dell’igiene)».
Di conseguenza – concludono gli esperti di AnciRisponde – alla luce della citata giurisprudenza e in considerazione anche del fatto che la realizzazione di un “portico” comporti incremento della superficie coperta e conseguentemente l’obbligo del rispetto della distanza sia dai confini che dai fabbricati, l’applicazione del D.M. 1444/1968, nonché del citato Regolamento edilizio comunale, implica l’obbligo del rispetto dei minimi 10 metri inderogabili tra il “portico” in questione e l’edificio residenziale dei confinanti.

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