12/05/2022 – Corte dei Conti Sicilia, del. 50/2022 – Rimborso spese di viaggio degli amministratori comunali

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Il sindaco di un comune ha avanzato un quesito riguardo le richieste di rimborso di spese di viaggio per gli accessi effettuati alla sede comunale, di cui ex art. 84, d.lgs. 267/2000, c.d. TUEL, da parte di un ex assessore.

In particolare, viene richiesto, rispetto al requisito della “presenza necessaria”, di cui al comma 3, art. 84, ai fini della riconoscibilità del rimborso:

  • quando può essere riconosciuta questa necessarietà;
  • chi è il soggetto deputato ad attestarla e se sia sufficiente a tale scopo che l’assessore abbia agito su richiesta od in accordo col Sindaco.

La Corte dei conti Sez. di controllo per la Sicilia, con delibera n. 75/2022 depositata in data 29 aprile 2022, richiamando la deliberazione della Sez. Autonomie n. 38/2016  ha, dapprima, confermato che il rimborso previsto per le spese di viaggio può essere ottenuto nei casi di presenza necessaria, identificando come tale quella “presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa”.

Sul punto, i magistrati contabili richiamano anche la Sez Contr. Marche n. 126/2019, nella quale si afferma che “è da escludersi la rimborsabilità delle spese di viaggio sostenute per le presenze in ufficio discrezionalmente rimesse all’amministratore locale, quali quelle occorse in giorni diversi da quelli delle sedute degli organi di rappresentanza, essendo per tali costi già prevista l’indennità di funzione di cui all’art. 82 del D.L. n. 267/2000

In conclusione, nella delibera in commento viene ribadito il principio secondo cui, dunque, “nessuna spesa di viaggio può ritenersi rimborsabile al di fuori di quelle necessarie, in quanto prive del requisito dell’eterodeterminazione della presenza in loco, tipica del rimborso previsto (…) dall’art. 84 TUEL”.

In conseguenza a tale pronuncia, trovano perciò esito negativo tutti gli altri quesiti avanzati.

 

Leggi la delibera

CC 75-2022 Sicilia

 

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