12/03/2021 – Concorsi, stop allo scorrimento delle graduatorie se la cadenza delle selezioni è «periodica»

Lo scorrimento delle graduatorie di concorso in favore degli idonei costituisce oramai un principio generale. Tuttavia a ben vedere questo schema non può dirsi «rigido» ben potendo essere «addolcito» da esigenze di settore. Il Tar Lazio con la sentenza 2012/2021 ha chiarito che se è vero che l’amministrazione può optare fra lo scorrimento delle graduatorie preesistenti o l’indizione di un nuovo concorso, comunque la scelta non può definirsi «libera» poiché vanno tenute presenti le ipotesi in cui l’indizione di una nuova procedura sia legata alla necessaria periodicità dei reclutamenti. In questo caso è anche ridimensionato l’obbligo di motivare la scelta di indire un nuovo concorso al posto dello scorrimento; persino qualora la distanza dalla precedente selezione sia molto breve e il profilo professionale ricercato sia lo stesso.

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