12/01/2017 – La diversa professionalità esigibile nella categoria D3 giustifica le differenze retributive a prescindere dall’avanzamento economico del dipendente

La diversa professionalità esigibile nella categoria D3 giustifica le differenze retributive a prescindere dall’avanzamento economico del dipendente
di Vincenzo Giannotti – Dirigente del Settore Gestione Risorse (Umane e Finanziarie) del Comune di Frosinone

 

Un dipendente di un ente locale, istruttore direttivo contabile, aveva convenuto la propria amministrazione in giudizio al fine di vedersi riconoscere le differenze retributive tra la posizione giuridica rivestita (Categoria D1) rispetto al ruolo professionale esigibile (categoria D3) e da lui espletato. Il Tribunale di prime cure e la Corte territoriale avevano dichiarato la cessazione della materia del contendere, intervenuta in corso di causa, a seguito del riconoscimento della posizione economica D3 (ottenuta attraverso la progressione economica del dipendente in quegli anni), mentre avevano respinto, per il periodo antecedente, tutte le altre domande del dipendente. Inoltre la Corte di Appello aveva osservato che: a) non era configurabile nel caso di specie lo svolgimento delle mansioni superiori (art. 52, D.Lgs. n. 165 del 2001); b) la posizione D3, nel sistema di classificazione delineato dal CCNL 31.3.1999 per il comparto degli enti locali, non costituisce categoria superiore rispetto al livello D2, perché non esiste una graduazione di contenuti professionali all’interno dell’area fra le diverse posizioni economiche; c) l’inquadramento nella posizione D3 dei funzionari provenienti dalla VIII qualifica è stato previsto dalle parti collettive solo per salvaguardare il livello economico dagli stessi raggiunto e non perché la posizione medesima esprima una diversa professionalità rispetto al profilo di base.

Avverso la citata sentenza ricorre il dipendente in Cassazione precisando nel proprio motivo l’errata interpretazione data dalla Corte territoriale alle disposizioni dettate in tema di inquadramento dal CCNL 31.3.1999 per il comparto delle autonomie locali. Precisa il dipendente come la posizione D3 esprime una diversa professionalità e ciò è reso evidente dall’art. 4, comma 1, del contratto, che prevede per la progressione economica la medesima procedura prevista per il passaggio di area. Richiama anche l’art. 15 dello stesso CCNL nonché l’art. 12CCNL 22.1.2004 con il quale le parti collettive avevano previsto la costituzione di una commissione paritetica alla quale affidare il compito di intervenire sul sistema di classificazione, “di perfezionare la clausola sulle selezioni verticali tra categorie e chiarire i punti intermedi di accesso sulle posizioni B3 e D3”.

Le motivazioni della Suprema Corte

Premettono i giudici di Palazzo Cavour come il dipendente non abbia richiesto l’attribuzione della categoria giuridica D3, ma il pagamento delle differenze retributive (tra la categoria D1 e quelle della categoria D3). In tale ambito il ricorso del dipendente è fondato in quanto la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto già enunciato da questa Corte secondo cui il sistema di classificazione delineato dal C.C.N.L. Comparto Regioni- Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l’art. 4 dell’accordo collettivo – come ribadito dall’art. 9C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 – prevede per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all’altra (Cfr. Cass. civ. 18 marzo 2011 n. 6295 e Cass. civ. 7 ottobre 2015, n. 20070).

Tale principio di diritto è da considerarsi applicabile al caso di specie considerando che la tesi sostenuta dalla Corte territoriale contrasta anche con l’art. 3, comma 7, del CCNL, che rinviene nella specificità del “profilo professionale” la ratio del primo inquadramento nella posizione economica D3.

Conclusioni

Le conclusioni degli Ermellini, fintanto che il sistema di classificazione del personale non verrà omogeneizzato dalla contrattazione collettiva, portano a concludere sulla non sovrapponibilità della parte economica rispetto a quella dovuta da un punto di vista giuridico, spettando al dipendente, che svolge le mansioni professionali proprie del profilo professionale di accesso alla categoria D3, la differenza retributiva tra le due categorie contrattuali giuridicamente separate a prescindere della sua eventuale acquisizione di progressioni economiche ottenute medio tempore (es. D6). Medesimo discorso dovrà essere svolto per il personale rientrante nella categoria giuridica B3, essendo il sistema di classificazione identico e perfettamente sovrapponibile alle presenti conclusioni della Suprema Corte.

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