11/12/2023 – Fpv più semplice per i lavori Pnrr?

Fpv più semplice per i lavori Pnrr?

In un precedente contributo avevamo evidenziato un effetto collaterale probabilmente non voluto del nuovo codice dei contratti (D. lgs. 36/2023), che elevando la soglia per gli affidamenti diretti di lavori da 40.000 a 150.000 euro ha reso più complicato l’accantonamento del fondo pluriennale vincolato in applicazione della disciplina derogatoria di cui al punto 5.4.9 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

Ricordiamo che il punto 5.4.9 consente di mantenere a fpv le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale delle opere pubbliche a condizione che siano state impegnate anche parzialmente, sulla base di:

  • obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità
    • per l’acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza,
    • per la bonifica aree,
    • per l’abbattimento delle strutture preesistenti,
    • per la viabilità riguardante l’accesso al cantiere, per l’allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l’assolvimento delle attività necessarie per l’esecuzione dell’intervento da parte della controparte contrattuale.

In assenza di impegni, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Anche Elena Masini, nel suo articolo  “Opere pubbliche fino a 150mila euro senza tutela del Fondo pluriennale vincolato” pubblicato si Il Sole 24ore conferma autorevolmente il nostro dubbio, evidenziando che le regole attuali (…) precludono la possibilità di prenotare le risorse non impegnate del QTE e di farle confluire nel fondo pluriennale vincolato. La conseguenza, come si può immaginare, è che tali risorse alla fine dell’esercizio concorreranno alla determinazione dell’avanzo. Per opere finanziate dal Pnrr o da altri fondi europei, viene in soccorso il paragrafo 9.7.2 del pc allegato 4/1, in base al quale le quote di cofinanziamento nazionale di fondi europei sono da considerarsi vincolate da trasferimenti e sotto questa voce devono essere esposte nel prospetto a.2. Per le altre opere, non coperte da questa tutela, riteniamo che la finalizzazione alla spesa in esame imprima un vincolo di destinazione da allocare tra gli “altri vincoli” del prospetto a.2 del risultato di amministrazione. Così facendo le eventuali risorse libere o destinate possono essere rese disponibili anche in sede di bilancio di previsione iniziale o tramite sua variazione mediante applicazione di avanzo presunto, ai sensi dell’articolo 187 del Tuel, consentendo all’ufficio preposto di dare continuità ai lavori senza interruzioni e senza necessità di attendere l’approvazione del rendiconto di gestione.”

A ben vedere, però, potrebbe farsi spazio una linea interpretativa che faccia salva l’applicazione della vecchia disciplina almeno ai lavori finanziati dal Pnrr (e dal Pnc).

Ciò in virtù della affermata (sia pure con non poche incertezze) applicabilità agli stessi delle disposizioni dettate dal D. Lgs. 50/2016. In tali casi, quindi, il fpv potrebbe essere conservato anche nella fascia 40.000-150.000 euro, pur in mancanza di un QTE impegnato al 100%,  sussistendo ovviamente le altre condizioni previste dal principio contabile applicato.

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