11/12/2019 – La corretta applicabilità delle cause di esclusione della responsabilità per violazioni al Codice della Strada per l’auto del Sindaco

La corretta applicabilità delle cause di esclusione della responsabilità per violazioni al Codice della Strada per l’auto del Sindaco
di Roberto Rossetti – Funzionario di Polizia Locale
Il Giudice di Pace aveva accolto le opposizioni contro alcuni verbali di violazione all’art. 142 (velocità) del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1982, n. 285) accertate all’auto usata da un Sindaco di un Comune, condotta da un dipendente in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, riconoscendo applicabile la scriminante prevista dall’art. 4L. n. 689/1981, che al comma 1, recita: “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa“.
Ma il Tribunale, a cui si era ricorsa la Prefettura, aveva ritenuto che l’opposizione presentata dall’autista fosse inammissibile, in quanto lo stesso non era destinatario di alcun verbale di violazione e l’esimente invocata non poteva dirsi applicabile per il solo fatto che al momento della rilevazione della velocità il veicolo fosse in uso al Sindaco e condotto da un agente di Pubblica Sicurezza, perché sarebbe stato necessario fornire la prova che il superamento dei limiti di velocità fosse collegato ad una situazione concreta e tale da poter invocare la causa di esclusione della responsabilità:
Gli interessati chiedono alla Cassazione la modifica della sentenza del Tribunale, deducendo che l’autista aveva interesse nel ricorrere contro i verbali, in quanto aveva subito il provvedimento di sospensione della patente e la decurtazione di numerosi punti dalla medesima e ritenendo che l’esimente invocata sarebbe stata provata dal solo fatto che in favore del Sindaco era stato disposto un servizio di protezione e che al momento delle rilevazione delle infrazioni lo stesso Sindaco era trasportato dal suo autista, per impegni istituzionali.
All’autista del Sindaco era stata conferita la qualifica di agente di P.S., ai sensi dell’art. 5-bisD.L. n. 83/2002, conv. dalla L. n. 133/2002, che al comma 1, prevede: “Per esigenze di carattere eccezionale e temporaneo può essere conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza a conducenti di veicoli in uso ad alte personalità che rivestono incarichi istituzionali […] al fine di consentire lo svolgimento di una più efficace azione di prevenzione e tutela dell’incolumità di tali personalità“.
Pertanto, secondo i ricorrenti, non era necessario provare specifiche circostanze esimenti, poiché il successivo comma 4, richiama l’art. 177 C.d.S. e attribuisce a queste specifiche figure di agenti di P.S., la facoltà di derogare alle norme del codice della strada, pur nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
Secondo la Cassazione il primo motivo è infondato, in quanto risulta che i verbali sono stati emessi solo nei confronti della ditta proprietaria dei veicoli e del Comune, quale utilizzatore e l’autista non li ha impugnati, ragione per cui questo non aveva legittimazione a proporre l’opposizione (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI-2, 14 marzo 2017, n. 6506Cass. Civ., Sez. II, 22 marzo 2006, n. 6359Cass. Civ., Sez. I, 19 settembre 2005, n. 18474) e l’interesse diretto all’impugnazione non può ritenersi sorto per effetto della notifica del provvedimento di sospensione della patente di guida, trattandosi di provvedimento ex se impugnabile anche per ragioni connesse all’attività di accertamento presupposta fin quando i relativi verbali non siano definitivi.
Il secondo motivo, invece, è inammissibile, con riferimento alla posizione dell’autista, per quanto detto appena sopra, ed è infondato con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, in quanto la sentenza impugnata aveva chiarito che gli interessati non avevano dimostrato la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla citata norma per il riconoscimento dell’esimente, essendosi limitati ad invocarne l’applicazione automatica in conseguenza del servizio istituzionale che si stava espletando al momento dell’accertamento delle infrazioni (trasporto del Sindaco e scorta).
Ai sensi dell’art. 177, comma 2, C.d.S. (richiamato dall’art. 5 -bis, comma 4, D.L. 83/2002, conv, in L. n. 133/2002), le scorte possono derogare ai divieti ed alle prescrizioni del codice della strada, ma solo a determinate condizioni (servizi urgenti e con uso congiunto di dispositivo acustico e visivo), ma tali fattispecie non sono state provate in giudizio.
Il giudizio si risolve comunque a favore dei ricorrenti, ma solo per un vizio procedurale evidenziato dagli interessati e riconosciuto valido dal Collegio, che rinvia ad altro Tribunale per dirimere la questione, ma, relativamente ai fatti, quello che qui interessa è l’affermazione del principio giurisprudenziale che le auto di scorta a personalità istituzionali non possono far uso dei sistemi di allarme e derogare alle norme di comportamento previste dal codice della strada, se non ne ricorrono le ragioni di protezione delle persone scortate.

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