11/11/2022 – Subappalto – Divieto di cessione a terzi della integrale esecuzione del contratto – Verifica (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)

SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE A TERZI DELLA INTEGRALE ESECUZIONE DEL CONTRATTO – VERIFICA (ART. 105 D.LGS. N. 50/2016)

TAR Bolzano, 25.10.2022 n. 259

17. In primo luogo, come è noto, l’articolo 49 del d.lgs. 77/2021, recepito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fissa i limiti quantitativi per l’esternalizzazione di cui all’art. le linee guida europee, sono state abolite con decorrenza 1 novembre 2021. Nel contempo, la riformulazione dell’articolo 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 esclude il subappalto integrale dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto a terzi e prevede quanto segue: “1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. É ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”.

18. Per quanto riguarda il subappalto dei lavori, l’articolo 1 comma 2.3 delle condizioni di gara prevede che tutte le opere edili, sia nella categoria predominante OS 1 che nelle altre categorie (OS 30, OS 24 e OG 1), sono da assegnare fino al 100% ad aziende possono essere ceduti con apposita qualifica. Tuttavia, l’intera esecuzione dei servizi o dei lavori edili oggetto del contratto di appalto non può essere ceduta a terzi.

Le dichiarazioni dell’Allegato 1 – Parte III dovevano indicare il lavoro che i partecipanti intendevano subappaltare. Nella stessa dichiarazione i partecipanti dovevano impegnarsi a rispettare il divieto di aggiudicare a terzi l’importo totale dell’appalto.

Art. 2, comma 2.1 – Documenti amministrativi (pag. 19) delle condizioni di gara precisa che in assenza o inesatte dichiarazioni in merito al subappalto, l’aggiudicatario non può subappaltare e, di conseguenza, deve svolgere i servizi in autonomia.

19. Risulta dall’offerta della -OMISSIS- che la società – come già accennato – ha affermato che i lavori di fabbro, i lavori per gli impianti elettrici, i lavori di movimento terra, i lavori di demolizione , le opere in calcestruzzo e cemento armato, le opere di pavimentazione e le opere di controllo stradale, gli accessori stradali, la segnaletica stradale e la segnaletica orizzontale possono essere “interamente” esternalizzate .

20. Nell’elenco dei costi e delle prestazioni, che fanno parte delle condizioni contrattuali speciali (doc. 4-6 interessati), le opere e le prestazioni, suddivise per gruppi e con l’indicazione delle corrispondenti categorie SOA, sono specificate per la nuova costruzione annunciata dell’impianto sportivo deve essere fornita a -OMISSIS-.

21. Come si evince facilmente dal confronto tra i lavori e i servizi riportati negli elenchi con quelli che -OMISSIS- intende affidare ad aziende tecnicamente idonee e qualificate idonee nell’offerta, gli specificati “da esternalizzare” comprendono per intero il lavoro da eseguire. Tutti i 10 gruppi di lavoro indicati dalla parte interessata, di cui -OMISSIS- ha affermato di non volerli trasferire, compaiono anche nell’elenco dei costi e dei servizi nell’ambito dei lavori e dei servizi da fornire per la nuova costruzione dell’impianto sportivo e quindi dimostrare che i sei gruppi di lavoro, per i quali è previsto il subappalto nell’offerta di -OMISSIS-, non comprendono tutti i lavori da svolgere.

22. L’addebito del ricorrente secondo cui le parti interessate, in violazione di quanto previsto dall’articolo 105 del codice degli appalti e dall’articolo 1, comma 1.2 delle condizioni di gara, avrebbero indicato nell’offerta che l’opera da eseguire verrebbe interamente subappaltato è quindi di fatto scorretto e non può suffragare il presente ricorso non avallare.

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