11/10/2019 – Giudici contabili divisi sulle vecchie graduatorie

Giudici contabili divisi sulle vecchie graduatorie
Giudici contabili divisi sulle vecchie graduatorie. La Manovra 2019 (legge n. 145/2018) ha previsto l’utilizzabilità delle graduatorie «esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso», eliminando la possibilità di operare uno scorrimento delle graduatorie, sia proprie che altrui.
Sulla portata di tale disciplina si è aperto un contrasto fra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Da ultimo, la sezione Marche, con la deliberazione n. 41/2019, ha chiarito che tale divieto non può trovare applicazione per le assunzioni a tempo determinato. Invero, il comma 363 ha abrogato alcune disposizioni dell’art. 4 del dl 101/2013, che permettevano lo scorrimento delle graduatorie e l’utilizzo di graduatorie di concorsi banditi da altre pubbliche amministrazioni, al fine di rendere operativo l’obbligo di cui al precedente comma 361, ma non il comma 1 dell’art. 4.
Tale norma ha modificato l’art. 36, comma 2, del dlgs 165/2001, prescrivendo l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse. Con riferimento all’utilizzo di graduatorie di altri enti, lo stesso art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 afferma che «è consentita l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato».
Pertanto, per le assunzioni a tempo determinato di idonei non vincitori di graduatorie a tempo indeterminato è possibile derogare all’obbligo di utilizzo delle graduatorie per i soli posti messi a concorso previsto dal combinato disposto dei commi 361 e 365 della legge n. 145/2018. In sostanza, l’art. 36, comma 2, del dlgs 165/2001 costituisce una normativa di carattere speciale rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2019 dettata da una ratio differente.
Peraltro, la specialità di tale disposizione è supportata non solo dalla interpretazione teleologica dell’intervento normativo che l’ha introdotta ma anche dalla stessa interpretazione letterale e sistematica della legge n.145/2018, che ha abrogato solo alcune delle disposizioni contenute nel medesimo art. 4 del dl 101/2013, ma non quella modificativa dell’art. 36, comma 2, del dlgs 165/2001. Del pari, sempre secondo la sezione Marche, è ancora prevista la possibilità di procedere all’assunzione di personale anche a tempo indeterminato mediante scorrimento degli idonei della graduatoria di altro ente formata a seguito di un bando pubblicato precedentemente al 1° gennaio 2019, dal momento che l’art. 1, comma 365, dispone espressamente che «la previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
La sezione delle Marche, dunque, smentisce quanto affermato dalla Sezione Sardegna nella deliberazione n. 36/2019. Quest’ultima in effetti, aveva ritenuto precluso lo scorrimento delle graduatorie sia da parte di altre amministrazioni che della medesima amministrazione titolare che intendesse utilizzare una propria graduatoria, per la copertura di un posto diverso da quello messo a concorso.
Si tratta di una tesi smentita dal dato letterale delle norme e ora, per fortuna, anche da una pronuncia di segno contrario.

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