11/10/2019 – Dirigenti, l’incarico è un diritto – E può essere rinnovato. Stipendio salvo in caso di revoca

La preintesa sul Ccnl prende le distanze dalla riforma Madia e avvia un clima più sereno
Dirigenti, l’incarico è un diritto – E può essere rinnovato. Stipendio salvo in caso di revoca
di Luigi Oliveri
La firma della preintesa per il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro della dirigenza appartenente al comparto Funzioni centrali rappresenta la chiusura di una stagione di tentate riforme, finalizzate a potenziare lo spoils system e indebolire i dirigenti pubblici. Al di là della notizia dello sblocco di un contratto dopo 10 anni (per altro, si tratta di un Ccnl fuori tempo massimo: la sottoscrizione avviene nel 2019, ma riguarda il triennio 2016-2018) e dell’incremento medio lordo mensile di circa 273 euro, l’elemento di rilievo è la conferma del diritto all’incarico dirigenziale.
L’articolo 43, comma 1, della preintesa sancisce, infatti: «tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo dell’amministrazione e a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale». Una tendenza nettissimamente contraria alle previsioni della tentata, ma mai andata in porto, riforma della dirigenza targata Madia, orientata esattamente all’opposto. Una riforma, quella Madia, che aveva il fine dichiarato di trasformare la qualifica dirigenziale in una sorta di mera abilitazione all’inserimento in albi unici, senza alcun diritto all’incarico, che sarebbe dipeso di volta in volta dalla scelta quasi sostanzialmente arbitraria dell’organo di governo, con l’effetto di una precarizzazione formidabile dell’apparato manageriale.
Da questo punto di vista, ancor più rimarchevole è il comma 6 sempre dell’articolo 43 della preintesa, ai sensi del quale «tutti gli incarichi sono conferiti per un tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge». Il tentativo di riforma di 5 anni fa intendeva, invece, consentire incarichi solo per una volta, con un solo eventuale rinnovo possibile per la metà della durata massima, di 4 anni, contro i 5 attualmente previsti dal dlgs 165/2001.
La preintesa, nella sostanza, chiude un capitolo ed un decennio di assenza di regolazione contrattuale molto convulsi, aprendo le porte ad un diverso clima, più disteso e orientato alla leale collaborazione tecnica che i manager dello Stato debbono assicurare agli organi di governo.
Ne è ulteriore traccia la clausola di salvaguardia economica contenuta nell’articolo 52, che assicura ai dirigenti ai quali sia revocato l’incarico prima della scadenza a causa di riorganizzazioni dell’ente il mantenimento della retribuzione di posizione in godimento, qualora il nuovo incarico abbia una remunerazione inferiore, per il 100% il primo anno e con una progressiva riduzione nei successivi due. Non tanto e non solo una salvaguardia della professionalità, quanto, soprattutto, un deterrente contro «riorganizzazioni ad personam», cioè finte rimodulazioni degli assetti organizzativi delle strutture in realtà finalizzate solo a colpire dirigenti scomodi.
La preintesa non si occupa soltanto di riequilibrare il rapporto tra organi di governo e dirigenza, ma punta decisamente sulla competenza degli organi di governo a valutare con rigore l’operato dei manager, regolando le valutazioni.
La contrattazione decentrata dei ministeri, delle agenzie e degli enti pubblici non economici facenti parte del Comparto, dovrà definire criteri per evitare premi incentivanti uguali per tutti: l’intento è un’effettiva e sostanziale differenziazione degli importi in corrispondenza dei differenti livelli di valutazione positiva.
Il meccanismo è smile a quello già introdotto nei contratti collettivi delle qualifiche; ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, applicando sistema di valutazione vigente, sarà assegnata una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio procapite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato correlata alla valutazione di performance individuale. La contrattazione decentrata potrà anche elevare questa percentuale di incremento e definire una limitata quantità di dirigenti ai quale assegnarlo. Accanto alle misure per la valutazione, la preintesa torna a valorizzare anche la formazione, stabilendo che essa deve avere carattere continuo e obbligatorio e obbligando le parti datoriali a destinare a tale scopo adeguati investimenti finanziari nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti norme di legge in materia.
Allo scopo di favorire la mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l’operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, la preintesa introduce anche incentivi speciali.

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