11/10/2019 – Appalto in lotti: legittimo il requisito del fatturato cumulativo

Appalto in lotti: legittimo il requisito del fatturato cumulativo
Pubblicato il 10 ottobre 2019

Nelle gare divise in lotti da eseguirsi contemporaneamente, è legittima la previsione del bando di gara che impone ai partecipanti di dimostrare il possesso di fatturato, pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione ai singoli lotti. Il requisito speciale del cumulo dei fatturati infatti non è in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e favor partecipationis, costituendo invece diretta espressione della disciplina prevista dall’articolo 83, comma 5, del codice dei contratti pubblici, che consente alle stazioni appaltanti di fissare un fatturato minimo per gli operatori economici con riferimento a gruppi di lotti (nel caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente).
Questo il principio di diritto stabilito dal Tar Piemonte con la sentenza 960/2019, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un raggruppamento che era stato escluso per mancanza del possesso del requisito del fatturato complessivo, richiesto quale sommatoria degli importi dei singoli lotti.
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva indetto una gara per l’appalto dei servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione, suddiviso in più lotti di natura territoriale.
Il disciplinare di gara, oltre a prevedere la possibilità di presentate offerte per più di un lotto e anche per tutti i lotti, richiedeva tra i requisiti di ammissione relativi alla capacità economica e finanziaria, l’aver realizzato (negli ultimi tre esercizi finanziari) un determinato fatturato globale medio annuo. L’operatore che intendeva poi presentare offerta per più lotti, avrebbe dovuto possedere i requisiti economico finanziari stabiliti, almeno di importo pari alla somma dei fatturati richiesti per la partecipazione a ciascuno dei tre lotti di maggior rilevanza economica, tra i lotti in relazione ai quali il medesimo concorrente avrebbe formulato offerta. Infine, per l’ipotesi di partecipazione in forma associata, il disciplinare stabiliva che il requisito di capacità economica e finanziaria “deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, pertanto, raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria del fatturato richiesto e ciascuna mandante deve possedere almeno una parte del requisito”.
L’ati ricorrente nel giudizio oggetto della sentenza in commento, aveva partecipato alla gara, ma era stato escluso per la carenza del requisito di capacità economica della mandataria, ai fini della simultanea partecipazione ai tre lotti indicati. La ricorrente deduceva la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e l’eccesso di potere (sotto molteplici profili).
Il Tribunale amministrativo, rigettando il ricorso promosso, ha invece rilevato che il requisito del cumulo dei fatturati risponde all’esigenza di garantire che l’aggiudicatario abbia una solidità finanziaria sufficiente a consentirgli di eseguire contemporaneamente le prestazioni relative ad una pluralità di lotti. Di conseguenza l’imposizione di un requisito più stringente, anche se può produrre l’effetto di limitare la partecipazione alla gara, deve ritenersi pienamente legittima perché risponde all’interesse pubblico di garantire l’esecuzione delle opere o dei servizi oggetto della procedura (Tar Lazio, n. 3136/2017; Consiglio di Stato n. 2043/2018).
In ragione di queste argomentazioni il TAR ha ritenuto legittima la clausola della legge di gara che imponeva il possesso del requisito cumulativo in misura maggioritaria in capo alla mandataria. Ciò in quanto, “se una A.t.i. ha partecipato a più lotti e ha indicato per ogni lotto la stessa impresa come mandataria, deve coerentemente dimostrare che questa impresa sia in possesso del requisito del fatturato cumulato in misura maggioritaria, non essendo sufficiente che la mandataria dimostri di essere in possesso del requisito del fatturato in misura maggioritaria lotto per lotto, ossia con riguardo ai singoli lotti individualmente considerati, proprio perché essa ambisce a svolgere il ruolo di mandataria in una pluralità di lotti”.

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