11/10/2019 – All’ente locale che partecipi ad una associazione non riconosciuta è fatto divieto di remunerare il suo amministratore/liquidatore e di soccorrerla finanziariamente

All’ente locale che partecipi ad una associazione non riconosciuta è fatto divieto di remunerare il suo amministratore/liquidatore e di soccorrerla finanziariamente
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Il Sindaco di un comune, partecipante ad una associazione non riconosciuta costituita solo da enti locali con lo scopo di contribuire alla crescita ed allo sviluppo delle politiche attive del lavoro nel territorio dei comuni aderenti, ha chiesto ai magistrati contabili se l’amministratore unico con funzioni di direttore può essere remunerato oppure vige il divieto imposto dall’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010 e se vale il medesimo principio in caso di nomina di un liquidatore. Infine, nel caso in cui nella fase di liquidazione dovesse emergere una differenza tra l’ammontare dei debiti e la massa attiva, gli enti locali possano o meno intervenire finanziariamente per coprire l’eccedenza dei debiti contratti. Il Sindaco ha premesso come l’autonomia finanziaria sia assicurata all’associazione non riconosciuta in via prevalente dal versamento di contribuiti annuali dai comuni aderenti.
Le risposte del Collegio contabile
Il Collegio contabile precisa, in via preliminare, le disposizioni di cui all’art. 6, comma 2, D.L. n. 78/2010 il quale ha stabilito che “la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica”. Questa disposizione va intesa nel proprio vasto ambito applicativo, con la conseguenza che la normativa si applichi sia agli organismi che utilizzino risorse proprie degli enti pubblici, sia a quelli che, più occasionalmente, usufruiscano di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche. In altri termini, la locuzione enti che “comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche”, deve essere intesa in aderenza alla ratio di razionalizzazione degli organismi intermedi fra ente locale e cittadino ed alla sottesa esigenza di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in senso più ampio quale attribuzione da parte dell’ente pubblico di qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica. A questa disposizione, che già di per sé comporta lo svolgimento di attività di amministratore dell’associazione solo in senso onorifico, va aggiunto anche l’art. 5, comma 7, del medesimo D.L. n. 78/2010, secondo cui “agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”.
Precisata la sola gratuità della prestazione resa dal nominato amministratore dell’associazione, il fatto che l’amministratore sia al tempo stesso anche direttore dell’associazione, impone al Collegio contabile di fare alcune precisazioni. In dispare l’aspetto che riguarda il metodo di scelta relativo alla nomina del direttore (che avverrebbe in assenza di qualsiasi procedura comparativa e/o selettiva a fronte di associazione costituita solo da Enti Locali, finanziata per la maggior parte da questi ultimi), non evidenziato dall’ente nella richiesta di parere ma solo enunciato, resta da verificare se sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la medesima persona fisica che rivesta la carica di amministratore unico insieme con quella di direttore dell’ente. Il Collegio contabile, tuttavia, non è abilitato a rispondere in quanto la questione risulta posta al di fuori del perimetro della nozione di contabilità pubblica. Secondo, inoltre, il Collegio contabile se la prestazione resa dall’amministratore deve essere gratuita, altrettanto vale per il liquidatore dell’associazione. Infatti, il liquidatore è un amministratore (rappresentante legale dell’Ente) che ha la cura dei beni nella fase della liquidazione dell’ente e deve provvedere al compimento degli atti utili per la liquidazione stessa. La proposizione che dispone la gratuità degli incarichi, contenuta nella norma, è ampia e non consente esclusioni di sorta. La partecipazione agli organi collegiali e la titolarità di organi è un’espressione che comprende qualsiasi carica (con esclusione del collegio dei revisori, perché espressamente prevista dall’interpretazione autentica contenuta dell’art. 35 comma 2-bis, D.L. n. 5/2012 convertito nella L. n. 35/2012).
Infine, in merito alla possibilità da parte degli enti locali di coprire in fase di liquidazione una eventuale differenza dei debiti non coperti da crediti, la risposta non potrà che essere negativa, stante il divieto di finanziamento da parte del Comune di debito altrui in assenza di specifica previsione normativa, precisando inoltre come l’art. 38 c.c. abbia stabilito in modo perentorio che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.

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