11/09/2023 – Rientra pienamente nell’ambito della concessione di servizi la gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici

Rientra pienamente nell’ambito della concessione di servizi la gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici

La gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande resi mediante il pagamento di un canone rientra pienamente nella concessione di servizi.

Lo ha confermato il T.A.R. Campania-Napoli, sez. IV, 1 settembre 2023, n. 4948.

Il caso esaminato

Nel caso esaminato, la ricorrente aveva partecipato ad una procedura indetta da un Istituto scolastico per l’affidamento della concessione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande nei locali del medesimo Istituto.

All’esito della procedura, l’impresa era risultata seconda classificata ed aveva, pertanto, avviato un ricorso, argomentando varie censure, tra le quali anche la violazione delle disposizioni del Codice dei contratti riguardanti il giudizio di anomalia dell’offerta.

Tuttavia, secondo i giudici la fattispecie (come meglio verrà delineato nel paragrafo successivo) rientrava nell’ambito delle concessioni ed applicando tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ha ritenuto che, proprio in ragione della maggiore “elasticità” del giudizio di anomalia per il caso di concessione di servizi, determinata dalla particolare struttura del contratto, e, nel caso di specie, delle concrete caratteristiche del servizio offerto (operato a mezzo distributori automatici peraltro nel numero assai ridotto di poche, limitate unità, con apporto umano estremamente limitato e circoscritto al rifornimento e/o eventuale/occasionale riparazione ed ordinaria manutenzione), al fine di valutare “la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per tutto l’arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico – finanziario d’investimenti e connessa gestione, e il rendimento per l’intero periodo”, non fosse necessaria la presentazione, da parte della controinteressata e nei termini indicati e pretesi dalla ricorrente (con indicazione analitica di ricavi e costi potenziali), di un Piano Economico Finanziario dell’impresa e/o l’indicazione dei costi della manodopera e di quelli relativi alla sicurezza.

Quanto a quest’ultimo profilo, peraltro in caso analogo a quello in questione, la giurisprudenza ha del resto avuto modo di sottolineare come la componente “umana” del servizio assume rilievo minimo, riducendosi alle attività che richiedono la presenza fisica di prestatori di lavoro nell’adempimento degli obblighi del contraente (rifornimento dei distributori automatici e sostituzione degli stessi in caso di guasti irreparabili, pulizia, rimozione giornaliera dei rifiuti e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori e degli impianti, nonché pulizia delle aree antistanti), le quali, da considerare in relazione alla tipologia di servizio gestito, richiedono evidentemente una minima applicazione di personale. Pertanto, richiedere per la gestione di un servizio con tali caratteristiche l’indicazione separata dei costi di manodopera e degli oneri di salute e di sicurezza, si rivelerebbe un inutile e dannoso formalismo, in quanto lesivo del principio del favor partecipationis cui sono ispirate le procedure ad evidenza pubblica.

La ratio dell’evidenza pubblica sia a livello nazionale che sovranazionale, infatti, è volta al migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività e alla tutela della libertà di concorrenza tra le imprese. Di talché, il principio cardine delle gare pubbliche è quello del favor partecipationis, atteso che solo attraverso la più ampia possibile presentazione di offerte da parte degli operatori economici “qualificati” è possibile garantire, da un lato, che l’Amministrazione individui, tra i tanti, il “miglior contraente”, dall’altro, l’esplicazione di una piena ed effettiva concorrenza tra le imprese in un mercato libero (si vedano: ultimo, Cons. Stato, IV; 19 febbraio 2021, n. 1483, Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 24/02/2021) 24-03-2021, n. 247).

Le precisazioni dei giudici

Nella sentenza sopra citata, i giudici hanno quindi confermato che la gestione del servizio di ristoro mediante distributori automatici di alimenti e bevande nei locali dell’Istituto, all’uopo resi disponibili previo pagamento di un canone, è attività riconducibile al cd. “vending” ed inquadrata, in via generale e sulla base alle coordinate da tempo dettate in materia dalla giurisprudenza amministrativa, nella concessione di servizi.

Sul punto si era pronunciato anche il Cons. Stato Sez. V, nella sentenza 24/05/2022, n. 4108, per cui in materia di appalti, l’affidamento del servizio di somministrazione, per mezzo di distributori automatici, di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati è riconducibile all’attività di cd. “vending”, la quale costituisce fattispecie contrattuale mista o atipica, in quanto implicante sia una concessione d’uso di spazio pubblico, sia una concessione di servizi, che l’ente pubblico intende affidare a terzi, tramite installazione di distributori automatici. I giudici hanno quindi affermato che deve dunque ritenersi che detto affidamento sia assimilabile alla categoria delle concessioni di servizi, connotate dall’assunzione del rischio operativo in capo al concessionario e dall’assenza, in tutto o in parte, d’un corrispettivo erogato dall’amministrazione in favore dell’operatore affidatario.

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