11/09/2023 – Interdittiva alla contrattazione con la p.a. ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008. Deve applicarsi il principio di speditezza dell’azione amministrativa!

Interdittiva alla contrattazione con la p.a. ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008. Deve applicarsi il principio di speditezza dell’azione amministrativa!

Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 31/08/2023, n. 13502

La ricorrente ha impugnato e chiesto l’annullamento del decreto con cui si è disposta l’interdittiva della società alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

Decreto emesso a distanza di oltre un anno dai provvedimenti adottati dal locale Ispettorato del lavoro (con l’impresa che successivamente si era messa in regola).

Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 31/08/2023, n. 13502 accoglie il ricorso:

Ciò precisato, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall’orientamento ripetutamente espresso in argomento da questo Tribunale (Sez. I, 30 giugno 2021, n. 7711 e 19 settembre 2019, n. 11096) e ribadito, da ultimo, anche da questa Sezione (cfr. sentenze 7 aprile 2023, n. 6089; 2 novembre 2022, n. 14326; 20 aprile 2023, n. 6846).

Se trova, indubbiamente, applicazione al procedimento per cui è controversia la circolare n. 1733 del 3.11.2006, con la quale il Ministero ha diramato gli indirizzi operativi in merito all’applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008, va ribadito come tale circolare preveda che, quanto alle modalità di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione si deve attivare entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione, con successivo provvedimento finale da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita tutta la documentazione.

In particolare, è ivi indicato specificamente che “il procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione – ivi compresa la relazione illustrativa sintetica di cui sopra – trasmessa dal competente Provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche”.

Se è ben vero che il richiamato termine di 45 giorni (che non riveste carattere perentorio, atteso che nella Circolare è usata l’espressione “normalmente”: con ciò, ipotizzandosene la derogabilità) è riferito esclusivamente al tempo di elaborazione della relazione sintetica da parte del Provveditorato competente, tuttavia la stessa fonte specifica che il provvedimento finale deve essere emanato, appunto, “tempestivamente”.

Ciò sta a significare che, trascorso un lasso di tempo ragionevole dalla ricezione della documentazione, è certamente applicabile il principio generale di speditezza dell’azione amministrativa, espresso quale riflesso del buon andamento dall’art. 97 della Costituzione, e comunque richiamato nella Circolare.

Ne consegue che ogni provvedimento che non lo rispetti deve essere congruamente motivato sulle ragioni del ritardo, anche in osservanza dell’ulteriore principio generale di “affidamento” che deve legare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

Tale tempestività deve essere ragionevolmente valutata, nel senso che possa essere derogata solo in presenza di giustificazioni oggettive per la sua mancata osservanza (cfr. TAR Lazio, 2 maggio 17, n. 5054).

Tale conclusione – come dalla Sezione recentemente rilevato (cfr. sentenze n. 14326/2022 e n. 6846/2023) – “appare logica anche in relazione alla considerazione per la quale deve sussistere per i soggetti interessati una sostanziale certezza della situazione giuridica conseguente alla riscontrata violazione, perché il trascorrere di un lasso di tempo ingiustificato e consistente potrebbe incidere negativamente anche sulla programmazione della stessa attività d’impresa”.

Nel preambolo dell’impugnato decreto si legge che “il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di xxxx, in data 24.02.2022, pervenuto a questo ufficio in data 02/01/2023”; e che l’impugnato provvedimento è stato emesso in data 5.7.2023, ossia 183 giorni dalla trasmissione e addirittura 495 giorni (1 anno, 4 mesi e 10 giorni) dalla sospensione dell’attività.

Il tutto senza che sia stata esternata alcuna motivazione sulle ragioni della mancata conclusione tempestiva del provvedimento.

Il provvedimento non è stato, quindi, emesso entro un ragionevole arco temporale dalla ricezione degli atti; né reca alcuna motivazione sul punto, atteso che non è indicata alcuna giustificazione delle ragioni per le quali un atto, che incide sulla programmazione di un’impresa, quale è quello di interdizione a contrarre con le pubbliche Amministrazioni, sia stato adottato a così tanta distanza di tempo sia dalla sospensione dell’attività, sia dall’acquisizione degli atti, nei termini sopra illustrati.

In conclusione, il ricorso dev’essere accolto.

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