11/09/2023 – Il personale degli uffici di staff degli organi politici

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Negli enti locali, come in tutte le Pubbliche Amministrazioni, è possibile dare corso alla formazione di uffici di staff degli organi politici e, di norma, le amministrazioni possono dare corso anche ad assunzioni a tempo determinato di personale.

Nelle ultime settimane il legislatore è tornato 3 volte su questo personale, dimostrando così una spiccata “attenzione”.:

a) in primo luogo, consentendo la loro stabilizzazione se assunti con procedure selettive e comparative, strumento che però è stato fin qui poco utilizzato per queste assunzioni;

b) in secondo luogo, consentendo di conferire gli incarichi di vertice di tali uffici anche a pensionati;

c) in terzo luogo stabilendo che gli amministratori locali assunti come dipendenti degli uffici di staff in altre amministrazioni possono essere remunerati.

IL QUADRO NORMATIVO

Negli enti locali la norma di riferimento è contenuta nell’articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000, cioè nel testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Per le amministrazioni statali, la disposizione è contenuta nell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, cioè nel testo unico delle leggi sul pubblico impiego. 

Cominciamo dagli enti locali. La possibilità di dare corso alla istituzione degli uffici di staff degli organi politici, con ciò intendendo il Sindaco, la giunta e gli assessori, possibilità che viene estesa in molte amministrazioni comunali di dimensione superiore a 15.000 abitanti anche al consiglio comunale.

A tali uffici, salvo che “per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari” possono essere anche assunti dipendenti di altre PA, che hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita. Tale personale non deve essere assunto tramite un concorso o una procedura comparativa, stante il carattere fiduciario del rapporto, ma deve essere in possesso dei requisiti previsti per le assunzioni.

Si applica a questo personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle funzioni locali, con una unica possibile deroga: la giunta può in modo motivato disporre la sostituzione di tutte le forme di trattamento economico accessorio previsto dai contratti con “un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”, quindi determinato sulla base di questi punti di riferimento. Il legislatore in modo molto netto ha stabilito che le attività di questi uffici sono di supporto all’organo di governo nello svolgimento dei suoi compiti, che ricordiamo essere di indirizzo e controllo politico amministrativo. Per cui lo stesso legislatore esclude espressamente la possibilità per tali dipendenti di svolgere “attività gestionali” ed estende questo divieto anche al caso delle assunzioni come dirigenti.

Occorre ricordare che l’articolo 18 ter del d.l. n. 162/2019 stabilisce che la durata massima di queste assunzioni non può superare quella dell’organo di governo.

Di norma, questi incarichi non possono essere conferiti a titolo gratuito: la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 11/2017 ha chiarito che questo principio si applica in via ordinaria e le deroghe sono possibili solo nei casi in cui ciò è espressamente previsto dalla legge.

Per le amministrazioni statali, la disposizione è contenuta nell’articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, cioè nel testo unico delle leggi sul pubblico impiego.

Essa prevede questa possibilità per gli uffici di staffe dei ministri. Tali uffici possono svolgere “esclusive competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione”, quindi non compiti gestionali. 

Anche in questo caso si può dare corso ad assunzioni a tempo determinato, con una durata che non può eccedere di 30 giorni quella del Ministro. Come per gli enti locali il trattamento economico è quello previsto dal CCNL e si può dare corso alla erogazione di un compenso unico in luogo di tutte le forme di salario accessorio, ivi compreso il lavoro straordinario. 

LA STABILIZZAZIONE

Il dl n. 75/2023, articolo 28, comma 1 bis, stabilisce, per i soli comuni, che coloro che maturano o matureranno 36 mesi di anzianità entro il 31 dicembre 2026 possano essere stabilizzati con una riserva non superiore al 50% dei posti che l’ente intende coprire. Questa possibilità viene estesa, il che costituisce una novità assoluta, anche al personale dirigenziale.

Oltre al requisito della anzianità di 36 mesi negli ultimi 5 anni presso lo stesso ente, viene richiesto che l’assunzione sia stata effettuata “previo esperimento di procedure selettive e comparative”. Il che consente anche la stabilizzazione di molti dipendenti e dirigenti assunti con l’articolo 110 del TUEL, visto che normalmente in questi casi la procedura è costituita dalla selezione comparativa, e non esclude la stabilizzazione del personale assunto ex articolo 90 del TUEL, purchè assunto con queste procedure.

Gli oneri per queste assunzioni vanno finanziate nell’ambito delle capacità assunzionali. La disposizione non è applicabile a tutte le PA, ma solamente ai comuni.

Ricordiamo che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. n. 165/2001 anche i dipendenti assunti per gli uffici di staff degli organi politici possono partecipare alle procedure di stabilizzazione effettuate tramite valorizzazione nella attribuzione del punteggio in concorsi pubblici per titoli ed esami di coloro che hanno maturato almeno 3 anni di anzianità presso l’ente sulla base di un contratto di “lavoro flessibile”.

IL CONFERIMENTO DI INCARICHI NEGLI UFFICI DI STAFF AI PENSIONATI

Sulla base delle previsioni dettate dal dl n. 105/2023 viene prevista la possibilità di dare corso al conferimento di incarichi dirigenziali ai pensionati per gli incarichi di vertice degli uffici di staff degli organi politici.

La disposizione è dettata nella forma della deroga alle previsioni dettate dal comma 9 dell’articolo 5 del d.l. n. 95/2012. Per cui si estende anche agli incarichi di consulenza conferiti allo stesso titolo.

Siamo in presenza di una disposizione che è applicabile a tutte le PA e che non è limitata solamente al conferimento di incarichi dirigenziali, per cui sembra utilizzabile negli enti locali anche per l’attribuzione di compiti di “capo di gabinetto”, visto che il dettato normativo prevede la formulazione generica di “incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche”.

Viene previsto che anche in questa ipotesi si applichi il tetto massimo dei compensi previsto per i dipendenti delle PA, cioè le previsioni dettate dall’articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013, che impedisce che il cumulo del trattamento pensionistico e dell’indennità di diretta collaborazione possa comportare il superamento del tetto stipendiale fissato ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 14, comma 3 e 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2009 in materia di pensionamento anticipato.

LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ASSUNTI NEGLI UFFICI DI STAFF 

L’articolo 3, comma 1 bis del dl n. 44/2023, aggiunge il comma 5 bis all’articolo 5 del d.l. n. 78/2010. Sulla base della nuova disposizione possono essere remunerati gli amministratori di altro ente che sono assunti a tempo determinato negli uffici di staff degli organi politici. I vincoli sono solamente quelli della diversità tra le due amministrazioni e del non aumento dei vincoli e dei costi per la finanza pubblica.

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