11/09/2023 – Enti locali di piccole dimensioni e iter semplificato di bilancio

Enti locali di piccole dimensioni e iter semplificato di bilancio

 

In base al decreto del Mef 25 luglio 2023, l’iter di predisposizione dei bilanci di previsione si struttura in modo (leggermente) differenziato per gli “enti locali di piccole dimensioni”, cui è dedicato il paragrafo 9.3.3 del novellato allegato 4/1 al D. Lgs 18/2011.

Sono considerati tali gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un’articolazione tale da consentire l’applicazione dell’articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

Per fornire (si fa per dire) un bussola interpretativa, il principio contabile applicato della programmazione richiama due parametri, apparentemente alternativi essendo legati dalla disgiuntiva “o”: da un lato, un parametro “quantitativo”, riferendosi agli enti locali “che all’avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti”; dall’altro lato, un parametro “organizzativo”, che consente di considerare di piccole dimensioni gli enti locali “la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l’ufficio personale, l’ufficio tecnico e l’ufficio entrate”.

Rispetto al primo parametro, ci si potrebbe chiedere se il riferimento ai 50 dipendenti (previsto anche nell’ambito della disciplina del Piao) sia da riferire ai dipendenti effettivamente in servizio o a quelli in dotazione organica. Non essendo esplicitata una preferenza, si potrebbe fare riferimento al PNA 2022-2024, laddove al punto 10.1.1 si afferma che “In relazione all’esigenza di determinare la soglia dimensionale secondo un parametro univoco, l’Autorità ritiene che si debba fare riferimento al numero dei dipendenti come risultanti nei provvedimenti di adozione vigenti, secondo i rispettivi ordinamenti, della dotazione organica dell’amministrazione/ente”. Tuttavia, il richiamo puntuale al momento dell’”avvio del processo di predisposizione del bilancio” farebbe propendere per una lettura più pragmatica riferita al personale effettivamente in servizio in tale momento.

Altrettanto incerto (oltre che assai discutibile) il secondo parametro, non essendo chiaro se sia sufficiente, per escludere le piccole dimensioni, che l’ente abbia individuato le tre figure menzionate di responsabile (entrate, personale e tecnico) anche se per alcune di queste le responsabilità si sommano ad altre e diverse, come sostenuto da Elena Brunetto e Patrizia Ruffini sul Quotidiano Enti locali.

Come detto, comunque, le differenze fra l’iter semplificato e quello ordinario sono modeste: negli enti di piccola dimensione l’avvio del processo viene interamente accentrato (come già accade oggi in molti enti) nel responsabile del servizio finanziario o in “chi ne fa le veci”, che entro il 30 settembre di ogni anno (e non entro  il 15 settembre come negli enti maggiori), deve predisporre e trasmettere all’organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico). Anche in tal caso, infatti, per quanto non espressamente previsto il ragioniere dovrà interfacciarsi con gli altri responsabili o comunque con i relativi uffici.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto