11/09/2020 – La PA è tenuta a risarcire i privati in caso di lesione dell’affidamento

La PA è tenuta a risarcire i privati in caso di lesione dell’affidamento
La Rivista del Sindaco  11/09/2020
 
Quando agisce in ambito dei propri poteri autoritativi e in fase anteriore all’adozione di un provvedimento, la PA è tenuta a comportarsi seguendo i principi di lealtà e correttezza, in caso contrario dovrà risarcire del danno derivante dalla lesione dell’affidamento del privato. A decretarlo è stata un’ordinanza (8236 del 2020) della Cassazione a Sezioni Unite, che ha affrontato l’importanza della fiducia che deve intercorrere tra pubblica amministrazione e cittadino, sottoscrivendo quando stabilito dall’orientamento ricostruttivo che lavora in tutela del cittadino (spesso frustrato dai comportamenti scorretti della PA) per ampliare i margini della sua tutela.
Con un’istanza risarcitoria inviata alla Cassazione, una società di costruzioni accusava un Comune di aver ritardato per anni l’esame di una pratica edilizia, dedicata alla costruzione di un albergo, portando il privato cittadino a sperare in un esito positivo con atti endoprocedimentali, divulgando sui giornali l’intervento edilizio e con apprezzamenti positivi sul piano dell’opera. Infine, però, dopo numerose interlocuzioni, la concessione non è stata rilasciata dal Comune, perché nel frattempo sono sorte modifiche ai piani urbanistici.
I giudici della Cassazione, ricostruendo diverse ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione, nello stabilire se la giurisdizione ricade sul giudice ordinario o su quello amministrativo, hanno infine concluso valorizzando il principio di lealtà (come principale elemento) , che deve essere alla base della relazione tra PA e privato; la cognizione della controversia è stata quindi attribuita al giudice civile. Stabilite quali sono tali responsabilità, la Cassazione ha quindi rilevato che è stato un comportamento di fatto, caratterizzato da un dialogo con il Comune della durata di anni, che a sua volta ha portato il privato ad un affidamento in seguito deluso, portando quest’ultimo ad un dispendio di tempo e di risorse. Pur non essendo presente alcun vincolo contrattuale né un provvedimento illegittimo, la responsabilità viene però ritrovata nel “contatto sociale” che le due parti hanno instaurato, sufficiente a condurre ad un dovere di correttezza e lealtà, come riportato nel Codice Civile, articolo 1173, in cui si parla di “atto o fatto previsti dalla legge” in aggiunta alle ipotesi generali del contratto e del fatto illecito. Tale responsabilità “da contatto” da parte della PA porta al rafforzamento dell’orientamento ricostruttivo a favore del cittadino, che impone all’amministrazione pubblica di agire con diligenza e scrupolo. Questo se gli eventuali ritardi avuti dalla PA non possono rientrare nel ginepraio di complesse normative che non sono quindi ascrivibili ad un comportamento scorretto da parte di questa.
 
Articolo di Massimo Chiappa

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