11/09/2020 – False informazioni, esclusione non automatica

Procedura affidamento di un contratto
False informazioni, esclusione non automatica

Una falsa informazione resa nel corso di una procedura di affidamento di un contratto pubblico da parte di un concorrente comporta che la stazione appaltante debba svolgere la «valutazione di integrità e affidabilità del concorrente», senza alcun automatismo espulsivo Lo ha precisato il Consiglio di stato con la pronuncia dell’Adunanza plenaria del 28 agosto 2020 n. 16 rispetto ad una questione sottoposta dalla quinta sezione e relativa alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli operatori economici in sede di partecipazione alla procedura evidenziale, con particolare riguardo ai presupposti per l’imputazione della falsità dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) ed f-bis del comma 5 dell’art. 80 del dlgs n. 50/2016.

I giudici hanno affermato che la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In tale ipotesi, la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Per motivare il principio affermato l’adunanza plenaria ha chiarito che rileva anche «l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico». Infine, i giudici hanno precisato che la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

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