11/09/2018 – Avvio del servizio in via d’urgenza e implementazione offerta tecnica

Avvio del servizio in via d’urgenza e implementazione offerta tecnica

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis. 10 settembre 2018, n. 9215

Scritto da Elvis Cavalleri10 settembre 2018

 

Avvio del servizio in via d’urgenza: l’aggiudicatario è tenuto ad implementare immediatamente quanto offerto nel progetto tecnico, o è legittimo attendere la formale sottoscrizione del contratto?

Il ricorrente lamenta l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione prima della stipula del contratto di appalto per il fatto che il servizio di trasporto, avviato in via d’urgenza, sarebbe stato da essa svolto in modo difforme da quanto indicato nell’offerta tecnica e, in particolare, tramite mezzi differenti da quelli promessi e con l’utilizzo di una autorimessa – sede operativa provvisoria, ma anche di quella definitiva, non idonee all’uso e, comunque, anch’esse non corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta. lamenta in sostanza che la Stazione Appaltante ha preteso che si dotasse di tutto quanto offerto in sede di gara, nonostante si fosse al cospetto di un servizio svolto in via precaria e provvisoria, in difetto di una obbligazione giuridicamente vincolante che si perfeziona solo a seguito della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione e della stipula del contratto di appalto”.

Il Tar Lazio, Roma, sez. II-bis. 10 settembre 2018, n. 9215 non conviene con il ricorrente e respinge il ricorso.

Dando inizio, sia pure in via anticipata rispetto alla stipula del contratto, al servizio, la ricorrente, che per il trasporto scolastico avrebbe ricevuto il corrispettivo economico indicato in sede di gara, emettendo relativa fattura, avrebbe dovuto, però, attenersi alle medesime previsioni della sua offerta tecnica, poiché, come stabilito dal disciplinare (doc. n. 2 dell’Amministrazione) “le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto,” entrano “a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie …” cosicchè “la loro mancata attuazione” costituisce “comunque grave inadempimento.

Non può, perciò, essere in alcun modo condivisa la tesi della ricorrente secondo la quale essa, pur essendo aggiudicataria dell’appalto e pure essendo stata incaricata dell’esecuzione d’urgenza, non sarebbe stata soggetta – in mancanza della formale sottoscrizione del documento contrattuale – all’obbligazione giuridicamente vincolante di porre in essere le prestazioni indicate nella sua offerta tecnica.

Dall’8.01.2018 la ricorrente avrebbe, dunque, dovuto munirsi di tutti gli automezzi, delle attrezzature e dei locali indicati nella sua offerta.

Come evidenziato, infatti, dalla giurisprudenza prevalente, “l’inizio della fase esecutiva dell’appalto … non presuppone necessariamente la sottoscrizione del contratto, essendo a tal fine sufficiente che, a seguito dell’aggiudicazione, le parti abbiano comunque iniziato l’esecuzione del rapporto” (T.A.R. Toscana, Sez. I, 29 marzo 2018 n. 474) e per effetto della consegna anticipata del servizio per ragioni di urgenza, che interviene nella fase tra aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto, “l’aggiudicataria è tenuta ad eseguire le prestazioni in offerta” (Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018 n. 120).

Dinanzi all’impiego da parte della ricorrente di mezzi alimentati a gasolio invece che a metano, come promesso, e di autobus “usati” invece degli automezzi di nuova immatricolazione dichiarati nell’offerta, il Comune risulta aver mosso – sulla scorta di diversi sopralluoghi ed accertamenti – numerose contestazioni alla ricorrente in relazione a tutti i profili predetti, arrivando, alla fine, ragionevolmente – a causa dell’omesso adeguamento della ricorrente alle condizioni offerte – alla revoca dell’aggiudicazione“.

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