11/05/2022 – La sola mancata richiesta di autorizzazione per attività extraistituzionale integra il c.d. “occultamento doloso”

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n 43 del 4 maggio 2022

È principio del tutto pacifico (C.d.C. Sez. II App. 15.05.2020, n. 129; 9.12.2020, n. 285; 16.03.2022, n. 95; Sez. App. III, 21.07.2016, n. 45; 6.10.2016, n. 514; 2.02.2017, n. 55) e condiviso da questa Sezione giurisdizionale (C.d.C. Sez. giur. 9.03.2020, n. 8; 27.10.2020, n. 86) che la sola circostanza della mancata richiesta di autorizzazione a svolgere la singola attività extraistituzionale sia sufficiente a concretare la fattispecie del c.d. “occultamento doloso” costituente fattore di sospensione del termine prescrizionale non rilevando in alcun modo gli eventuali rapporti giuridici tributari instaurati con l’Amministrazione Finanziaria, in quanto «il comportamento semplicemente omissivo del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge».

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