11/05/2018 – Legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale in mancanza del numero legale di consiglieri in prima convocazione

Legittimo lo scioglimento del Consiglio comunale in mancanza del numero legale di consiglieri in prima convocazione

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

 

La Prefettura, a seguito delle dimissioni progressive nel tempo di un numero di consiglieri superiori alla metà, tanto che da 24 consiglieri ne erano restati 10, aveva disposto la sospensione del Consiglio comunale e, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con relativa nomina del Commissario Straordinario Prefettizio per la temporanea gestione dell’Ente. Avverso tali provvedimenti ricorrono, innanzi al Tribunale amministrativo, i Consiglieri in carica, evidenziando che le dimissioni successive, presentate da 14 consiglieri, non realizzano l’ipotesi dissolutoria prevista all’art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, D.Lgs. n. 267 del 2000 secondo cui per aversi scioglimento del Consiglio comunale si deve essere in presenza della “cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell’ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia”. Infatti, nel caso di specie si tratta di dimissioni successive ed in particolare, di n. 7 consiglieri con impossibilità di poter disporre la surroga, di successiva dimissione di altro consigliere e, infine, delle successive dimissioni rassegnate da altri 6 consiglieri.

Le motivazioni del Collegio amministrativo

Secondo il giudici amministrativi di prima istanza, il ricorso dei convenuti è da considerarsi infondato in quanto il numero di consiglieri rimasti in carica, in numero di 10, non avrebbe consentito la regolare convocazione del Consiglio comunale in prima convocazione, né sarebbe stato possibile effettuare la surroga del numero di consiglieri dimissionari per il ripristino del numero sufficiente di consiglieri tale da garantire la regolare convocazione del Consiglio comunale in prima convocazione. Secondo, infatti, il regolamento del Consiglio comunale del Comune, lo stesso si considera validatamente convocato in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine il Sindaco, e cioè con la presenza di almeno 13 consiglieri (sui 24 assegnati), laddove il successivo art. 28 del medesimo regolamento regola il quorum costitutivo per la regolarità dell’adunanza consiliare in seconda convocazione, fissandolo nella presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati (senza, questa volta, computare il sindaco).

Secondo il Collegio amministrativo, anche a voler considerare le doglianze dei ricorrenti, secondo i quali l’astratta possibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari solo in seduta di seconda convocazione – nonostante l’oggettiva impossibilità che l’organo consiliare si riunisca regolarmente in prima convocazione – impedirebbe la configurabilità di un’ipotesi di scioglimento del Consiglio Comunale, ma tale indicazione porterebbe all’estrema conseguenza, non consentita, di una sostanziale disapplicazione di una norma regolamentare introdotta dall’ente territoriale, nello svolgimento della autonomia normativa di cui è titolare, a garanzia del corretto funzionamento dei propri organi e, tra questi, di quello maggiormente rappresentativo dello specifico corpo elettorale che fa capo all’ente comunale.

La legittimità dello scioglimento del Consiglio comunale, in ipotesi del tutto sovrapponibili al caso di specie, è stata affrontata anche da altri Collegi amministrativi i quali hanno evidenziato che “rientra nella stessa ratio della previsione che distingue tra sedute di prima e seconda convocazione attribuendo preferenza alle prime (per le ragioni di maggior rappresentatività sopra evidenziate) che deve ritenersi insita nel sistema la necessità che, affinché il consiglio possa continuare ad operare senza essere sciolto, esso debba garantire quantomeno in astratto (con la presenza del relativo numero minimo legale) la valida costituzione dell’assemblea in prima convocazione” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 17 gennaio 2015, n. 33; T.A.R. Venezia, Sez. I, n. 1689/2008). A tali conclusioni si giunge anche in presenza di un orientamento difforme del Consiglio di Stato, il quale ha evidenziato che il termine per la surrogazione dei consiglieri dimissionari previsto dall’art. 38, comma 8, D.Lgs n. 267 del 2000, secondo cui “Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo”, non ha natura perentoria non essendo collegato alla sua eventuale inosservanza alcun effetto sanzionatorio.

Conclusione

Le indicazioni del Collegio amministrativo conducono ad una ulteriore ipotesi tipizzata di scioglimento del Consiglio comunale, ossia in caso di mancata presenza del numero di Consiglieri sufficienti a poter deliberare in prima convocazione.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 2131

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