11/02/2016 – Il caso de Magistris

Il caso de Magistris

 

Con la recente sentenza n. 236/2015, la Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), in relazione all’art. 10, comma 1, lett. c) d.lgs. cit., in riferimento agli artt. 2; 4, comma 2; 51, comma 1 e 97, comma 2 Cost. Si tratta di una pronuncia di particolare rilevanza, attesa la delicatezza del caso che l’ha originata (la sospensione del Sindaco di Napoli per effetto di una condanna in primo grado per il reato di abuso di ufficio) e, più in generale, della materia disciplinata dalla normativa impugnata (ipotesi di incandidabilità, sospensione e decadenza degli amministratori locali a norma del d.lgs. n. 235/2012, attuativo della l. n. 190/2012, cd. legge Severino). In questa sede, saranno affrontati gli aspetti giuridici di maggiore interesse emergenti dalla sentenza, obliterando considerazioni correlate all’attualità del tema sotteso alla stessa e agli scenari futuri (è tuttora pendente il giudizio relativo al Presidente della Giunta della Regione Campania, avente ad oggetto gli artt. 8, comma 1 e 1, comma 1, lett b) d.lgs. n. 235/2012).  In particolare, saranno osservati i seguenti profili scaturenti dalla lettura della decisione: a) la natura giuridica del provvedimento prefettizio di sospensione; b) il (presunto) carattere sanzionatorio dello stesso; c) la ratio della normativa impugnata; d) alcune brevi considerazioni in ordine alla nozione di parte nel giudizio costituzionale. Nello specifico, saranno formulate considerazioni critiche in relazione all’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale rimessa da un giudice non munito di giurisdizione e in relazione alla legittimità dell’intervento ad adiuvandum spiegato dal Comune di Napoli nel presente giudizio… (segue) 

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