10/10/2019 – Conferenza di servizi: legittimazione del Comune a proporre opposizione a tutela di interessi sensibili

Conferenza di servizi: legittimazione del Comune a proporre opposizione a tutela di interessi sensibili
09 Ott, 2019 by Redazione
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, con il Parere n. 2534 del 30 settembre 2019, ha risposto ad un quesito formulato dalla Presidenza del Consiglio a fronte delle numerose opposizioni presentate dalle Amministrazioni comunali in merito alla realizzazione di opere fuori dal loro ambito di competenza, quali soggetti deputati alla cura di taluni interessi sensibili (ossia interessi di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), in particolare la questione concerne la legittimazione dei Comuni a sollevare opposizione, in sede di Conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990.
I Giudici ritengono che, in linea di massima, debba escludersi una competenza comunale idonea a legittimare la proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, ma che tale possibilità non possa essere esclusa a priori con assoluta certezza, residuando comunque la possibilità che essa possa trovare il suo fondamento in attribuzioni o deleghe di funzioni di tutela ad opera di leggi statali o regionali settoriali. Ciò essenzialmente perché un siffatto potere non può rinvenire un suo adeguato fondamento attributivo nella generale competenza del Comune, quale Ente esponenziale della collettività rappresentata, a “tutelare” tutti gli interessi ad essa facenti capo, essendo invece necessaria, come si evince dalla disposizione, un’apposita “preposizione”, con norma speciale, all’esercizio di funzioni, eminentemente tecnico-scientifiche, di tutela di quegli interessi “sensibili”, preposizione che, riguardo ai Comuni, di regola non si rinviene nella legislazione di settore che provvede alla allocazione delle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118 della Costituzione.
Dunque, alla luce di questa impostazione interpretativa, ogni qual volta pervenga un’opposizione comunale ex art. 14-quinquies, al fine di poter motivatamente escludere la legittimazione comunale e dichiarare inammissibile l’opposizione, dovrà essere operata un’attenta analisi specifica della disciplina di settore applicabile. Quindi, le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini cui è riservata l’opposizione in sede di Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 14-quinquies della Legge n. 241/1990, devono identificarsi – anche alla luce del combinato disposto degli artt. 14-quinquies e 17, comma 2, della stessa Legge n. 241/1990 – in quelle Amministrazioni alle quali norme speciali attribuiscono una competenza diretta, prevalentemente di natura tecnico-scientifica, e ordinaria ad esprimersi attraverso pareri o atti di assenso comunque denominati a tutela dei suddetti interessi così detti “sensibili”, e tale attribuzione non si rinviene, di regola e in linea generale, nelle competenze comunali di cui all’art. 13 del Dlgs. n. 267/2000, né tra le competenze in campo sanitario demandate al Sindaco ed al Comune dal testo unico delle Leggi sanitarie di cui al Rd. n. 1265/1934, né tra le altre “funzioni fondamentali” (proprie o storiche) dei Comuni, fatta salva comunque la necessità di una verifica puntuale, da condursi caso per caso, della insussistenza di norme speciali, statali o regionali che, anche in via di delega, attribuiscano siffatte funzioni all’Ente comunale.

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