10/09/2019 – Le carte dei servizi sociali devono essere trasparenti

Le carte dei servizi sociali devono essere trasparenti 

di FRANCESCA DE NARDI – Italia Oggi Sette – 09 Settembre 2019
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato anche nei confronti dei servizi sociali che operano su mandato del tribunale. Lo ha sancito il Tar per la Lombardia – Brescia – Sez. I, con la sentenza n. 734 del 7 agosto 2019. Nel caso in esame, a seguito di una separazione tra coniugi e risultando difficile per le parti raggiungere un’ intesa sull’ esercizio della responsabilità genitoriale, il tribunale di Bergamo aveva adottato alcune misure nell’ interesse del minore. In particolare aveva disposto il collocamento prevalente del bambino presso la madre e, avvalendosi di apposita Ctu, aveva regolato la frequentazione del minore da parte del padre.
La Ctu infatti aveva accertato contrasti molto profondi tra i genitori segnalando il rischio di alienazione della figura paterna. Il tribunale aveva così fissato un calendario di incontri tra il minore e il padre e aveva chiesto ai servizi sociali di stabilire le modalità pratiche delle frequentazioni e di monitorare la situazione con relazioni da inviare al giudice tutelare. In seguito, con istanza di accesso, la madre aveva chiesto copia delle relazioni sopra citate indicando l’ esigenza di verificare il contenuto dell’ attività svolta dai servizi sociali, la congruità e la coerenza dell’ operato dei medesimi. I servizi avevano rigettato la richiesta eccependo la necessità di sentire prima il padre del minore e la cancelleria del tribunale per i minorenni.
Avevano ritenuto, inoltre, insufficiente la motivazione dato che la richiesta pareva mirata ad un controllo generalizzato sull’ attività dei servizi sociali piuttosto che alla tutela del bambino. Il Tar accoglie il ricorso della madre e ritiene fondata l’ istanza di accesso. Tale richiesta è diretta ad acquisire documentazione rilevante nel difficile confronto tra la ricorrente e il padre della minore a proposito dell’ esercizio della responsabilità genitoriale: ogni informazione potrà così esser utilizzata dalla madre per formulare le proprie richieste al giudice tutelare. Il fatto poi che i servizi sociali operino su mandato del tribunale di Bergamo non significa che l’ attività degli educatori e degli assistenti sociali sia insindacabile e non accessibile. Secondo il collegio, infine, gli operatori sociali non possono effettuare una valutazione di rilevanza preventiva, che spetta solo alla madre che ha richiesto le carte.

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