10/08/2021 – Decreto Semplificazioni e PNRR (D.L. n. 77/2021): conversione in Legge – Testo coordinato – Articoli rilevanti per appalti e contratti pubblici

In G.U. n. 181 del 30 luglio 2021, S.O. n. 26, è pubblicata la Legge 29 luglio 2021, n. 108: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

TESTO COORDINATO D.L. N. 77/2021 CON LEGGE DI CONVERSIONE N. 108/2021

Testo del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.» (GU Serie Generale n.181 del 30.07.2021 – Suppl. Ordinario n. 26)

ARTICOLI RILEVANTI PER APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI


Titolo III

PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR



                               Art. 44 

 Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere   pubbliche   di

  particolare complessita' o di rilevante impatto 

 

  1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati

nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui

all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,

commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione

appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per

l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del

presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici

giorni dalla  ricezione  del  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica, l'esistenza di  evidenti  carenze,  di  natura  formale  o

sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,

paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del

parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla

stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni

ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione

del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle

modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro

e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione

del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine

massimo di quarantacinque giorni  dalla  ricezione  del  progetto  di

fattibilita' tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo  di

venti giorni dalla ricezione  del  progetto  modificato  o  integrato

secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,  il

parere si intende reso in senso favorevole. 

  1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1 del  presente

articolo per i quali, alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, e' stato richiesto ovvero acquisito il parere del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 215  del  codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo  comma

1, ferma restando  l'applicazione  dei  commi  5  e  6  del  presente

articolo, in  caso  di  approvazione  del  progetto  da  parte  della

conferenza di servizi sulla base delle  posizioni  prevalenti  ovvero

qualora  siano  stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi

dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,

n. 241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,  relativamente

agli  effetti  della  verifica  del  progetto  effettuata  ai   sensi

dell'articolo 26, comma 6,  del  citato  codice  di  cui  al  decreto

legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di  comunicazione  in  capo

alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle procedure di

aggiudicazione,  anche   ai   fini   dell'esercizio   dell'intervento

sostitutivo di cui all'articolo 12 del presente decreto.  Qualora  il

parere di cui al primo periodo del presente comma sia stato  espresso

sul progetto definitivo, le disposizioni  dei  commi  4,  5  e  6  si

applicano in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo del comma  8

del presente articolo e fuori delle ipotesi di cui ai commi  5  e  6,

terzo e quinto periodo, del medesimo articolo, la stazione appaltante

comunica alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per  il  tramite

della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili l'avvenuta  approvazione

del livello progettuale da mettere a gara e  il  termine  di  novanta

giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 

  1-ter. Al fine di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi

relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti fissi  e,

in particolare, di quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le

risorse del PNRR, in deroga all'articolo 215, comma 3, del codice  di

cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il  parere  del

Consiglio   superiore   dei   lavori   pubblici    e'    obbligatorio

esclusivamente  con  riguardo  agli   interventi   il   cui   valore,

limitatamente alla componente «opere civili», e' pari o  superiore  a

100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui  al  primo

periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100  milioni

di euro, si  prescinde  dall'acquisizione  del  parere  previsto  dal

citato  articolo  215,  comma  3,  del  codice  di  cui  al   decreto

legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di espressione

del parere di cui  al  presente  comma,  la  Direzione  generale  del

Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili

competente in materia di trasporto pubblico locale a  impianti  fissi

provvede, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica,  allo  svolgimento  dell'attivita'   istruttoria   e   alla

formulazione di una proposta di parere  al  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, che  si  pronuncia  nei  successivi  trenta  giorni.

Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. 

  2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di

cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il

progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativo   agli

interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso

dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi

quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori

pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove

questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio

del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il

termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del

decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque

giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel

corso della conferenza di servizi di cui al comma 4. 

  3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'

trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della

valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del

decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.   152,   unitamente   alla

documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante

decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei

lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove

questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio

del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti

della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati

dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano

alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto

il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso

all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto

decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure di  valutazione  di

impatto ambientale  degli  interventi  di  cui  all'Allegato  IV  del

presente decreto sono svolte con le modalita' e  nei  tempi  previsti

per i progetti di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  8  del  citato

decreto legislativo n. 152 del 2006. 

  4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed

economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo

del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato

Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,

la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per

l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del

decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'

svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le

prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono

acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate

dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo

periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le

osservazioni raccolte secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del

presente   decreto,   della   verifica   preventiva    dell'interesse

archeologico  e  della  valutazione   di   impatto   ambientale.   La

determinazione conclusiva della  conferenza  approva  il  progetto  e

tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini

della localizzazione  dell'opera,  della  conformita'  urbanistica  e

paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e

delle relative opere mitigatrici e  compensative.  La  determinazione

conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine  urbanistico  ed

edilizio, l'intesa tra Stato  e  regione  o  provincia  autonoma,  in

ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di  variante  degli

strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i

titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio  del

progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica,

conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta

l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui

all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo

della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto

del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali

provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree

interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione

dell'opera. 

  5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza

di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano

stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo

14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la

questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio

superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle

previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le

modalita' di cui al comma 6. 

  6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di

servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla

determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa

documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la

partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno

espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno

partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto

periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato

speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio

alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali

integrazioni e modifiche  al  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai  pareri  acquisiti

in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e

fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la

determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le

integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del

principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e

sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della

conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni

ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove

necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il

provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla

richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la

determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di

dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e

2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile

pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della

determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla

scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,

trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione

recante l'illustrazione degli  esiti  della  conferenza  di  servizi,

delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate

per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti

esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro

i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi

finanziati con le risorse del PNC dal  decreto  di  cui  al  comma  7

dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria

tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro

quindici giorni dalla ricezione della  relazione  di  cui  al  quinto

periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei

ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri

si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando

una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del

comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del

1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto

periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei

ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle

regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le

attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto

speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti

speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le

decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,

non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della

Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data

di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 

  7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del

2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo

condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto

accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede

di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai

sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante

procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero

del progetto esecutivo. 

  8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di

aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione

della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del

comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale

della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma

6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui

all'articolo 2, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui

all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo

periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le

modalita' di cui all'articolo 12. 

  8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della  legge

24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: «Alla  societa'

possono essere affidate le attivita' di realizzazione e di  gestione,

comprese  quelle  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,   di

ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel  territorio

della  regione  Veneto  nonche',  previa  intesa   tra   le   regioni

interessate, nel territorio delle regioni  limitrofe,  nei  limiti  e

secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter dell'articolo  178  del

codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50». 

  8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77, le  parole:  «30  giugno  2021»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «31 dicembre 2021». 

  8-quater.  All'articolo  35,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

febbraio 2020, n. 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Le

tratte diverse da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,

all'esito del procedimento di revisione della concessione di  cui  al

terzo periodo, alla societa' ANAS  Spa  che  provvede  altresi'  alla

realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi,

anche attraverso l'adeguamento della strada statale n. 1-Aurelia, nei

limiti delle risorse  che  si  renderanno  disponibili  a  tale  fine

nell'ambito  del  contratto  di  programma  tra  il  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa'  ANAS  Spa

relativo al periodo 2021-2025. Per  la  progettazione  ed  esecuzione

dell'intervento viario di cui  al  precedente  periodo,  a  decorrere

dalla data di sottoscrizione del contratto di programma  relativo  al

periodo   2021-2025   e   fino   al   completamento    dei    lavori,

l'amministratore delegato pro tempore  della  societa'  ANAS  Spa  e'

nominato commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.  32,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al  Commissario

straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'

comunque denominate». 

  8-quinquies. Al fine di consentire  l'ultimazione  delle  procedure

espropriative  e  dei  contenziosi  pendenti  nonche'  dei   collaudi

tecnico-amministrativi  relativi  alle  opere   realizzate   per   lo

svolgimento  dei  XX  Giochi  olimpici  invernali  e  dei  IX  Giochi

Paralimpici invernali svoltisi  a  Torino  nel  2006  e  delle  opere

previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di

cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come

gia' prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge  29

dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2011, n. 10, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023. 





                               Art. 45 

Disposizioni  urgenti  in  materia  di  funzionalita'  del  Consiglio

                    Superiore dei lavori pubblici 

 

  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,  presso

il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  per  l'espressione  dei

pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli

interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato

speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori

pubblici e composto da: 

    a) sei dirigenti  di  livello  generale  in  servizio  presso  le

amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente  del  Consiglio

dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei  quali  uno  appartenente

alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  uno  appartenente  al

Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  uno

appartenente  al   Ministero   della   transizione   ecologica,   uno

appartenente  al  Ministero  della  cultura,  uno   appartenente   al

Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e

delle finanze; 

    b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti

tra soggetti in possesso di adeguate professionalita'; 

    c) tre rappresentanti designati dagli  Ordini  professionali,  di

cui uno designato  dall'Ordine  professionale  degli  ingegneri,  uno

designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato

dall'Ordine professionale dei geologi; 

    d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di  chiara  ed

acclarata competenza; 

    e) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un

consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato. 

  2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,  in  qualita'

di esperti per  la  trattazione  di  speciali  problemi,  studiosi  e

tecnici anche non appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni,  senza

diritto di voto. Per la partecipazione alle  attivita'  del  Comitato

non spettano indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o  altri

emolumenti comunque denominati. 

  3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, durano  in  carica  tre

anni e possono essere confermati per un secondo triennio  e  comunque

non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non

possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato  speciale  e'

corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo  24,

comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  fermo  il

limite di cui all'articolo  23-ter,  comma  1,  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre  2011,  n.  214,  un'indennita'  pari  al   25   per   cento

dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso

l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma

di   35.000   euro   annui   comprensiva   degli   oneri   a   carico

dell'Amministrazione. 

  4. Per  lo  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  del  Comitato

speciale e' istituita,  presso  il  Consiglio  Superiore  dei  lavori

pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021

e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di

supporto di durata temporanea  fino  al  31  dicembre  2026,  cui  e'

preposto un dirigente di livello generale,  in  aggiunta  all'attuale

dotazione  organica  del  Ministero  delle  infrastrutture  e   della

mobilita' sostenibili, e composta da  un  dirigente  di  livello  non

generale e da dieci unita' di personale di livello non  dirigenziale,

individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001,  n.  165  ad  esclusione  del  personale  docente,   educativo,

amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.

Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in

posizione  di  fuori  ruolo,  comando,  distacco  o   altra   analoga

posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto

puo' altresi' avvalersi, mediante apposite convenzioni e  nel  limite

complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno  2021  e  di  euro  1

milione per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al  2026,  di  societa'

controllate  da  Amministrazioni  dello  Stato  specializzate   nella

progettazione o realizzazione di opere pubbliche. 

  5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  4  quantificati  in  euro

1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni

dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente  riduzione

dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai

fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma

«Fondi di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 





                               Art. 46  

          Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico 

 

  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili, adottato su proposta  della  Commissione

nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma  2,

del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  possono  essere

individuate, in relazione agli interventi  di  cui  all'articolo  44,

comma 1, nonche' a quelli finanziati in  tutto  o  in  parte  con  le

risorse del PNRR e  del  PNC,  soglie  dimensionali  delle  opere  da

sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a  quelle

previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi  di  cui

all'Allegato IV al presente decreto, il  dibattito  pubblico  ha  una

durata massima di quarantacinque giorni e tutti  i  termini  previsti

dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  76

del 2018, sono ridotti della meta'. Nei casi di  obbligatorieta'  del

dibattito pubblico, la stazione appaltante  provvede  ad  avviare  il

relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del  progetto

di fattibilita' tecnica  ed  economica  al  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44,

comma 1. In caso di restituzione del progetto ai  sensi  del  secondo

periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico  e'  sospeso

con  avviso  pubblicato  sul  sito   istituzionale   della   stazione

appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente  comma

riprende a decorrere dalla data di pubblicazione  sul  medesimo  sito

internet istituzionale dell'avviso di trasmissione  del  progetto  di

fattibilita' tecnica ed economica integrato o modificato  secondo  le

indicazioni rese dal Comitato speciale  del  Consiglio  superiore  di

lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni

raccolte  sono  valutate  nella  conferenza   di   servizi   di   cui

all'articolo 44, comma 4. Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  dei

termini di cui al secondo periodo del presente comma, la  Commissione

nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire,  entro  il

termine di sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, un elenco di soggetti, in  possesso  di  comprovata

esperienza e competenza nella  gestione  dei  processi  partecipativi

ovvero nella gestione ed esecuzione delle attivita' di programmazione

e pianificazione in materia urbanistica o  di  opere  pubbliche,  cui

conferire l'incarico di coordinatore  del  dibattito  pubblico,  come

disciplinato dal decreto adottato  in  attuazione  dell'articolo  22,

comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.  In  caso  di

inosservanza da  parte  della  stazione  appaltante  dei  termini  di

svolgimento del dibattito pubblico previsti dal  presente  comma,  la

Commissione nazionale  per  il  dibattito  pubblico  esercita,  senza

indugio,  i  necessari  poteri  sostitutivi.  Ai   componenti   della

Commissione nazionale e' riconosciuto, per il  periodo  dal  2021  al

2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il  rimborso  delle

spese di missione nei limiti previsti per il personale del  Ministero

delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  con  oneri  non

superiori a 22.500 euro per l'anno 2021 e a 45.000 euro per  ciascuno

degli anni dal 2022 al 2026. 

  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,

nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. 





Titolo IV

CONTRATTI PUBBLICI



                               Art. 47 

 Pari opportunita' e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel

                           PNRR e nel PNC 

 

  1. Per perseguire le finalita'  relative  alle  pari  opportunita',

generazionali e di genere e per  promuovere  l'inclusione  lavorativa

delle persone disabili, in relazione alle  procedure  afferenti  agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonche'  dal

PNC, si applicano le disposizioni seguenti. 

  2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla

situazione del personale,  ai  sensi  dell'articolo  46  del  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di  esclusione,

al momento della presentazione  della  domanda  di  partecipazione  o

dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto  redatto,  con  attestazione

della  sua  conformita'  a  quello  trasmesso   alle   rappresentanze

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale  di

parita' ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in

caso di inosservanza dei termini previsti dal comma  1  del  medesimo

articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle

rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al

consigliere regionale di parita'. 

  3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma  2

e che occupano un numero pari  o  superiore  a  quindici  dipendenti,

entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  sono  tenuti  a

consegnare alla stazione appaltante una  relazione  di  genere  sulla

situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle

professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi

di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,

dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo  periodo  e'

tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e

al consigliere regionale di parita'. 

  3-bis. Gli operatori economici di cui al comma  3  sono,  altresi',

tenuti a consegnare, nel termine previsto dal  medesimo  comma,  alla

stazione appaltante la certificazione di cui  all'articolo  17  della

legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento

degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data

di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione  di  cui  al

presente comma e' trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. 

  4. Le stazioni appaltanti  prevedono,  nei  bandi  di  gara,  negli

avvisi e negli inviti, specifiche clausole  dirette  all'inserimento,

come  requisiti  necessari  e  come  ulteriori   requisiti   premiali

dell'offerta,  di  criteri  orientati  a  promuovere  l'imprenditoria

giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'

di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore  a  trentasei

anni, e donne. Il contenuto delle clausole  e'  determinato  tenendo,

tra   l'altro,   conto   dei   principi   di   libera    concorrenza,

proporzionalita' e  non  discriminazione,  nonche'  dell'oggetto  del

contratto, della tipologia e della natura  del  singolo  progetto  in

relazione  ai   profili   occupazionali   richiesti,   dei   principi

dell'Unione europea,  degli  indicatori  degli  obiettivi  attesi  in

termini  di  occupazione  femminile  e  giovanile  e  di   tasso   di

occupazione delle persone disabili al 2026, anche  in  considerazione

dei corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti  indicatori

medi settoriali europei in  cui  vengono  svolti  i  progetti.  Fermo

restando  quanto  previsto  al  comma  7,  e'  requisito   necessario

dell'offerta  l'aver  assolto,   al   momento   della   presentazione

dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12  marzo  1999,

n.  68,  e  l'assunzione  dell'obbligo  di  assicurare,  in  caso  di

aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per  cento,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o  per  la

realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia

all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. 

  5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un

punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: 

  a) nei tre anni antecedenti la data  di  scadenza  del  termine  di

presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti

relativi  ad   atti   o   comportamenti   discriminatori   ai   sensi

dell'articolo 44 del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,

dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,

dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,

dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e

55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  ovvero

dell'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 

  b) utilizzi o  si  impegni  a  utilizzare  specifici  strumenti  di

conciliazione delle esigenze di cura, di  vita  e  di  lavoro  per  i

propri dipendenti, nonche' modalita' innovative di organizzazione del

lavoro; 

  c) si impegni ad assumere, oltre  alla  soglia  minima  percentuale

prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani,

con eta' inferiore a trentasei anni, e  donne  per  l'esecuzione  del

contratto o per la realizzazione di  attivita'  ad  esso  connesse  o

strumentali; 

  d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parita'

di genere  e  adottato  specifiche  misure  per  promuovere  le  pari

opportunita' generazionali e  di  genere,  anche  tenendo  conto  del

rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi

e nel conferimento di incarichi apicali; 

  d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di  cui

alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

  e) abbia presentato o si impegni a presentare  per  ciascuno  degli

esercizi  finanziari,  ricompresi  nella  durata  del  contratto   di

appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai

sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  dicembre  2016,  n.

254. 

  6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione  di  penali  per

l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3,  al

comma 3-bis ovvero  al  comma  4,  commisurate  alla  gravita'  della

violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o  alle

prestazioni del  contratto,  nel  rispetto  dell'importo  complessivo

previsto  dall'articolo  51  del  presente  decreto.  La   violazione

dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',  l'impossibilita'

per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero  in

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori

procedure  di  affidamento  afferenti  agli   investimenti   pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 

  7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi

di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di  partecipazione

di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone  adeguata

e  specifica  motivazione,  qualora  l'oggetto  del   contratto,   la

tipologia o la natura del  progetto  o  altri  elementi  puntualmente

indicati ne rendano  l'inserimento  impossibile  o  contrastante  con

obiettivi  di  universalita'  e   socialita',   di   efficienza,   di

economicita' e di qualita' del servizio nonche' di  ottimale  impiego

delle risorse pubbliche 

  8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero

dei Ministri o delle autorita' delegati per le  pari  opportunita'  e

della famiglia e per le politiche  giovanili  e  il  servizio  civile

universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  della

mobilita' sostenibili, con il Ministro del lavoro e  delle  politiche

sociali e con il Ministro per  le  disabilita',  da  adottarsi  entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono

definiti le modalita' e i criteri applicativi delle  misure  previste

dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli

di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per  settore,

tipologia e natura del contratto o del progetto. 

  9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e  3-bis  sono

pubblicati   sul   profilo    del    committente,    nella    sezione

«Amministrazione trasparente», ai sensi dell'articolo 29 del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla  Presidenza  del

consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle  autorita'  delegati

per le  pari  opportunita'  e  della  famiglia  e  per  le  politiche

giovanili e il servizio civile universale. 





                             Art. 47 bis 

Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto 

 

  1. Salvo quanto espressamente stabilito dal  presente  decreto,  la

composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto,

i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i  titolari  di

incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonche'  delle

relative  strutture  amministrative  di  supporto,  e'  definita  nel

rispetto del principio di parita' di genere, fermo restando il numero

di componenti previsto alla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto. 





                             Art. 47 ter 

   Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari 

 

  1. All'articolo  177,  comma  2,  primo  periodo,  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2022». 





                           Art. 47 quater 

 Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza  nei  contratti

  pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC 

 

  1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di garantire  il

pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure  afferenti  agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal

PNC, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o  nell'invito

criteri premiali atti ad agevolare le piccole e medie  imprese  nella

valutazione dell'offerta. 

  2. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano

compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con  i  principi

di  parita'  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza   e

proporzionalita'. 





                               Art. 48 

 Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR

                                e PNC 

 

  1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal  PNRR  e

dal  PNC  e  dai  programmi  cofinanziati   dai   fondi   strutturali

dell'Unione  europea,  si  applicano  le  disposizioni  del  presente

titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 

  2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile  unico  del

procedimento che, con propria determinazione adeguatamente  motivata,

valida e approva  ciascuna  fase  progettuale  o  di  esecuzione  del

contratto, anche in corso d'opera,  fermo  restando  quanto  previsto

dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50. 

  3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura

di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per  i

settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori  speciali,

nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di  estrema

urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non  imputabili  alla

stazione appaltante, l'applicazione dei  termini,  anche  abbreviati,

previsti   dalle   procedure   ordinarie   puo'   compromettere    la

realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi  di  attuazione

di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi

strutturali dell'Unione Europea. 

  4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  di

affidamento di cui al comma 1, si applica l'articolo 125  del  codice

del processo amministrativo di cui al decreto  legislativo  2  luglio

2010, n. 104. 

  5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a quanto  previsto

dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo  n.

50 del 2016, e' ammesso l'affidamento di progettazione ed  esecuzione

dei relativi lavori anche sulla base  del  progetto  di  fattibilita'

tecnica ed economica di cui all'articolo 23,  comma  5,  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilita'  tecnica  ed

economica posto a base di gara, e' sempre convocata la conferenza  di

servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7  agosto  1990,

n. 241. L'affidamento  avviene  mediante  acquisizione  del  progetto

definitivo in  sede  di  offerta  ovvero,  in  alternativa,  mediante

offerte aventi a oggetto la realizzazione  del  progetto  definitivo,

del progetto esecutivo e il prezzo. In  entrambi  i  casi,  l'offerta

relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto

per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per

l'esecuzione dei lavori. In ogni caso,  alla  conferenza  di  servizi

indetta ai fini dell'approvazione del progetto  definitivo  partecipa

anche l'affidatario dell'appalto, che provvede,  ove  necessario,  ad

adeguare il  progetto  alle  eventuali  prescrizioni  susseguenti  ai

pareri resi in sede di conferenza  di  servizi.  A  tal  fine,  entro

cinque giorni  dall'aggiudicazione  ovvero  dalla  presentazione  del

progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso  non

sia stato acquisito in  sede  di  gara,  il  responsabile  unico  del

procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli

atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto. 

  6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui  al

comma 1, possono prevedere, nel bando di  gara  o  nella  lettera  di

invito, l'assegnazione di  un  punteggio  premiale  per  l'uso  nella

progettazione dei metodi e strumenti  elettronici  specifici  di  cui

all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo  n.  50

del 2016. Tali  strumenti  utilizzano  piattaforme  interoperabili  a

mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non  limitare  la

concorrenza tra i fornitori di  tecnologie  e  il  coinvolgimento  di

specifiche progettualita' tra  i  progettisti.  Entro  trenta  giorni

dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   con

provvedimento del Ministero delle infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili, sono stabilite  le  regole  e  specifiche  tecniche  per

l'utilizzo dei  metodi  e  strumenti  elettronici  di  cui  al  primo

periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di  cui  al

decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13  del  citato

articolo 23. 

  7. Per gli interventi di  cui  al  comma  1,  in  deroga  a  quanto

previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il

parere  del  Consiglio  Superiore  dei  lavori   pubblici   e'   reso

esclusivamente sui progetti di fattibilita' tecnica ed  economica  di

lavori pubblici di competenza  statale,  o  comunque  finanziati  per

almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari  o  superiore  ai

100 milioni di euro. In tali  casi,  il  parere  reso  dal  Consiglio

Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9,  del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la  valutazione

di congruita' del costo. In relazione agli  investimenti  di  cui  al

primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026,

si prescinde dall'acquisizione del parere di  cui  all'articolo  215,

comma 3, del decreto legislativo n. 50 del  2016.  Con  provvedimento

del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici,  adottato

entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto,  sono  individuate  le  modalita'  di  presentazione   delle

richieste di  parere  di  cui  al  presente  comma,  e'  indicato  il

contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli  elaborati   di   cui

all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

occorrenti  per   l'espressione   del   parere,   e   sono   altresi'

disciplinate, fermo quanto previsto  dall'articolo  44  del  presente

decreto, procedure semplificate per  la  verifica  della  completezza

della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente

definizione accelerata del procedimento. 





                               Art. 49 

              Modifiche alla disciplina del subappalto 

 

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 

    a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e

5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  subappalto  non

puo' superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo  del

contratto di lavori, servizi o forniture. E' soppresso l'articolo  1,

comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

    b) all'articolo 105 del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.

50: 

      1) al comma 1, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti

dai seguenti: «A  pena  di  nullita',  fatto  salvo  quanto  previsto

dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo'  essere

ceduto, non puo' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di  appalto,  nonche'

la prevalente esecuzione  delle  lavorazioni  relative  al  complesso

delle categorie prevalenti e dei  contratti  ad  alta  intensita'  di

manodopera. E' ammesso il  subappalto  secondo  le  disposizioni  del

presente articolo.»; 

      2) al comma 14, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:

«Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in  subappalto,  deve

garantire gli stessi standard qualitativi  e  prestazionali  previsti

nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori  un  trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il

contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi  contratti

collettivi nazionali di  lavoro,  qualora  le  attivita'  oggetto  di

subappalto   coincidano   con   quelle   caratterizzanti    l'oggetto

dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie

prevalenti  e  siano  incluse  nell'oggetto  sociale  del  contraente

principale.». 

  2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 

    a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo

30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,

eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,

indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni

oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura

dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche

dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,

dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle

prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il

controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi

di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire

il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori

siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed

esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori

istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.

229.»; 

    b) il comma 5 e' abrogato; 

  b-bis)  al  comma  7,  secondo   periodo,   le   parole   da:   «la

certificazione attestante» fino alla fine del periodo sono sostituite

dalle  seguenti:  «la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante

l'assenza dei motivi di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  e  il

possesso dei requisiti speciali di cui agli  articoli  83  e  84.  La

stazione appaltante verifica  la  dichiarazione  di  cui  al  secondo

periodo del presente comma tramite la Banca  dati  nazionale  di  cui

all'articolo 81»; 

    c) al comma 8, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il

contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido

nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni

oggetto del contratto di subappalto.». 

  3. Le amministrazioni competenti: 

    a) assicurano la piena operativita' della  Banca  Dati  Nazionale

dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo

n. 50  del  2016,  come  modificato  dall'articolo  53  del  presente

decreto; 

    b) adottano il documento relativo alla congruita'  dell'incidenza

della manodopera, di cui  all'articolo  105,  comma  16,  del  citato

decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo  8,  comma  10-bis,

del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 

    c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore

del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma  7,

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

  4. Per garantire la piena operativita'  e  l'implementazione  della

banca dati di cui al comma 3, lettera a), e' autorizzata la spesa  di

euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli

anni dal 2022  al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 





                               Art. 50 

 Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici  PNRR

                                e PNC 

 

  1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021

e  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, in  relazione  alla  esecuzione  dei

contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con  le  risorse

previste dai citati regolamenti, nonche' dalle risorse del PNC, e dai

programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea,  si

applicano  le  disposizioni   del   presente   titolo,   nonche'   le

disposizioni del presente articolo. 

  2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto,

la consegna dei  lavori,  la  costituzione  del  collegio  consultivo

tecnico,  gli  atti  e  le  attivita'  di  cui  all'articolo  5   del

decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  nonche'  gli  altri  termini,

anche  endoprocedimentali,  previsti  dalla  legge,  dall'ordinamento

della stazione  appaltante  o  dal  contratto  per  l'adozione  delle

determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR  e

PNC, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui all'articolo  2,

comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare  del  potere

sostitutivo  in  caso  di   inerzia,   d'ufficio   o   su   richiesta

dell'interessato, esercita il potere  sostitutivo  entro  un  termine

pari alla meta'  di  quello  originariamente  previsto,  al  fine  di

garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR  nonche'

al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali  dell'Unione

Europea. 

  3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione  e  non  trova

applicazione l'articolo 32, comma  12,  del  decreto  legislativo  18

aprile 2016 n. 50. 

  4. La stazione appaltante  prevede,  nel  bando  o  nell'avviso  di

indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei  lavori  avvenga

in anticipo rispetto al termine  ivi  indicato,  e'  riconosciuto,  a

seguito dell'approvazione da  parte  della  stazione  appaltante  del

certificato di collaudo o di verifica di conformita',  un  premio  di

accelerazione per ogni giorno  di  anticipo  determinato  sulla  base

degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale,  mediante

utilizzo delle somme indicate nel  quadro  economico  dell'intervento

alla voce imprevisti,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  disponibili,

sempre che l'esecuzione dei lavori  sia  conforme  alle  obbligazioni

assunte. In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50

del 2016, le penali  dovute  per  il  ritardato  adempimento  possono

essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per  mille

e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare  in

relazione all'entita' delle conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non

possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto

ammontare netto contrattuale. 





                               Art. 51 

           Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

 

  1.  Al  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono  apportate

le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 1: 

      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      2) al comma 2: 

        2.1.  la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla  seguente:   «a)

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  e

per servizi e forniture, ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e

architettura e l'attivita' di progettazione, di importo  inferiore  a

139.000  euro.  In  tali  casi   la   stazione   appaltante   procede

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'  operatori

economici,  fermi  restando  il  rispetto   dei   principi   di   cui

all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  l'esigenza  che  siano  scelti

soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a

quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che

risultano  iscritti  in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;»; 

        2.2. alla lettera b), le parole «di importo pari o  superiore

a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a

150.000 euro e inferiore a  350.000  euro,  ovvero  di  almeno  dieci

operatori per lavori di importo pari o superiore  a  350.000  euro  e

inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno  quindici  operatori

per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino

alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del

2016» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore  a

139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo  35  del  decreto

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore  a

150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci

operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro

e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo  n.

50 del 2016»; 

    b) all'articolo 2: 

      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      2) al  comma  2,  le  parole  «agli  articoli  61  e  62»  sono

sostituite dalle seguenti: «all'articolo 62»; 

  b-bis) all'articolo 2-ter: 

  1) al comma 1, lettera a),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

  2) al comma 1, lettera b),  le  parole:  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e dopo le parole: «legati

alla stessa funzione,» e' inserita la seguente: «anche»; 

    c) all'articolo 3: 

      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      2) al comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

  2-bis) al comma 3, dopo le  parole:  «esiti  delle  interrogazioni»

sono inserite le seguenti: «, anche demandate  al  gruppo  interforze

tramite il "Sistema di indagine" gestito dal Centro elaborazione dati

del   Dipartimento   della   pubblica   sicurezza    del    Ministero

dell'interno,»; 

    d) all'articolo 5: 

      1) al comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      2) al comma 2, le parole «su  determinazione»  sono  sostituite

dalle seguenti: «su parere»; 

    e) all'articolo 6: 

      1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      2) al comma 2, secondo periodo, dopo  le  parole  «ciascuna  di

esse nomini uno o due  componenti»  sono  inserite  le  seguenti:  «,

individuati anche tra il  proprio  personale  dipendente  ovvero  tra

persone  ad  esse  legate  da  rapporti  di  lavoro  autonomo  o   di

collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti  previsti

dal primo periodo,»; 

      3) al comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

«Quando  il  provvedimento  che  definisce  il  giudizio  corrisponde

interamente  al   contenuto   della   determinazione   del   collegio

consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle  spese  sostenute

dalla parte  vincitrice  che  non  ha  osservato  la  determinazione,

riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la

condanna al rimborso delle spese sostenute  dalla  parte  soccombente

relative allo stesso periodo, nonche' al versamento  all'entrata  del

bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo  corrispondente

al contributo unificato dovuto. Resta  ferma  l'applicabilita'  degli

articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.»; 

      4) al comma 7, il secondo periodo e'  soppresso  e,  al  quarto

periodo, dopo le parole «fino a un quarto» sono inserite le seguenti:

«e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter»; 

      5) dopo il comma 8  e'  inserito  il  seguente:  «8-bis.  Entro

sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili, previo parere  del  Consiglio  superiore

dei lavori pubblici, sono approvate  apposite  Linee  guida  volte  a

definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente  articolo,  i

requisiti professionali e i casi di incompatibilita' dei membri e del

Presidente del collegio consultivo tecnico, i  criteri  preferenziali

per la loro scelta, i parametri per la  determinazione  dei  compensi

rapportati  al  valore  e  alla  complessita'   dell'opera,   nonche'

all'entita' e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e  alla

qualita' delle determinazioni assunte, le modalita' di costituzione e

funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri  istituti

consultivi,  deflativi  e  contenziosi  esistenti.  Con  il  medesimo

decreto, e'  istituito  presso  il  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  un

Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attivita'

dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi

consultivi provvedono a  trasmettere  all'Osservatorio  gli  atti  di

costituzione del collegio e le determinazioni assunte  dal  collegio,

entro   cinque   giorni   dalla   loro   adozione.   Ai    componenti

dell'osservatorio  non  spettano  indennita',  gettoni  di  presenza,

rimborsi  spese  o   altri   emolumenti   comunque   denominati.   Al

funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore  dei  lavori

pubblici disponibili a legislazione vigente»; 

    f) all'articolo 8, comma 1, le parole  «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

  f-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 

  «2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la

sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del

18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale,

sottoposti a tutela ai sensi del codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 

  a) l'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad  abitazione

e' fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri  per  i  corridoi,  i

disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli; 

  b) per ciascun  locale  adibito  ad  abitazione,  l'ampiezza  della

finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di

fattore luce diurna medio non inferiore all'1 per cento e,  comunque,

la superficie finestrata apribile non  deve  essere  inferiore  a  un

sedicesimo della superficie del pavimento; 

  c)  ai  fini  della  presentazione  e  del  rilascio   dei   titoli

abilitativi per il recupero e per la  qualificazione  edilizia  degli

immobili di cui al presente comma e  della  segnalazione  certificata

della  loro   agibilita',   si   fa   riferimento   alle   dimensioni

legittimamente  preesistenti  anche  nel  caso   di   interventi   di

ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso»; 

    g) all'articolo 13, comma 1, le parole «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

    h) all'articolo 21, comma 2, le parole «31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 

  2. La proroga di cui al comma 1, lettera  b),  numero  1),  non  si

applica alle disposizioni di cui  al  comma  4  dell'articolo  2  del

decreto-legge n. 76 del 2020. 

  3. Le modifiche apportate dal  comma  1,  lettera  a),  numero  2),

numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma  2,  lettere  a)  e  b),  del

decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano alle procedure avviate dopo

l'entrata in vigore del presente decreto.  Per  le  procedure  i  cui

bandi o  avvisi  di  indizione  della  gara  siano  pubblicati  prima

dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero  i  cui  inviti  a

presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la  medesima

data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n.

76 del 2020 nella formulazione antecedente alle  modifiche  apportate

con il presente decreto. 





                               Art. 52 

           Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 

        e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti 

 

  1.  Al  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono  apportate  le

seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 1: 

      1) al comma 1: 

        1.1 all'alinea, le parole «31 dicembre 2021» sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

        1.2. alla lettera a), sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole  «,  limitatamente   alle   procedure   non   afferenti   agli

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo  e  del

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento  (UE)  2021/241  del

Parlamento europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021,  nonche'

dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti  complementari

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59.  Nelle

more di  una  disciplina  diretta  ad  assicurare  la  riduzione,  il

rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti,  per  le

procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo  di

provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e  lavori,

oltre che secondo le modalita' indicate dal citato articolo 37, comma

4,  attraverso  le  unioni  di  comuni,  le   province,   le   citta'

metropolitane e i comuni capoluogo di provincia»; 

      2) il comma 2 e' abrogato; 

      3) al comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 

      4) al comma 4, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 

      5) al comma 6, le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 

      6) al comma 7, le parole «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del

parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente alla

costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.»; 

      7) al comma 10, le parole  «Fino  al  31  dicembre  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2023»; 

      8) al comma 15, le parole «Per gli anni dal 2019 al 2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2023»; 

      9) al comma 18, secondo periodo le parole «Fino al 31  dicembre

2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023». 

  a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «30  giugno  2021»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 

  1-bis.  In   caso   di   comprovate   necessita'   correlate   alla

funzionalita'  delle  Forze  armate,  anche  connesse   all'emergenza

sanitaria,  le  misure  di   semplificazione   procedurale   di   cui

all'articolo  44  del  presente  decreto  si  applicano  alle   opere

destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo  233,  comma  1,

lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  individuate,  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro della difesa, sentito il  Ministro  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili. 





                               Art. 53 

 Semplificazione  degli  acquisti  di  beni  e   servizi   informatici

  strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia  di  procedure

  di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici 

 

  1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni  e  servizi  di  importo

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50, quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  2,

lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  cosi'  come

modificato dal  presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti  possono

ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza

dei presupposti  ivi  previsti,  in  relazione  agli  affidamenti  di

importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto  l'acquisto

di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia

cloud, nonche' servizi di connettivita', finanziati  in  tutto  o  in

parte con le risorse previste per la realizzazione dei  progetti  del

PNRR, la cui  determina  a  contrarre  o  altro  atto  di  avvio  del

procedimento equivalente sia adottato  entro  il  31  dicembre  2026,

anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle  soluzioni

disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra  procedura  di

affidamento. 

  2. Al termine delle procedure  di  gara  di  cui  al  comma  1,  le

amministrazioni stipulano il contratto e avviano  l'esecuzione  dello

stesso secondo le modalita' di cui  all'articolo  75,  comma  3,  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  in  legge  24  aprile

2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32,  commi

9 e 10, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  Per  le  verifiche

antimafia si applica l'articolo 3 del decreto-legge 16  luglio  2020,

n.  76,  convertito   in   legge   11   settembre   2020,   n.   120.

L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i

contratti relativi ai beni, servizi  e  forniture,  sotto  condizione

risolutiva, ferme  restando  le  verifiche  successive  ai  fini  del

comprovato possesso  dei  requisiti  da  completarsi  entro  sessanta

giorni. 

  3.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale

esercita la funzione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera g),

del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  sentita  l'AgID,  in

relazione alle procedure di affidamento di cui al  comma  1  ritenute

strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi

di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa  e

resilienza. 

  4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma  3,  la  struttura

della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per

l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  detta  anche

prescrizioni,  obbligatorie  e   vincolanti   nei   confronti   delle

amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalita' organizzative

e ai tempi di svolgimento delle procedure di  affidamento  necessarie

al fine di assicurare il conseguimento degli specifici  obiettivi  di

trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di

attuazione  individuati  nel  cronoprogramma  relativo   ai   singoli

progetti,  nonche'  alla  qualita'  e   alla   coerenza   tecnologica

complessiva delle architetture infrastrutturali. 

  5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  recante  "Codice

dei contratti pubblici" sono apportate le seguenti modificazioni: 

    a) all'articolo 29: 

      1) al comma 1, primo periodo,  dopo  le  parole  «nonche'  alle

procedure  per  l'affidamento»  sono   inserite   le   seguenti:   «e

l'esecuzione»; 

      2) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Tutte  le

informazioni inerenti agli atti delle amministrazioni  aggiudicatrici

e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla  scelta

del  contraente,  all'aggiudicazione  e  all'esecuzione  di   lavori,

servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i  concorsi  di

progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi  quelli

di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente  alla

Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC  attraverso  le

piattaforme telematiche ad essa interconnesse  secondo  le  modalita'

indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso  la

Banca Dati Nazionale dei Contratti  pubblici,  la  pubblicazione  dei

dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e  ad

eccezione di quelli  che  riguardano  contratti  secretati  ai  sensi

dell'articolo  162,  la  trasmissione  dei  dati  all'Ufficio   delle

pubblicazioni  dell'Unione  europea  e  la  pubblicazione  ai   sensi

dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione  ai

sensi del presente comma decorrono dalla data  di  pubblicazione  dei

relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.»; 

      3) al comma 3, sono inserite,  in  fine,  le  seguenti  parole:

«anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme  telematiche

interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per

la gestione di tutte  le  fasi  della  vita  dei  contratti  pubblici

secondo le modalita' indicate all'articolo 213, comma 9»; 

      4) il comma 4 e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  Le  stazioni

appaltanti sono tenute ad utilizzare le  piattaforme  telematiche  di

cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44.»; 

      5)  il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal   seguente:   «4-bis.

L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale  dei

Contratti  pubblici  dell'ANAC,  il  sistema  di   cui   al   decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad

essa interconnesse avviene, nel rispetto del  principio  di  unicita'

del  luogo  di  pubblicazione  e   di   unicita'   dell'invio   delle

informazioni, in conformita' alle Linee  guida  AgID  in  materia  di

interoperabilita'. L'insieme dei dati e delle informazioni  condivisi

costituiscono   fonte   informativa   prioritaria   in   materia   di

pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si

applica  quanto  previsto  dall'articolo  8,  comma  2,  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.». 

    b) all'articolo 36,  comma  6-bis,  secondo  periodo,  la  parola

«decreto» e' sostituita dalla seguente: «provvedimento» e,  al  terzo

periodo, le parole «Banca dati nazionale degli  operatori  economici»

sono sostituite dalle seguenti: «Banca dati nazionale  dei  contratti

pubblici.»; 

    c) all'articolo 77, comma  2,  le  parole  «puo'  lavorare»  sono

sostituite dalle seguenti: «di regola, lavora». 

    d) all'articolo 81: 

      1) al comma 1, le parole «Banca dati centralizzata gestita  dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati

nazionale degli operatori economici» sono sostituite dalle  seguenti:

«Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,  di  cui  all'articolo

213, comma 8»; 

      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le  finalita'

di cui al comma  1,  l'ANAC  individua,  con  proprio  provvedimento,

adottato d'intesa con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili  e  con  l'AgID,   i   dati   concernenti   la

partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione  ai  quali  e'

obbligatoria la verifica  attraverso  la  Banca  dati  nazionale  dei

contratti  pubblici,   i   termini   e   le   regole   tecniche   per

l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati,

anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i  criteri  e  le  modalita'

relative  all'accesso  e   al   funzionamento   della   Banca   dati.

L'interoperabilita' tra le diverse banche  dati  gestite  dagli  enti

certificanti coinvolte nel procedimento,  nonche'  tra  queste  e  le

banche dati gestite dall'ANAC, e'  assicurata  secondo  le  modalita'

individuate dall'AgID con le Linee guida in materia.»; 

      3) al comma 3, primo periodo, la parola «decreto» e' sostituita

dalla seguente: «provvedimento» e, al secondo periodo, le  parole  «,

debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti,» sono soppresse; 

      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Presso  la  Banca

dati nazionale dei  contratti  pubblici  e'  istituito  il  fascicolo

virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i  dati  di

cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi  di  esclusione

di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84,  comma

1, per i soggetti esecutori di lavori  pubblici,  nonche'  i  dati  e

documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che

l'operatore economico carica. Il  fascicolo  virtuale  dell'operatore

economico e' utilizzato per la partecipazione alle  singole  gare.  I

dati e documenti contenuti nel fascicolo  virtuale,  nei  termini  di

efficacia di ciascuno di essi, possono essere  utilizzati  anche  per

gare  diverse.  In  sede  di  partecipazione  alle  gare  l'operatore

economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti  generali

e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel  fascicolo

virtuale per consentire la valutazione  degli  stessi  alla  stazione

appaltante.»; 

      5) dopo  il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Le

amministrazioni competenti al rilascio delle  certificazioni  di  cui

all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure

organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla  Banca  Dati

Nazionale dei Contratti Pubblici la  disponibilita'  in  tempo  reale

delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle

proprie   banche   dati,   con   modalita'   automatizzate   mediante

interoperabilita' secondo le modalita' individuate dall'AgID  con  le

linee guida  in  materia.  L'ANAC  garantisce  l'accessibilita'  alla

propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici

e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84,  commi  1  e

seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data  di  entrata  in

vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC  puo'  predisporre

elenchi di operatori economici gia'  accertati  e  le  modalita'  per

l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.»; 

    e) all'articolo 85, comma 7, la parola  «decreto»  e'  sostituita

dalla seguente: «provvedimento»; 

  e-bis) all'articolo 111: 

  1) al comma 1: 

  1.1) al primo periodo,  le  parole:  «con  particolare  riferimento

alle» sono sostituite dalla seguente: «mediante»; 

  1.2) al secondo periodo, la parola: «decreto» e'  sostituita  dalla

seguente: «regolamento»; 

  2) al comma 2, secondo periodo, dopo la  parola:  «semplificazione»

sono aggiunte le seguenti: «, mediante metodologie  e  strumentazioni

elettroniche»; 

  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 

  «2-bis. Le metodologie e  strumentazioni  elettroniche  di  cui  ai

commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la

Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo  213,

comma 8, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai  sensi

del citato articolo 213, comma 9»; 

    f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo e' soppresso; 

    g) all'articolo 216, comma 13, la parola «decreto» e'  sostituita

dalla seguente: «provvedimento»; 

  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 593 e' aggiunto,  infine,  il  seguente  periodo  «Il

superamento del limite di cui al comma 591 e' altresi' consentito per

le spese per l'acquisto di beni e  servizi  del  settore  informatico

finanziate con il PNRR»; 

    b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati. 

  7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del  presente

articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della

finanza pubblica. 





                               Art. 54 

 Estensione dell'Anagrafe antimafia degli  esecutori  agli  interventi

  per la ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici

  del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo 

 

  1. Al fine di favorire il piu' celere svolgimento  delle  procedure

connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per

gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati  dagli  eventi

sismici del mese di aprile 2009 nella regione  Abruzzo,  a  decorrere

dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori  di  cui

all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo

e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione di cui al

primo periodo,  devono  essere  iscritti,  a  domanda,  nell'Anagrafe

antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6,  del

decreto-legge n. 189 del 2016.  Sono  abrogati  i  commi  1,  2  e  4

dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 

  2. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del

decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,  e'  abrogato.  Gli  operatori

economici gia' iscritti nella sezione speciale del  citato  comma  33

dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017 confluiscono, a

cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia  degli

esecutori di cui al comma 1 del presente articolo. 

  2-bis. Al fine di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione  dei

territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009, al comma

9  dell'articolo  11  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'

aggiunto,  in  fine,  il  seguente   periodo:   «Le   amministrazioni

assegnatarie delle risorse  individuate  nei  piani  annuali  possono

delegare per l'attuazione delle opere e tramite stipula di un accordo

ai sensi  dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,

l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente  competente,

che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione,  esercitera'

il  ruolo  di  soggetto  attuatore  degli  interventi  pubblici  gia'

finanziati o in corso di programmazione,  nell'ambito  delle  risorse

umane disponibili a legislazione vigente. 

  2-ter. Al  fine  di  favorire  il  piu'  celere  svolgimento  delle

procedure connesse all'affidamento  e  all'esecuzione  dei  contratti

pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei  processi

di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti  dal  sisma  del  6

aprile 2009 puo' individuare, sulla base  di  specifica  motivazione,

interventi che  rivestono  un'importanza  essenziale  ai  fini  della

ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Tali

interventi  possono  essere  realizzati   secondo   le   disposizioni

dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,  di

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  Nel  rispetto  dei

principi  di  trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,

contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione  dell'appalto,

e'  rivolto   ad   almeno   cinque   operatori   economici   iscritti

nell'Anagrafe antimafia degli esecutori  prevista  dall'articolo  30,

comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. In  mancanza  di

un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella  predetta

Anagrafe, l'invito e' rivolto ad almeno cinque operatori iscritti  in

uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del

Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della  legge  6  novembre

2012, n. 190, che abbiano  presentato  domanda  di  iscrizione  nella

predetta Anagrafe. Si applicano le disposizioni del  citato  articolo

30, comma 6, del  decreto-legge  n.  189  del  2016.  I  lavori  sono

affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una

commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite

dall'articolo 216, comma 12, del codice di cui al decreto legislativo

n. 50 del 2016. 





                               Art. 55 

          Misure di semplificazione in materia di istruzione 

 

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia

di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono

adottate le seguenti misure di semplificazione: 

    a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e

messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico

ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR: 

      1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche

suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati

con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano

per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei

lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle

tempistiche definite dai regolamenti europei in materia; 

      2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari

nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per

l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate

all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di

attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le

condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto

allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12; 

      3) all'articolo 7-ter, comma 1,  alinea,  del  decreto-legge  8

aprile 2020, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

giugno 2020, n. 41, le parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 dicembre 2026»; 

      4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di

bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad

iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per

l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita

variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

      5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di

edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa

dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla

richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del

soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni; 

    b) per le misure relative alla transizione digitale delle scuole,

al contrasto  alla  dispersione  scolastica  e  alla  formazione  del

personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR: 

      1) al fine di rispettare le tempistiche e le  condizioni  poste

dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano

far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi  449  e  450,

della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  possono  procedere  anche  in

deroga alla citata normativa  nel  rispetto  delle  disposizioni  del

presente titolo; 

      2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli

interventi  ricompresi   nel   complessivo   PNRR,   procedono   agli

affidamenti nel rispetto delle soglie  di  cui  al  decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

settembre 2020, n. 120, come modificato dal presente  decreto,  anche

in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma  2,  lettera  a),

del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca 28 agosto 2018, n. 129; 

      3) fermo restando lo svolgimento dei compiti  di  controllo  di

regolarita' amministrativa e contabile  da  parte  dei  revisori  dei

conti delle istituzioni scolastiche, come  disciplinati  dal  decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 129

del 2018,  ai  fini  del  monitoraggio  sull'utilizzo  delle  risorse

assegnate  alle  istituzioni  scolastiche,  i  revisori   dei   conti

utilizzano apposita piattaforma digitale  messa  a  disposizione  dal

Ministero dell'istruzione, alla quale  e'  possibile  accedere  anche

tramite  il  sistema  pubblico   di   identita'   digitale,   secondo

indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,  sentito  il  Ministero

dell'economia e delle finanze; 

      4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate

al cablaggio e alla sistemazione degli  spazi  delle  scuole  possono

procedere direttamente  all'attuazione  dei  suddetti  interventi  di

carattere non  strutturale  previa  comunicazione  agli  enti  locali

proprietari degli edifici. 

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