10/05/2021 – Riscossione: legittimazione amministrativa e processuale del concessionario

Nell’Ordinanza n. 5767 del 3 marzo 2021 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei Tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al Concessionario. In tal caso non c’è estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti di debenza sono stati già precedentemente individuati dal Comune. Laddove il Comune affidi il “Servizio di accertamento e riscossione delle Imposte locali” a soggetti terzi, il potere di accertamento è pertanto demandato al Concessionario, al quale è conferita, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie.

Il caso

Nel caso di specie, la Società concessionaria del Comune ricorreva contro la Sentenza della Commissione tributaria regionale che, per quanto di interesse, ne aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello principale, in virtù della asserita carenza di legittimazione passiva. La ricorrente deduceva quindi, tra le altre, la violazione delle norme in materia di legittimazione ad agire e resistere in sede giurisdizionale, nonché degli artt. 39, del Dlgs. n. 112/1999 e 112 Cpc., per avere i Giudici regionali erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto, sul presupposto che essa non avesse titolo per contestare nel merito le statuizioni relative alla pretesa tributaria, trattandosi di doglianze che avrebbe dovuto semmai sollevare, davanti alla Commissione tributaria, l’Amministrazione Comunale.

Evidenziava la Concessionaria sul punto che essa aveva predisposto e notificato l’avviso di accertamento sulla base del rapporto concessorio con il Comune e tanto bastava, a suo avviso, a riconoscerne anche la legittimazione a stare in giudizio.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, la censura era fondata. Evidenziano i Giudici di legittimità che la Cassazione ha già ribadito il Principio generale per cui in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei Tributi locali, la legittimazione impositiva attiva deve intendersi trasferita dal Comune in capo al Concessionario e, quindi, quest’ultimo è il soggetto tenuto all’emissione dell’avviso di accertamento e all’introito diretto del gettito tributario, essendo tali attività riconducibili al circuito di applicazione-gestione-riscossione del Tributo. Né – rileva la Corte – varrebbe obiettare in senso contrario che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all’accertamento non potrebbe che spettare in via esclusiva all’Ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa, oltre che destinatario finale dell’introito. Va infatti a tal proposito considerato che non c’è, nelle fattispecie come quella in esame, estrinsecazione autoritativa di attività impositiva, bensì attuazione in concreto di una pretesa impositiva, i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati già precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge. 

In altri termini, se è vero che l’attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all’Ente Locale, inteso quale soggetto attivo e responsabile dell’imposizione, altrettanto indubbio è che l’emissione dell’avviso di accertamento non rientra nell’esercizio di tale attività, quanto in quella di gestione e recupero del Tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune; e infatti, “in tema di Ici, ove il Comune, ai sensi dell’art. 52 del Dlgs. n. 446/1997, affidi il ‘Servizio di accertamento e riscossione delle Imposte locali’, mediante apposita Convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato non al Comune, ma al Concessionario al quale è pertanto conferita non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l’onere di specificarne i profili di illegittimità”.

Conclusioni

Lo stesso Principio – conclude la Corte – è inoltre desumibile – sebbene a contrario – anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell’art. 49 del Dlgs. n. 22/1997, dalla quale si evince che, fermo restando il potere del Comune di accertare e riscuotere la Tassa di smaltimento (Tarsu) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della Tariffa (Tia), tale potere va invece riconosciuto – all’esito del regime transitorio – proprio al “soggetto che gestisce il servizi” in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie.

Pertanto, erroneamente la Commissione tributaria regionale aveva nella specie escluso la legittimazione processuale della Concessionaria.

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