10/04/2020 – Decreto Legge “Liquidità” – Le disposizioni di interesse per gli enti territoriali contenute nel nuovo decreto legge per l’emergenza epidemiologica

Decreto Legge “Liquidità”
Le disposizioni di interesse per gli enti territoriali contenute nel nuovo decreto legge per l’emergenza epidemiologica
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nel D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto liquidità) contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” ci sono disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali.
Addizionale regionale e comunale Irpef: sospensione versamento
E’ prevista la sospensione dei versamenti dell’Addizionale regionale e comunale Irpef per i mesi di aprile e maggio 2020 per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. La sospensione è estesa agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (art. 18, c. da 1 a 7).
IRAP: insufficiente versamento
Non si applicano le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento dell’acconto dell’IRAP in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Queste disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 20).
La rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020
L’art. 60D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia) stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
L’art. 21 del decreto liquidità stabilisce che i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, innanzi visti, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (art. 21).
Processo tributario: modalità telematiche
Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (trattasi dell’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni), e le parti assitite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisprudenziali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del MEF 23 dicembre 2013, n. 163 (GU n. 37 del 14 febbraio 2014), e dai successivi decreti attuativi (art. 29, c. 1).
Contenzioso tributario: proroga
In deroga al termine fissato dall’art. 67, c. 1, D.L. n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia), la proroga del termine di cui all’art. 73, c. 1, si applica anche all’attività degli enti impositori.
Il comma 1, dell’art. 67 stabilisce che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
L’art. 73, c. 1 si occupa modalità di esercizio di attività “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” (GU n. 26 dell’1 febbraio 2020). Quest’ultimo DPCM stabilisce che “è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”(art. 29, c. 3).
Giustizia civile e tributaria: sospensioni e differimento termini
Nell’art. 83 del decreto Cura Italia è previsto un differimento delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, nel senso che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 e che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Con l’art. 36, c. 1, D.L. n. 23 del 2020 il termine del 15 aprile 2020 è prorogato all’11 maggio 2020. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure organizzative. (art. 36, c. 1).
Giustizia amministrativa: sospensione
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi dal 6 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54, c. 3, dello stesso codice (art. 36, c. 3).
Giustizia contabile: sospensione
L’art. 85D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che le disposizioni viste per la giustizia civile e amministrativa si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.
Il comma 4 dell’art. 36, D.L. n. 23 del 2020 stabilisce che la proroga all’11 maggio 2020 (già vista per la giustizia civile) si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, di cui all’art. 85D.L. n. 18 del 2020 (art. 36, c. 4).
Atti amministrativi in scadenza
L’art. 103D.L. n. 18 del 2020 stabilisce che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L’art. 37, D.L. n. 23 del 2020 proroga il termine del 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 (art. 37).

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