10/01/2020 – Soglie Appalti 2020: nuove indicazioni dall’Europa

Soglie Appalti 2020: nuove indicazioni dall’Europa
09/01/2020
 
Sono entrate in vigore l’1 gennaio 2020 le nuove soglie di rilevanza valide per il biennio 2020-2021 superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L 279/23 dei Regolamenti UE nn. 182718281829 e 1830 sono stati infatti modificate le soglie relative alla:
  • direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (per quanto riguarda le soglie delle concessioni);
  • direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione);
  • direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione);
  • direttiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 Luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori).
Con la modifica delle suddette direttive, come previsto dall’art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), sono aggiornate anche le soglie indicate nello stesso articolo ai commi 1 e 2. In particolare le nuove soglie sono:
  • euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
  • euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 428. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
  • 5.350.000 Euro
Viene anche modificato l’art. 10 del D.Lgs. n.208/2011 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE
  • 428.000 euro per i contratti di forniture e di servizi;
  • 5.350.000 euro per i contratti di lavori.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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