09/01/2020 – Il Comune può vendere aree originariamente destinate a uso pubblico

Il Comune può vendere aree originariamente destinate a uso pubblico
di Guglielmo Saporito
Il Comune può liberamente vendere un’area ottenuta gratuitamente al momento del rilascio di una lottizzazione edilizia. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 4068/2019), decidendo a favore dell’ente locale una lite su circa 7.000 metri quadrati acquisiti come «area a standard» in un piano di insediamenti produttivi. Sull’area ottenuta dal privato, l’ente aveva realizzato un magazzino comunale, inserito poi nell’elenco dei beni da alienare (articolo 27 del Dl 201/2011) per oltre 1.500.000 euro.
Secondo i lottizzanti originari, l’operazione avrebbe generato un indebito arricchimento del Comune: di qui il ricorso avverso la trasformazione della destinazione d’uso, passata da verde pubblico e parcheggio («standard») ad area utilizzabile per attività produttive. Si sosteneva infatti che le aree acquisite per uso pubblico non potessero cambiare destinazione, nemmeno alla scadenza della convenzione di lottizzazione, dovendo permanere una fruizione collettiva.
Questa tesi non è stata condivisa dai giudici che ritengono possibile immettere sul mercato aree originariamente destinate a usi pubblici (standard) in base a convenzioni urbanistiche, se i cambiamenti incidano in modo tollerabile sulle situazioni consolidate dei lottizzanti o dei loro aventi causa.

 

 

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