10/01/2020 – Acqua, stop ai morosi solo con debiti monstre 

Acqua, stop ai morosi solo con debiti monstre 
di MARCO OTTAVIANO – Italia Oggi – 09 Gennaio 2020
Dal 1° gennaio 2020 nuove regole sulla morosità nel servizio idrico. Le utenze domestiche residenti possono subire la sospensione della fornitura solo quando il mancato pagamento delle fatture raggiunga un importo superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato. O, dove fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso d’ acqua, assicurando il quantitativo minimo vitale di 50 litri per abitante al giorno. Diverso il discorso per le utenze condominiali. Il gestore non può sospendere la fornitura se il condominio ha provveduto, entro in termini previsti dalla comunicazione di messa in mora, di almeno metà dell’ importo dovuto in un’ unica soluzione.
In caso contrario, il gestore idrico può procedere con la sospensione del servizio. È una delibera Arera del 16 luglio 2019 (311/2019/R/idr) ad aver emanato le direttive per il contenimento e la gestione delle morosità, valide per tutti i gestori italiani dal 1° gennaio 2020. Dalla lettura della delibera, emerge che i gestori del servizio idrico devono garantire la rateizzazione degli importi oggetto di mora su 12 mesi.
L’ utente deve essere informato in modo chiaro su tempi e modalità per ottenere la rateizzazione. La messa in mora, inoltre, può essere attivata dopo 25 giorni solari successivi alla scadenza della fattura e non prima aver inviato un sollecito bancario con allegato bollettino di pagamento. La riattivazione della fornitura deve avvenire entro due giorni feriali dal saldo da parte dell’ utente. Gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto regole sopra indicate variano da 10 a 30 euro, a seconda dei casi.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto