10/01/2017 – Il personale degli enti locali nel dl n. 244/2016, cd milleproroghe

Il personale degli enti locali nel dl n. 244/2016, cd milleproroghe

C. Dell’Erba 9/1/2017

La proroga della validità delle graduatorie approvate dopo il mese di settembre del 2013, lo spostamento della entrata in vigore del divieto di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle pubbliche amministrazioni, la possibilità per gli enti di are vasta di prorogare assunzioni a tempo determinato in essere per garantire lo svolgimento delle proprie attività e di effettuarne di nuove per garantire la erogazione dei servizi dei centri per l’impiego, continuazione nel 2017 della riduzione del 10% dei compensi ai componenti gli organismi delle PA: sono queste le principali novità dettate in materia di personale dal DL n. 244 del 30 dicembre 2016, cd milleproroghe. Nel provvedimento si segnalano per gli enti locali numerose altre misure di rilievo, quali in particolare lo spostamento del termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni, la fissazione alla fine del mese di marzo del termine per l’adozione del bilancio preventivo 2017, lo spostamento al mese di luglio della entrata in vigore delle nuove disposizioni sui pagamenti fiscali e lo spostamento del termine per le concessioni per il commercio sulle aree pubbliche.

Siamo quindi in presenza di un insieme assai importante di disposizioni per i comuni, come ha da subito sottolineato l’Anci con il commento del suo presidente e sindaco di Bari Antonio Decaro, un provvedimento che comunque non fa passare in secondo piano la “la necessità di affrontare quelle questioni, pure in rilievo per i Comuni, che non hanno trovato risposta nella Legge di Bilancio”. Dal che se ne deve trarre la previsione che è molto probabile l’adozione nelle prossime settimane di un nuovo decreto per gli enti locali.

LA PROROGA DELLA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI

L’articolo 1, comma 1, proroga la validità delle graduatorie concorsuali. In particolare, viene prorogata per tutto il 2017 la validità delle graduatorie approvate dopo l’entrata in vigore del DL n. 101/2013, ferma restando la loro vigenza fino alla completa assunzione dei vincitori. Con questa disposizione si è voluto evitare il determinarsi di una condizione di sperequazione rispetto agli effetti che sono determinati dalla entrata in vigore della norma contenuta nelle legge n. 232/2016, cd di bilancio 2017, che ha prorogato per tutto il 2017 la validità delle graduatorie in vigore alla data di pubblicazione del DL n. 101/2013. Per cui l’esito concreto è che tali termini sono unificati. Si deve segnalare il chiarimento, che costituisce un importante elemento di novità, per cui la validità delle graduatorie è comunque garantita fino al completamento delle procedure di assunzione dei vincitori. Si deve ricordare che la proroga si deve intendere riferita alle assunzioni a tempo indeterminato. Aggiungiamo che, sulla base delle previsioni dettate dalla legge n. 124/2015, con il decreto legislativo di revisione delle norme sul lavoro pubblico, dovrebbe essere rivisitata la disciplina legislativa della validità delle graduatorie, a partire dall’inserimento di un tetto massimo degli idonei.

GLI INCARICHI DI COCOCO

L’articolo 1, comma 8, dispone lo spostamento dallo 1 gennaio 2017 allo 1 gennaio del 2018 della data a partire dalla quale le pubbliche amministrazioni non potranno conferire nuovi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e non potranno disporre la loro proroga. Ricordiamo che vige da alcuni anni il divieto di rinnovo di questi contratti, come di tutti quelli di collaborazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Sulla base della nuova disposizione, per tutto il 2017 viene confermata la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. In questo modo il vincolo fissato dal D.Lgs. n. 81/2015 per le PA viene spostato di 1 anno. Si ricorda che il vincolo riguarda il conferimento di nuovi incarichi e le proroghe di quelli esistenti, ma non la durata dei contratti in essere: in questa direzione vanno le indicazioni che sono state dettate dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte e da quella centrale di controllo sulle amministrazioni dello Stato.

Si deve ricordare che comunque il ricorso al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa è rigidamente vincolato da parte del legislatore al rispetto delle condizioni dettate dall’articolo 7, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001, tra cui si devono ricordare ex pluris i vincoli della dimostrazione della inesistenza di professionalità analoghe, la necessità del possesso di norma della laurea, la selezione sulla base di criteri predeterminati e pubblicizzati, il divieto di svolgimento di attività ordinarie, la necessità di dovere motivare la misura del compenso e la maturazione di responsabilità nel caso di utilizzazione con le modalità del lavoro subordinato. Occorre inoltre ricordare che, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010, gli oneri per il conferimento di incarichi di cococo entrano nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili e che i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale non possono spendere a questo titolo più di quanto hanno speso nel 2009. Si ricorda inoltre che gli enti che non hanno rispettato il pareggio di bilancio non possono effettuare nuove assunzioni e non possono conferire o prorogare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

LE ASSUNZIONI DA PARTE DEGLI ENTI DI AREA VASTA

L’articolo 1 comma 3 consente la proroga delle assunzioni a tempo determinato da parte delle province e, si deve ritenere, anche da parte delle città metropolitane. Lo stesso articolo 1 al comma 9 consente alle province ed alle città metropolitane di dare corso, nelle more del trasferimento della attività alla Agenzia nazionale, ad assunzioni flessibili per garantire la erogazione dei servizi dei centri per l’impiego.

Vediamo la prima disposizione. Le amministrazioni provinciali possono prorogare per tutto il 2017 le assunzioni a tempo determinato ed i cococo per le esigenze connesse alla continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio e della spesa del personale. L’Anci ritiene che questa disposizione sia applicabile anche da parte delle città metropolitane.

Passiamo adesso alla illustrazione del comma 9. Le province e le città metropolitane, in questo caso è la stessa norma di legge a prevedere la estensione anche a queste amministrazioni, possono effettuare assunzioni a tempo determinato per garantire la continuità dei servizi dei centri per il lavoro. Si deve sottolineare, per esplicita indicazione legislativa, che questa possibilità è consentita anche alle amministrazioni cd di area vasta che non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica nel 2016, quindi con una duplice deroga al divieto di effettuare assunzioni da parte di queste amministrazioni.

LE ALTRE PROROGHE PER IL PERSONALE

L’articolo 1 comma 13 detta una importante disposizione per gli enti locali della regione Sicilia. Viene infatti prorogata per tutto il 2017 le disposizioni che consentono agli enti locali delle regioni a statuto speciale la prosecuzione dei rapporti dei precari, anche in caso di mancato rispetto del patto e di enti dissestati. In tal modo si consente anche per il 2017 la continuazione di tali rapporti in tutti gli enti locali di queste regioni, a prescindere dalla condizione del comune, quindi di fatto lo si consente a tutti i comuni che hanno precari i cui oneri sono sostenuti in gran parte dalla regione.

Sulla base delle previsioni dell’articolo 3, comma 3, il pagamento delle pensioni continua ad essere effettuato nell’anno 2017 nel primo giorno bancabile di ogni mese e dal 2018 tale termine passerà invece al secondo giorno bancabile del mese.

L’articolo 13, comma 1, prevede la proroga per tutto il 2017 del vincolo alla riduzione del 10% dei compensi erogati alla data del 30 aprile 2010 ai componenti gli organismi delle PA, vincolo che ricordiamo essere stato introdotto dal DL n. 78/2010.

L’articolo 1 detta infine numerose proroghe di assunzione per le amministrazioni statali.

LE ALTRE PROROGHE PRER GLI ENTI LOCALI

Tra le altre proroghe per gli enti locali ricordiamo quella disposta dall’articolo 5, comma 6, per cui sono spostati alla fine del 2017 i termini entro cui i piccoli comuni devono dare corso alla gestione associata della funzioni fondamentali. Tale proroga è finalizzata a consentire la rivisitazione da parte del legislatore della disciplina della gestione associata.

Ed ancora il comma 11 dello stesso articolo dispone lo spostamento al 31 marzo del termine per l’adozione del bilancio 2017. Ricordiamo che la legge di bilancio del 2017 lo aveva fissato al 28 febbraio.

L’articolo 6, comma 8, stabilisce che il termine delle concessioni per il commercio su aree pubbliche sia prorogato per tutto il 2017. 

L’articolo 13, comma 3, dispone che non si applicano anche per il 2017 gli adeguamenti Istat ai canoni per le locazioni delle PA.

Infine il comma 4 dello stesso articolo 13 stabilisce che le disposizioni del DL n. 193/2016 in materia di pagamenti fiscali alle PA si applicheranno a partire dal mese di luglio del 2017.

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