09/12/2021 – L’accesso civico generalizzato ed il diritto alla informazione sugli atti di gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19

Il presente scritto prende le mosse dal convincimento che la “trasparenza” possa e debba svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza sanitaria.

Con il presente contributo si intendono analizzare gli strumenti normativi esistenti per l’acquisizione da parte dei cittadini delle “informazioni” poste a fondamento degli atti di gestione dell’emergenza sanitaria, verificando altresì il livello di attuazione sino ad oggi garantito dalla pubblica autorità.

Sommario: 1. Premessa. 2. Principio di trasparenza e attività sanitaria. 3. L’accesso civico generalizzato agli atti di gestione dell’emergenza da Covid-19. 3.1. L’oggetto dell’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013. 3.2. Le limitazioni dell’accesso civico generalizzato ex art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013. 4. Il “diritto all’informazione” sull’attività sanitaria. 4.1. Il “diritto all’informazione” nei casi espressamente previsti dalla Legge. 4.2. Il “diritto all’informazione” ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241 del 1990. 4.3. La tutela giurisdizionale del “diritto all’informazione”.

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