09/12/2018 – La sufficienza del voto numerico nei concorsi

La sufficienza del voto numerico nei concorsi

 

Il Tar sul voto numerico come motivazione del giudizio della commissione e sui limiti del sindacato del giudice sulle prove concorsuale

Il TAR Lazio si pronuncia ancora sul voto numerico, ribadendo in principio per cui, se i criteri di valutazione sono chiaramente predeterminati, il giudizio numerico è sufficiente a motivare la valutazione.
La rivalutazione delle prove scritte di un concorso sono limitate ai casi di arbitrarietà,  irragionevolezza e irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione (Tar Lazio, sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646).
La sufficienza del voto numerico come motivazione della valutazione della Commissione

 

Il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove nell’ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza, secondo il TAR Lazio, il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato.

La motivazione espressa in forma numerica appare del tutto fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica ed analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso: invero, secondo la sentenza, non può negarsi che la votazione è agevolmente traducibile in motivazione analitica risalendosi ai corrispondenti criteri di valutazione prefissati dall’Amministrazione.

Tuttavia sulla questione del voto numerico si vedano i diversi precedenti del Tar Lazio medesimo.

Il limite della sindacabilità del giudizio

La sentenza in commento ribadisce che è impedito al giudice amministrativo effettuare una rivalutazione delle prove scritte di un concorso, al fine di pervenire ad una diversa attribuzione del punteggio.

Una rivalutazione della prova comporterebbe entrare pienamente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’organo appositamente nominato dall’amministrazione, al quale è riservata la valutazione circa la preparazione e la idoneità rispetto ai posti da ricoprire dei candidati, sulla base di conoscenze tecnico-specialistiche all’esito dell’espletamento dell’intera procedura concorsuale, articolata in varie fasi e prove, in cui la preparazione dei candidati viene vagliata sotto plurimi punti di vista.

Il limite sul quale deve attestarsi il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, della irragionevolezza e della irrazionalità dei giudizi dati dall’amministrazione.

In allegato la sentenza integrale

Tar Lazio, sez. II, 28 settembre 2018, n. 9646

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